Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5586
CASS
Sentenza 18 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Ai fini del divieto di deduzione di fatti nuovi in appello, in relazione alla domanda con la quale un lavoratore, dipendente di un'azienda esercente pubblico servizio di trasporto, abbia contestato la legittimità della sua sottoposizione ad esodo coattivo, deducendo l'intervenuta sua riqualificazione a seguito dell'adibizione a mansioni diverse da quelle per le quali era stato dichiarato inidoneo, l'eventuale equivalenza delle mansioni in cui il lavoratore si è riqualificato con quelle per le quali è stato dichiarato inidoneo rappresenta una qualità in concreto del fatto dedotto, ma non un fatto nuovo e diverso da quello posto a fondamento della domanda.

Nei rapporti di lavoro che, come quello dei dipendenti delle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto, sono caratterizzati, a norma del R.D. n. 148 del 1931, da un regime speciale di stabilità del rapporto di lavoro, in caso di illegittima risoluzione da parte del datore di lavoro, questi, non diversamente che nelle ipotesi di applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, è tenuto, in conseguenza del licenziamento stesso, e a prescindere dalla esistenza di uno stato soggettivo di dolo o di colpa rispetto alla intimazione del licenziamento (e, quindi, senza che rilevi uno stato di buona fede giustificato dalla presenza di una norma legittimante la risoluzione del rapporto, successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale), a un risarcimento del danno di entità commisurabile in via presuntiva alle retribuzioni perse dal lavoratore, in difetto della prova, da parte del datore di lavoro, di circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza del danno o la sua minore entità, senza che sia necessaria l'offerta, da parte del lavoratore, delle proprie prestazioni successivamente al licenziamento, stante la idoneità del licenziamento a determinare la "mora credendi" del datore di lavoro.

Poiché deve ritenersi che il legislatore, nel disporre con la l. n. 270 del 1988 l'abrogazione, a far data dal novantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, della legge n. 30 del 1978, contenente le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e nel rimettere la materia alla contrattazione collettiva, si fosse pienamente rappresentato il profilo della già intervenuta conclusione di accordi in materia destinati a riempire immediatamente il vuoto normativo che altrimenti si sarebbe determinato, deve escludersi la configurabilità di un contrasto tra le pattuizioni contrattuali in questione e le poi abrogate norme imperative, che ne potrebbe determinare la nullità, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.. D'altronde, una volta che si convenga una disciplina del rapporto di lavoro diretta a regolare lo stesso solo se e dal momento in cui non saranno più vigenti le norme imperative con le quali la disciplina contrattata contrasterebbe, risulta in radice prevenuta la stessa possibilità di un contrasto tra le due normative.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5586
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5586
    Data del deposito : 18 aprile 2002

    Testo completo