Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 febbraio 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 febbraio 1982 |
Commentari • 44
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Giurisprudenza • 316
- 1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/12/2024, n. 1035Provvedimento: Pubblicato il 23/12/2024 N. 01035/2024 REG.PROV.COLL. N. 00532/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 532 del 2023, proposto da -"TIZIA"-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Bassani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro U.T.G. - Prefettura di BR e Ministero dell'Interno, in persona del Prefetto e del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Bari, sentenza 13/05/2025, n. 528Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI BARI SEZIONE LAVORO composta dai signori Magistrati: Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore alla pubblica udienza del 28/04/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 507/2024 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. LOMBARDI Parte_1 MARIAMICHELA APPELLANTE contro : rappresentato e difeso dall'Avv. LARONCA LUCA Controparte_1 BATTISTA e dall'Avv. LONGO MARIA CARMELA APPELLATO RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con sentenza non definitiva del 9.3.2023, l'adito Tribunale di Bari così statuiva …Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/05/2025, n. 10399Provvedimento: Pubblicato il 29/05/2025 N. 10399/2025 REG.PROV.COLL. N. 01838/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento - del …Leggi di più...
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- 4. TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/02/2025, n. 1338Provvedimento: Pubblicato il 17/02/2025 N. 01338/2025 REG.PROV.COLL. N. 04908/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4908 del 2021, proposto da TU IL, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Guidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Anacapri, non costituito in giudizio; per l'annullamento - della Determina del 09.08.2021, prot. n°12909, notificata il 10.08.2021, con la quale il responsabile del settore tecnico del Comune di Anacapri respingeva l'istanza …Leggi di più...
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- 5. Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 5582Provvedimento: R.G. 2766/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 6 marzo 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Via C. Battisti, 8, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. NI IR, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. US IR, per procura in calce al ricorso introduttivo; ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Rovello, 12, presso …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall' articolo 18 della Costituzione , quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalita' e attivita' sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attivita' diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonche' di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale. - Art. 2.
Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'articolo 1, o svolge attivita' di proselitismo a favore della stessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Chiunque partecipa ad un'associazione segreta e' punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La competenza a giudicare e' del tribunale. - Art. 3.
Qualora con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di una associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento e dispone la confisca dei beni.
Il decreto di cui al comma precedente e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
In qualunque stato e grado del procedimento, qualora vi sia pericolo nel ritardo, il procuratore della Repubblica presso il giudice competente per il giudizio, anche su istanza del Governo, puo' richiedere che sia cautelativamente disposta la sospensione di ogni attivita' associativa.
Il provvedimento e' adottato dal giudice competente per il giudizio, in camera di consiglio, in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla richiesta.
Avverso il provvedimento di cui al comma precedente e' ammesso ricorso, anche per motivi di merito, alla Corte di cassazione, che decide, in camera di consiglio e in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione dei motivi del ricorso stesso.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Il Governo riferisce immediatamente alle Camere sulla presentazione dell'istanza prevista dal terzo comma.