Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 3
Ai fini del divieto di deduzione di fatti nuovi in appello, in relazione alla domanda con la quale un lavoratore, dipendente di un'azienda esercente pubblico servizio di trasporto, abbia contestato la legittimità della sua sottoposizione ad esodo coattivo, deducendo l'intervenuta sua riqualificazione a seguito dell'adibizione a mansioni diverse da quelle per le quali era stato dichiarato inidoneo, l'eventuale equivalenza delle mansioni in cui il lavoratore si è riqualificato con quelle per le quali è stato dichiarato inidoneo rappresenta una qualità in concreto del fatto dedotto, ma non un fatto nuovo e diverso da quello posto a fondamento della domanda.
Nei rapporti di lavoro che, come quello dei dipendenti delle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto, sono caratterizzati, a norma del R.D. n. 148 del 1931, da un regime speciale di stabilità del rapporto di lavoro, in caso di illegittima risoluzione da parte del datore di lavoro, questi, non diversamente che nelle ipotesi di applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, è tenuto, in conseguenza del licenziamento stesso, e a prescindere dalla esistenza di uno stato soggettivo di dolo o di colpa rispetto alla intimazione del licenziamento (e, quindi, senza che rilevi uno stato di buona fede giustificato dalla presenza di una norma legittimante la risoluzione del rapporto, successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale), a un risarcimento del danno di entità commisurabile in via presuntiva alle retribuzioni perse dal lavoratore, in difetto della prova, da parte del datore di lavoro, di circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza del danno o la sua minore entità, senza che sia necessaria l'offerta, da parte del lavoratore, delle proprie prestazioni successivamente al licenziamento, stante la idoneità del licenziamento a determinare la "mora credendi" del datore di lavoro.
Poiché deve ritenersi che il legislatore, nel disporre con la l. n. 270 del 1988 l'abrogazione, a far data dal novantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, della legge n. 30 del 1978, contenente le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e nel rimettere la materia alla contrattazione collettiva, si fosse pienamente rappresentato il profilo della già intervenuta conclusione di accordi in materia destinati a riempire immediatamente il vuoto normativo che altrimenti si sarebbe determinato, deve escludersi la configurabilità di un contrasto tra le pattuizioni contrattuali in questione e le poi abrogate norme imperative, che ne potrebbe determinare la nullità, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.. D'altronde, una volta che si convenga una disciplina del rapporto di lavoro diretta a regolare lo stesso solo se e dal momento in cui non saranno più vigenti le norme imperative con le quali la disciplina contrattata contrasterebbe, risulta in radice prevenuta la stessa possibilità di un contrasto tra le due normative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5586 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. RAFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M.T. AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 48, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI ARMUZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI FR, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 117, presso lo studio dell'avvocato MARCO CALABRESE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO PAPPALARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1127/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 26/04/99 R.G.N. 566/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ARMUZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, in relazione al quarto, quinto e sesto motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5 luglio 1991 al Pretore di Catania, CE PE esponeva di essere stato assunto dalla Azienda Municipale Trasporti di Catania (A.M.T.) con la qualifica di autista di linea;
di essere stato successivamente dichiarato inidoneo a tali mansioni;
di essere stato conseguentemente utilizzato di fatto dall'azienda, e poi anche formalmente reinquadrato, nella diversa qualifica di operaio qualificato;
di essere stato incluso negli elenchi del personale sottoposto a risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (c.d. esodo coattivo ai sensi dell'art. 3 della l. n. 270 del 1988), con provvedimento del 22.10.1988, seguito da delibera della Commissione amministrativa del 28.10.1988; di essere stato concretamente esonerato con atto del 23.6.1990, con decorrenza dall'1.7.1990. Tanto premesso contestava la legittimità di detto provvedimento, deducendo che la normativa sull'esodo forzoso degli inidonei non poteva trovare applicazione nei confronti dei dipendenti che, dichiarati inidonei alle mansioni della qualifica di appartenenza, fossero stati adibiti ad altre mansioni e avessero conseguito una nuova qualifica professionale e il relativo inquadramento da parte dell'azienda, e chiedeva che conseguentemente fosse statuito il suo diritto al mantenimento in servizio, con reintegrazione nel posto di lavoro e restitutio in integrum ai fini giuridici, patrimoniali e previdenziali.
