Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2006, n. 26775
CASS
Sentenza 26 maggio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di prova testimoniale, la mancata comparizione del teste, non riconducibile a inerzia della parte onerata della citazione, non può comportare di per sé il potere del giudice di revocare l'ammissione della testimonianza, trattandosi di provvedimento subordinato ad altri e diversi presupposti previsti dalla legge. (Nella specie, la Corte ha rilevato l'illegittimità del provvedimento con il quale il giudice di pace, pur avendo accertata la ritualità della notificazione della citazione dei testimoni, aveva dichiarato la parte decaduta dalla relativa prova per la mancata presentazione in udienza di tali testimoni).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2006, n. 26775
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26775
    Data del deposito : 26 maggio 2006

    Testo completo