Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 febbraio 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 12 febbraio 1982 |
Commentari • 52
- 1. Violenza privata: l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi della forza intimidatrice da associazioni segrete non coincide con quella prevista dall'art.…https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Giurisprudenza • 316
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/05/2025, n. 10399Provvedimento: Pubblicato il 29/05/2025 N. 10399/2025 REG.PROV.COLL. N. 01838/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Liliana Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento - del …Leggi di più...
- diritto alla salute·
- Corte Costituzionale sentenza n. 15/2023·
- art. 2 d.l. 172/2021·
- sospensione dal lavoro·
- giurisdizione amministrativa·
- proporzionalità sanzione·
- competenza amministrativa·
- art. 4-ter d.l. 44/2021·
- legittimità costituzionale·
- obbligo vaccinale
Versioni del testo
- Art. 1.
Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall' articolo 18 della Costituzione , quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalita' e attivita' sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attivita' diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonche' di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale. - Art. 2.
Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'articolo 1, o svolge attivita' di proselitismo a favore della stessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Chiunque partecipa ad un'associazione segreta e' punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La competenza a giudicare e' del tribunale. - Art. 3.
Qualora con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di una associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento e dispone la confisca dei beni.
Il decreto di cui al comma precedente e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
In qualunque stato e grado del procedimento, qualora vi sia pericolo nel ritardo, il procuratore della Repubblica presso il giudice competente per il giudizio, anche su istanza del Governo, puo' richiedere che sia cautelativamente disposta la sospensione di ogni attivita' associativa.
Il provvedimento e' adottato dal giudice competente per il giudizio, in camera di consiglio, in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla richiesta.
Avverso il provvedimento di cui al comma precedente e' ammesso ricorso, anche per motivi di merito, alla Corte di cassazione, che decide, in camera di consiglio e in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione dei motivi del ricorso stesso.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Il Governo riferisce immediatamente alle Camere sulla presentazione dell'istanza prevista dal terzo comma.