La domanda, a cui resisteva l'azienda convenuta, era rigettata dal Pretore, con sentenza che veniva appellata dall'PE, il quale, rilevato che, in relazione a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60/1991, solo i lavoratori inidonei svolgenti mansioni inferiori a quelle della qualifica di originaria appartenenza potevano essere assoggettati all'esodo forzoso, lamentava che il giudice di primo grado avesse ritenuto che le mansioni di operaio qualificato, da lui effettivamente svolte, fossero inferiori a quelle di conducente di linea, mentre già all'epoca dell'entrata in vigore della l. n. 27/1988 dette mansioni dovevano considerarsi equivalenti.
Il Tribunale di Catania accoglieva l'appello. Rilevato che era pacifico, oltre che documentato, lo svolgimento delle mansioni di operaio qualificato da parte dell'PE dal 24.5.1986 fino alla data del suo esonero, osservava che ostava all'applicabilità della normativa sull'esodo forzoso, nei termini conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui a Corte cost. n. 60/1991, la circostanza che, a norma della tabella B) allegata alla Accordo nazionale 13.5.1987, dovevano ritenersi equiparate le mansioni di conducente di linea, ricondotte dal livello 7^ ex l. n. 30/1978 al nuovo livello 6^ e quelle di operaio qualificato,
transitate dal livello 8^ della precedente disciplina al livello 6^ del citato accordo. D'altra parte, era sufficiente che tale equiparazione fosse operativa alla data di entrata in vigore della l. n. 270/1988. Contro tale sentenza l'A.T.M. proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi e illustrato da memoria.
L'PE resisteva con controricorso, con cui in via pregiudiziale eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per difetto di autorizzazione alla sua proposizione da parte della Commissione amministratrice dell'A.T.M.
La controricorrente depositava una memoria difensiva a norma dell'art. 378 c.p.c. In esito all'udienza di discussione, la Corte pronunciava ordinanza, rimettendo il ricorso al Primo Presidente per l'eventuale sua assegnazione alle Sezioni unite, in relazione al rilevato contrasto di indirizzi giurisprudenziali su questioni poste dal sesto motivo di ricorso. Il ricorso, però, era restituito alla Sezione lavoro, essendosi osservato che non sussisteva un contrasto di giurisprudenza su un medesimo, specifico principio di diritto. L'azienda controricorrente ha depositato un'ulteriore memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso è sicuramente infondata, poiché l'azienda ricorrente ha ritualmente documentato che la proposizione del ricorso per cassazione è stata preventivamente autorizzata dalla Commissione amministratrice. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 437 c.p.c., lamentando che l'PE in sede di appello aveva per la prima volta fondato la sua domanda sulla allegata equivalenza delle nuove mansioni, e cioè su una causa petendi del tutto nuova, richiedente valutazioni di fatto e temi di indagine nuovi, in violazione del divieto di proposizione di domande nuove in appello e di nuove produzioni in tale sede.
Il motivo non è fondato.
Quale fatto costitutivo della domanda il ricorrente ha dedotto la sua sottoposizione all'esodo c.d. coattivo e la contestazione della sua legittimità, sotto il profilo della rilevanza - vuoi quale elemento negativo della fattispecie costitutiva del potere esercitato dall'azienda datrice di lavoro, vuoi come fatto impeditivo del medesimo - della riqualificazione del lavoratore stesso in mansioni diverse da quelle al cui espletamento era stato dichiarato inidoneo, e precisamente in quelle di operaio qualificato regolarmente svolte. La circostanza che il ricorrente abbia coltivato in appello tale domanda sotto il profilo della rilevanza dello svolgimento di tali mansioni in quanto equivalenti a quelle di conducente di linea, in base al principio di diritto desumibile dall'art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988 n. 270, nella sua portata derivante dalla
sentenza della Corte costituzionale 8 febbraio 1991 n. 60, non implica ne' mutamento, ne' modifica della domanda, in quanto sono rimasti immutati sia il petitum, sia, integralmente, la fattispecie costitutiva del diritto azionato, rispetto alla quale la normativa da ultimo invocata definisce i limiti di rilevanza. A volere essere ancora più puntuali, si può anche evidenziare che, rispetto all'azione proposta, la eventuale equivalenza delle mansioni in cui il lavoratore si è riqualificato con quelle per cui è stato dichiarato inidoneo rappresenta una qualità in concreto del fatto dedotto, rispetto a cui semmai si può porre un problema di prova, e non un fatto in qualche misura nuovo, diverso da quello già posto a base della domanda.
