Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
Nel giudizio in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, se l'obbligazione dedotta abbia origine da un fatto illecito, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio ai sensi degli artt. 6 del R.D. del 30 ottobre 1933 n.1611 e 25 cod. proc. civ., il forum delicti concorre, in via alternativa, con il forum destinate solutionis, da determinare in base alle norme di contabilità pubblica (art. 54 R.D. del R.D. 18 novembre 1923 n.2440, artt. 278, lett. d), 287 e 407 del R.D. 23 maggio 1924 n.827), e cioè il luogo in cui ha sede l' ufficio di Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5270 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
LA LI AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.GODENZO 59, presso lo studio dell'avvocato Z2 GIUSEPPE AIELLO, difeso dall'avvocato GIOVANNI GRANDE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTERO DELLA DIFESA in persona dei rispettivi Ministri pro tempore domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- resistenti -
avverso la sentenza n. 217/99 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, emessa il 03/11/99 e depositata il 06/12/99 (R.G. 93/96);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/12/00 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha chiesto si accolga, per quanto di ragione, il ricorso e si dichiari la competenza per territorio della Corte d'Appello di Caltanissetta e vengano emessi i provvedimenti conseguenti per legge.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 27 settembre 1991 l'avv. LO La AG conveniva dinanzi al Tribunale di Caltanissetta il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della grave offesa recatagli nell'onore, nel prestigio e nella stima dal contenuto di una nota informativa redatta dal Comando operativo dei carabinieri di Palermo e diretta alla Procura della Repubblica di quella città. I due Ministeri, costituitisi, eccepivano, pregiudizialmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, ritenendo competente quello di Palermo.
Il Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza depositata il 1^ dicembre 1995, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, accoglieva la domanda, condannando in solido i Ministeri convenuti a pagare all'avv. La AG la soma di L. 540.000.000 a titolo di risarcimento dei danni.
I Ministeri proponevano appello principale ed il La AG appello incidentale. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza depositata il 6 dicembre 1999, accoglieva il primo motivo dell'appello principale con cui si era dedotta l'incompetenza del Tribunale di Caltanissetta, ritenendo che il luogo in cui era sorta l'obbligazione risarcitoria andava individuato in Palermo, ove il contenuto della nota informativa dei carabinieri era venuto a conoscenza dell'avv. La AG e di terze persone.
Avverso la sentenza della Corte di appello LO La AG ha proposto istanza per regolamento di competenza. Il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa hanno presentato memoria difensiva.
Motivi della decisione.
Nell'istanza per regolamento di competenza il La AG deduce la "violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 18, 19, 20 c.p.c., nonché dell'art. 54 del r.d. 18.11.1923 n. 2440, degli artt. 278 lett. d), 287 e 407 del r.d. 23.5.1924 n. 287, dell'art. 6 r.d. 30.10.1933 n. 1611 e dell'art. 1182, comma 4^ c.c., in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c.". L'istante osserva che l'art. 25 c.p.c., applicato dalla sentenza impugnata, individua il giudice competente con riferimento non solo al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, ma anche a quello del luogo in cui essa deve eseguirsi (forum destinatae solutionis) e che questo secondo luogo è quello in cui ha sede la sezione di tesoreria della provincia in cui è domiciliato il creditore. Poiché l'istante è residente in Caltanissetta qui deve essere eseguita l'obbligazione da responsabilità aquiliana che egli ha fatto valere.
L'istanza proposta dal La AG è fondata.
Come questa Corte ha già affermato (v., tra le altre, Cass. 8 luglio 1990 n. 7071), nelle cause in cui è parte un'amministrazione dello Stato, ove l'obbligazione dedotta in giudizio abbia origine da un fatto illecito, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio ai sensi dell'art. 6 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 e dell'art. 25 c.p.c., il forum delicti concorre in via alternativa con il forum destinatae solutionis, da determinarsi in base alle norme di contabilità pubblica.
Nel caso di specie, sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito (di Caltanissetta) sulla base del criterio del forum destinatae solutionis, onde è irrilevante ogni indagine sull'individuazione del forum delicti, su cui in modo esclusivo si è soffermata la sentenza impugnata con conclusione approfondita ampiamente, ma irrilevantemente, nella memoria dei Ministeri.
Ed invero è giurisprudenza costante di questa Corte (v., di recente, le sentenze 29 maggio 1997 n. 4750; 1^ marzo 1996 n. 1610; 14 giugno 1995 n. 6692) che, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato (art. 54 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440; artt. 278, lettera d), 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827), occorre avere riguardo al luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato.
Poiché l'avv. LO La AG è residente e domiciliato a Caltanissetta, il forum destinatae solutionis va individuato in quest'ultimo luogo, onde sussiste la competenza del Tribunale di Caltanissetta, correttamente adito dal preteso danneggiato quale foro erariale di adempimento dell'obbligazione risarcitoria. Consegue che la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza del giudice di Caltanisetta, onde gli appelli proposti dalle parti dovranno essere decisi dalla Corte di appello di Caltanissetta.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza territoriale del giudice di Caltanissetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e quelle del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001