Sentenza 26 maggio 2006
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, la mancata comparizione del teste, non riconducibile a inerzia della parte onerata della citazione, non può comportare di per sé il potere del giudice di revocare l'ammissione della testimonianza, trattandosi di provvedimento subordinato ad altri e diversi presupposti previsti dalla legge. (Nella specie, la Corte ha rilevato l'illegittimità del provvedimento con il quale il giudice di pace, pur avendo accertata la ritualità della notificazione della citazione dei testimoni, aveva dichiarato la parte decaduta dalla relativa prova per la mancata presentazione in udienza di tali testimoni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2006, n. 26775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26775 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 26/05/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 866
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 4468/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA CA n. a Potenza il 11.12.1975;
avverso la sentenza in data 3 novembre 2005 del Giudice di pace di Roma per i reati di cui all'art. 186 C.d.S., commi 2 e 6;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia;
udite le conclusioni del Procuratore generale nella persona del Sostituto procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata;
udite le conclusioni del difensore Avv. Carlucci Giuseppe del Foro di Potenza, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnato. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma dichiarava RA CA colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, e lo condannava alla pena di Euro 1.000 di ammenda;
con la medesima sentenza lo assolveva dal reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 (fatti commessi in data 12.12.2001). Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione RA CA, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per contrasto tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto in sede di deposito della sentenza. Con il secondo motivo si duole della mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dal ricorrente a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, a mezzo di due testi (tali LA BE e
ZZ ES). In particolare la testimonianza di uno di essi (il medico che aveva eseguito la consulenza di parte) avrebbe dimostrato che il risultato positivo dell'unica prova eseguita con lo strumento etilometrico era dovuto solo ad una più lenta metabolizzazione della sostanza alcoolemica, conseguente all'assunzione di farmaci antistaminici, di cui dava atto lo stesso giudice di pace. Il Giudice di pace aveva illegittimamente dichiarato la decadenza dalla prova per la mancata presentazione degli stessi all'udienza benché ritualmente citati. Con il terzo motivo deduce il travisamento della prova, sussistendo una palese difformità tra i risultati della prova assunta e quelli tratti dal giudicante, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese da uno degli agenti verbalizzanti che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, aveva riferito di avere appreso della presenza di elementi sintomatici del comportamento del soggetto interessato solo dal verbale di accertamento successivamente redatto, essendo rimasto ad una distanza di circa 300 metri dal luogo ove si trovava l'autovettura condotta dallo RA.
Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 495 c.p.p. sul rilievo che il giudice, dato atto che il P.M. aveva rinunciato all'escussione di un teste, non procedeva all'audizione dello stesso, pur in presenza dell'espresso dissenso immediatamente manifestato dalla difesa.
Con il quinto motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione laddove si afferma l'evidente stato di ebbrezza alcolica dell'imputato, fondandola sui risultati dell'unico test cui lo RA era stato sottoposto, essendo invece richiesto dalla normativa di settore (art. 186 C.d.S. e art. 379 reg. C.d.S.) che la concentrazione alcolemica rilevante ai fini della configurabilità del reato de quo risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti.
Il ricorso è assorbentemente fondato con riferimento al secondo motivo.
In sede dibattimentale rileva la Corte che il giudice di pace, accertata la ritualità di notifica dell'intimazione testimoniale, ha dichiarato la parte decaduta dalla relativa prova per la mancata presentazione in udienza dei testi, nonostante la tempestiva eccezione della difesa dell'imputato.
Tale affermazione è in palese violazione delle regole procedurali (art. 133 c.p.p. non derogato dalla normativa del giudice di pace, che, con il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 29, comma 8, prevede la decadenza dalla prova esclusivamente nell'ipotesi di omissione della citazione) ed integra un error in procedendo, rilevante ai fini dell'art. 606 c.p.p., lett. c). Al riguardo, va precisato che è incontroverso, nel caso in cui i testimoni, regolarmente convocati, omettano di comparire, che con l'art. 133 c.p.p. il legislatore ha concesso al giudice solo il potere di ordinarne l'accompagnamento coattivo ed eventualmente di condannarli al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Dalla semplice, ingiustificata mancata comparizione, non riconducibile ad inerzia della parte onerata della citazione, in altri termini, non può farsi discendere tout court il potere del giudice di revocare l'ammissione della testimonianza, trattandosi provvedimento, questo, semmai, subordinato ad altri e diversi presupposti (la sovrabbondanza o inutilità della prova apprezzata dal giudicante, melius re perpensa, dopo l'originario provvedimento di ammissione). Situazione quest'ultima di cui non è dato apprezzare, in parte motiva, i presupposti legittimanti.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2006