Del resto già il giudice di primo grado, ai fini dell'applicazione della normativa vigente, aveva giustificatamente proceduto alla verifica circa l'eventuale equivalenza delle mansioni in questione, pur pervenendo a conclusioni negative. Può anche aggiungersi che Corte cost. n. 80/1991, dando rilevanza allo svolgimento di mansioni equivalenti o superiori, fa riferimento evidentemente a una nozione legale desumibile dall'art. 2103 c.c., rispetto a cui la normativa contrattuale collettiva in materia di inquadramenti costituisce, ai fini dell'azione in esame, un mero parametro di valutazione, integrando quindi a sua volta un elemento di prova del diritto oggetto di accertamento giudiziale e non, propriamente, un suo fatto costitutivo.
È appena il caso di rilevare, infine, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina restrittiva in materia di ammissione di nuove prove in appello, nel rito del lavoro, non si applica alla produzione di nuovi documenti, che siano specificamente indicati nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato, e siano depositati contestualmente a tali atti (cfr., di recente, Cass. 22 luglio 1999 n. 7919; Cass. 29 dicembre 1999 n. 14690; Cass. 10 giugno 2000 n. 7948; Cass. 5 agosto 2000 n. 10335). Con il secondo motivo si deduce violazione della l. 12 luglio 1988 n. 270 e della l. 1 febbraio 1978 n. 30, nonché dell'art. 1418 c.c. in relazione all'accordo sindacale in data 13.5.1987 e alla relativa tabella B), ed inoltre insufficienza e illogicità di motivazione: si sostiene che l'accordo citato, così come la relativa, indicata, tabella, dovevano essere ritenuti insanabilmente nulli, in quanto regolanti la materia della definizione delle qualifiche relative al rapporto degli autoferrotranvieri e stipulati nella vigenza della l. n. 30/1978, che ne riservava la disciplina esclusivamente alle norme di diritto, vietandola all'autonomia collettiva. Nè l'art. 1 l. n. 270/1988, abrogando la legge n. 20/1978, aveva posto norme dirette ad attribuire validità al precedente accordo, limitandosi a demandare la disciplina della materia alla contrattazione nazionale di categoria, da effettuarsi a partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della stessa legge.
Anche questo motivo, illustrato con la prima memoria, è infondato.
Si sostiene che la disciplina contrattuale collettiva in materia di inquadramento, nella specie valorizzata dal giudice di merito al fine di ritenere l'equivalenza delle mansioni, sarebbe nulla, in quanto stipulata quando ancora era in vigore la disciplina legale inderogabile posta al riguardo dalla legge 12 luglio 1988 n. 270, richiamandosi al riguardo una tesi, che, dopo aver trovato accoglimento in alcune pronunce di questa Corte (cfr. Cass. 19 novembre 1996 n. 10119, Cass. 26 gennaio 1999 n. 708 ed altre conformi), ed essere stata motivatamente abbandonata da altre pronunce (Cass. 20 novembre 2000 n. 14984, Cass. 15 marzo 2001 n. 3780 e Cass. 15 marzo 2001 n. 3795; cfr. anche, in senso analogo, già Cass. 11 dicembre 1995 n. 12684, Cass. 13 gennaio 1996 n. 226 e, implicitamente, Cass. 14 febbraio 1997 n. 1352), è stata recentemente ripresa da un'altra sentenza di questa Corte (Cass. 29 ottobre 2001 n. 13377). È in questione la validità delle clausole relative all'inquadramento del personale dipendente dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, contenute in una serie di contratti e accordi collettivi stipulati a partire dal 20 giugno 1986, nel quadro della delineazione di una serie provvedimenti e di riforme inerenti alla gestione di detto personale, la quale all'epoca presentava numerosi gravi problemi. Tale indirizzo riformatore ha trovato attuazione con la legge 12 luglio 1988 n. 270, per la quale, anche da parte della Corte costituzionale, si è utilizzata l'espressione "legge contrattata" (cfr. la sentenza 15 luglio 1993 n. 318, che ha osservato come l'interprete possa ricavare dall'accordo che essa recepisce indicazioni decisive per una corretta lettura delle sue disposizioni). Detta legge ha proceduto ad un'ampia delegificazione della disciplina del rapporto di lavoro medesimo, con riferimento non solo alla disciplina degli inquadramenti, prevedendo, sia l'abrogazione della legge 1 febbraio 1978 n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale, con effetto dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge medesima (art. 1, primo comma), sia la facoltà, dalla medesima data, per la contrattazione collettiva nazionale di categoria (di cui non è prevista la derogabilità da parte dei regolamenti di azienda) di derogare alle disposizioni del regolamento allegato A al a r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e successive modifiche.
