Sentenza 18 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2002, n. 10505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10505 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
E N A N A O I L A T E I I N 6 A 8 C O I 9 I 00 65330 1 L Z / A B Z A I 4 B / R U 5 R T P 2 A S S . I D C T 5 R . A E P G S A A U P . E . I B N R D M I R . L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A R E B T D D . I L E L S T N A A E Oggetto I N . S 3 TRIBUTI IRPEF E R I S 4 E A E SEZIONE TRIBUTARIA T INDENNITA 1 Fenil on"Codul A 3 1 M Composta dagli Ill.mi Sigg i Magistral . N R.G.N. 14179/99 Presidente Dott. Francesco CRISTA LLA RESTANO Dott. Enrico PA Consigliere - Cron.28.108 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rel. Consigliere - Rep. Dott. Antonio MERONE Ud.04/04/02 Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI ha pronunciato la seguente 2 4 CORTE SUPREMA DI CASSATIONE SEN TENZA sul ricorso proposto da: 65330 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
SI NC;
intimato - avversO la sentenza n. 171/98 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 2002 04/06/98; 1427 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO Il Ministero delle Finanze, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, ricorre contro il Sig. LS CA, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. In fatto, il Sig. LS ha impugnato vittoriosamen- dinanzi alle Commissioni Tributarie di merito, il te, silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimbor- So delle ritenute irpef operate sulle indennità per ferie non godute, percepite nel periodo 1988/1999. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 46 e 48 DPR 917/1986 e vizi di motivazione sul punto. Il P.G. Ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. no- vellato. Ritiene il Collegio che la richiesta del P.G. debba trovare accoglimento. Come è noto, secondo giurispru- denza consolidata di questa Corte Suprema "l'indennità 2 sostitutiva di ferie non godute va assoggettata ad 22 I.R.P.E.F. ai sensi degli artt. 46 e 48 del d. P. R. dicembre 1986 n. 917 (e quindi a ritenuta d'acconto), atteso che tale indennità, abbia i connotati di retri- buzione aggiuntiva, rivolta a remunerare la prestazione "usurante" svolta durante il periodo feriale, ovvero di ristoro del pregiudizio arrecato alle energie psichiche e fisiche del dipendente, presenta la natura e la fun- zione di compenso, nell'accezione lata adottata dalle menzionate norme (tanto da comprendervi i rimborsi e le erogazioni liberali), in quanto mira а riequilibrare sotto il profilo economico gli effetti del lavoro reso e ricevuto nel suddetto periodo, ed inoltre deriva dal rapporto di lavoro, in quanto trae origine dalle posi- zioni soggettive con esso costituite" (sent. n. 4834/1999; conf. 7202/99, 4405/2000, 4968/2000). Tale indirizzo giurisprudenziale va confermato in assenza di validi argomenti contrari. Pertanto, il ricorso deve essere accolto. La sen- tenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, in quanto il principio di diritto affermato comporta di per sé il rigetto del ricorso introduttivo del contri- buente, inteso ad ottenere il rimborso delle ritenute che sono state legittimante effettuate. Stimasi equo compensare le spese dell'intero giudizio tenuto conto 3 dell'esito dei precedenti gradi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 4 aprile 2002. Il Consigliere estensore (dr. Antonio Neron Il Presidente (dr. Francesco Gristarella Orestano) пишь Сотниве Онти IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 18 LUG, 2002