L'orientamento a favore della nullità delle disposizioni contrattuali in materia di inquadramento intervenute prima che fosse diventata operativa la norma abrogativa della precedente normativa legale imperativa (orientamento enunciato, peraltro, essenzialmente in relazione alla delimitata questione della operatività o no, ai fini giuridici del nuovo inquadramento del personale con decorrenza già dal 29 ottobre 1988, e non già dall'1.1.1989, come stabilito ai fini economici) osserva che, ad escludere la nullità delle disposizioni contrattuali per contrasto con una, norma imperativa, non era sufficiente la previsione, qualificabile in termini di condizione sospensiva, che esse sarebbero diventate operative solo a seguito dell'abrogazione della disciplina legale. Infatti così si confonderebbero gli istituti della validità e dell'efficacia negoziale, trascurandosi che il primo afferisce alla struttura, al perfezionamento e alla stessa esistenza del negozio, mentre la seconda alla mera operatività di quest'ultimo, e che non è dato sottoporre a condizione sospensiva un negozio nullo in radice (cfr. in particolare Cass. n. 708/1999, la cui impostazione è ripresa da Cass. n. 13377/2001). In realtà tale tesi non sembra superare le obiezioni già compiutamente articolate dall'altro orientamento, da ultimo maggioritario (cfr. in particolare Cass. n. 14984/2000, cit.). Precisamente, le conclusioni cui perviene l'indirizzo appena esaminato si pongono in palese contrasto con il collegamento, evidenziato dalla stessa Corte costituzionale con le sentenze 8 febbraio 1991 n. 60, 8 aprile 1993 n. 153 e n. 318 del 1993, cit., tra la nuova legge e gli accordi contrattuali che hanno praticamente consentito che la stessa assumesse determinati contenuti. Per quanto riguarda in particolare la materia degli inquadramenti, l'abrogazione entro un breve termine, e non la semplice delegificazione, della materia si spiega evidentemente con la consapevolezza del legislatore circa la già intervenuta conclusione di accordi in materia, destinati a riempire immediatamente il vuoto normativo che altrimenti si sarebbe determinato. Del resto è significativo che la legge n. 270/1988 rechi come titolo la dizione "attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazione dell'esodo del personale inidoneo ad altre misure".
È stato anche puntualmente rilevato che il terzo comma dell'art. 1 l. n. 270/1978 ha sancito la cessazione di efficacia al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa delle eventuali contrattazioni aziendali e individuali in materia di inquadramenti, senza menzione della contrattazione nazionale, volendosi indirettamente dare attuazione a quella da ultimo intervenuta in materia.
Peraltro è già determinante l'osservazione che in realtà non sussiste alcuna contrarietà tra le pattuizioni contrattuali in questione e norme imperative, che ne possa determinare la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. Infatti nel momento in cui si conviene una disciplina del rapporto di lavoro diretta a regolare lo stesso solo, come è pacifico, se, e dal momento in cui, non saranno più vigenti le norme imperative difformi dalla disciplina contrattata, viene prevenuto per definizione e in radice qualsiasi contrasto tra le due normative, stante la loro radicale e preventiva diversità di oggetto. In questa prospettiva, del resto, non è del tutto esauriente la qualificazione in termini di condizione sospensiva della clausola contrattuale sulla rilevanza della prevista abrogazione della legge n. 30/1978, evento a cui le parti non attribuiscono in alcun modo effetti retroattivi.
Nè può certo ipotizzarsi che l'art. 2 della l. n. 30/1978, nel prevedere che "le norme regolamentari e le clausole contrattuali in contrasto con la presente legge sono nulle di diritto", non si sia limitato a ribadire il principio di cui all'art. 1418, primo comma, c.c., in relazione all'oggetto e al contenuto delle eventuali pattuizioni contrattuali, ma abbia invece inteso escludere in radice la facoltà delle parti interessate di pervenire ad ogni e qualsiasi tipo di accordo in materia, con una norma la cui costituzionalità in tal caso sarebbe peraltro molto dubbia.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 3 l. n. 270/1988, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità, nonché violazione dell'art. 12 delle preleggi e vizio di motivazione.
La ricorrente lamenta che il giudice di merito, contraddicendo la ratio della sentenza della Corte costituzionale n. 60/1991, abbia dato rilievo ad una (peraltro contestabile) equiparazione meramente tabellare delle mansioni di operaio qualificato con quelle di conducente di linea, in difetto della configurabilità di una promozione e di un miglioramento sostanziale e qualitativo della prestazione lavorativa, in realtà relativa a mansioni inferiori, ancorché formalmente e stipendialmente equiparate;
e abbia trascurato che per l'Azienda l'PE continuava ad essere un lavoratore dequalificato e semplicemente "tollerato" nell'organico aziendale.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. e vizio di motivazione, con riferimento all'Accordo nazionale 13.5.1987 - all. B) e all'Accordo 3.7.1986, nonché violazione della l. n. 270/1988, e in particolare del suo art. 7 (così come stabilito dall'Accordo nazionale 3.7.1986), e dell'art. 12 preleggi. Si sostiene che il Tribunale, nel ritenere contrattualmente equiparate, al 6^ livello, le mansioni di operaio qualificato e di conducente di linea, abbia trascurato il tenore letterale della citata tabella B), e in particolare le pertinenti disposizioni delle note in calce alla tabella, relative alle due qualifiche, dalle quali si evince che il conducente di linea viene inquadrato in via definitiva al 5^ livello, mentre il 6^ livello è applicabile solo al conducente di linea "che non sia in possesso dei requisiti per il passaggio al livello 5^"; e, altresì, che l'operaio qualificato passa prima per l'inquadramento transitorio in livello 7 (quale operaio qualificato ex l. n. 30/1978), e, poi, al 6^ livello a scaglioni del 33 per cento l'anno (rispettivamente dopo 12 e 24 mesi "dalla data di applicazione della nuova classificazione"). Ne era derivata altresì la violazione del principio della ricerca della reale intenzione delle parti, quale risultante dalla adeguata valutazione delle singole clausole e della loro correlazione. Si addebita inoltre alla sentenza impugnata di avere ritenuto operativo l'Accordo nazionale del 13.5.1987, senza che fosse stata prodotta la relativa parte normativa, e di averlo ritenuto applicabile all'PE, nonostante che il medesimo prevedesse inequivocamente l'inapplicabilità del nuovo inquadramento al personale inidoneo destinato all'esodo. Si deduce inoltre che la violazione di tale accordo sia qualificabile come violazione della legge n. 270/1988, la cui emanazione aveva costituito la fase conclusiva di un procedimento normativo comportante la ricezione degli accordi collettivi nazionali.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., e vizio di motivazione,
relativamente all'affermazione della sentenza impugnata secondo cui era pacifico lo svolgimento di mansioni di operaio qualificato da parte del lavoratore. In realtà la circostanza, contestata dall'azienda, non era affatto documentata, ne' altrimenti provata, risultando solo il possesso della qualifica di operaio di 8^ livello, in quanto attribuita con ordine di servizio del 24.5.1986 in applicazione dell'accordo aziendale del 19.10.1979. Il Tribunale, per di più, aveva trascurato documenti prodotti dallo stesso lavoratore, da cui risultava che egli aveva mantenuto fino all'1.7.1990 la qualifica di operaio qualificato di livello 8^ ex l. n. 30/1970. Gli esposti tre motivi (terzo, quarto e quinto), sotto vari aspetti connessi, vengono esaminati congiuntamente. Rispetto alle tematiche proposte dai medesimi, è opportuno preliminarmente ricordare che Corte cost. n. 60/1991 ha sottolineato il carattere eccezionale della disciplina di prepensionamento delineata dalla n. 270/1988, stante la natura obbligatoria del medesimo, applicabile coattivamente ai lavoratori concretamente destinatari delle misure previste dalla legge, peraltro non appartenenti a specifiche qualifiche o, necessariamente, alle fasce dei lavoratori più anziani, essendo sufficiente il requisito di quindici anni di anzianità contributiva. Conseguentemente, la legittimità, in linea di massima, della relativa normativa è stata ricollegata dalla Corte costituzionale alle esigenze di efficienza e di contenimento dei costi del servizio pubblico, in riferimento alle particolarità della situazione di grave disfunzione che si era verificata nella aziende del settore, per la prassi intervenuta di mantenere in servizio i, peraltro numerosi, lavoratori dichiarati inidonei alle mansioni di assegnazione (in gran parte appartenenti al c.d. movimento: autisti, conduttori, ecc.), con conservazione da parte loro non solo del posto di lavoro ma anche dell'inquadramento di provenienza e della relativa retribuzione (compresi compensi accessori, ulteriori miglioramenti, ecc.), benché fossero addetti a mansioni inferiori, anche ausiliarie e di semplice attesa. La Corte costituzionale ha, tuttavia, individuato dei limiti alla legittimità alla disciplina in esame. Ha preso innanzitutto in considerazione, con la sentenza citata, la posizione dei lavoratori dichiarati inidonei a determinate mansioni che erano stati successivamente utilizzati in mansioni di livello pari o superiori a quelle di origine, osservando che la giustificazione del particolare esodo coattivo non poteva ritenersi sussistente nei confronti di lavoratori che si erano in tale maniera riqualificati, con la conseguenza che il costo del loro lavoro non era più sperequato, o sperequato al punto da legittimare la loro estromissione dall'azienda per compiere un alleggerimento dei costi eccessivi. Con la successiva sentenza n. 318/1993, qualificabile come interpretativa di rigetto, in quanto dichiarativa della infondatezza della questione proposta "nei sensi cui alla motivazione" la Corte costituzionale ha preso in esame la posizione dei lavoratori che avevano recuperato l'idoneità alle mansioni per le quali erano stati precedentemente dichiarati inidonei, ritenendo che anche in questo caso non potessero ritenersi sussistenti quelle condizioni particolari che potevano giustificare l'attuazione di un esodo forzoso. In tale occasione la Corte ha sottolineato l'applicabilità della regola generale secondo cui le condizioni di legittimità del recesso devono sussistere al momento in cui esso è disposto: ai fini del diritto del lavoratore a rimanere in servizio non era quindi preclusivo che l'accertamento del recupero di detta idoneità, così come l'adibizione a mansioni equivalenti e superiori, fossero intervenuti in un momento successivo all'epoca dell'inclusione del lavoratore del programma di esodo - il quale per legge aveva avuto attuazione scaglionata in un quinquennio -, purché anteriore alla risoluzione del rapporto.
Ciò premesso, risulta corretto il procedimento seguito dal giudice di merito, che ha attribuito rilevanza all'equiparazione del livello di inquadramento delle mansioni di conducente di linea, a cui l'PE era stato dichiarato inidoneo, e di quelle di operaio qualificato, di cui il Tribunale ha accertato lo svolgimento almeno dal 1986 e fino al momento dell'esonero dal servizio, anche se tale equiparazione era successiva alla data del 20 giugno 1986, di cui all'art. 3, primo comma, l. n. 270/1988, entro cui doveva essere intervenuta la dichiarazione di inidoneità al fine di consentire l'esodo anticipato. Secondo il tenore e i motivi ispiratori della pronuncia della Corte costituzionale, infatti, ciò che rileva è che all'epoca della effettiva risoluzione del rapporto il lavoratore risulti addetto a mansioni che possano ritenersi di livello equivalente a quelle per cui era stato dichiarato inidoneo. Nè al riguardo, considerata anche la indubbia prevalenza delle fonti normative rispetto a quelle contrattuali, può assumere alcun rilievo la circostanza - che peraltro risulta inammissibilmente dedotta per la prima volta in questa sede - che il lavoratore, in quanto inserito nell'elenco dei lavoratori destinati all'esodo, possa essere rimasto formalmente inquadrato secondo il vecchio sistema di classificazione, in forza di una disposizione transitoria degli accordi collettivi in materia di esodo (cfr. anche Cass. 14 dicembre 2000 n. 15772, secondo cui, ai fini della rilevanza dello svolgimento di mansioni equivalenti o superiori a quelle per cui intervenuta la dichiarazione di inidoneità, non è necessario il provvedimento scritto del direttore dell'azienda, a norma dell'art. 18 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A). In ordine ai rilievi della Azienda ricorrente diretti a contestare la tesi dell'equivalenza delle mansioni di operaio qualificato con quelle di conducente di linea, sia sotto il profilo della mancata produzione della parte normativa dell'accordo nazionale del 13.5.1987, sia sotto il profilo dell'esistenza, da un lato, di una norma transitoria prevedente l'inquadramento solo progressivo per scaglioni degli operai qualificati nel sesto livello e, dall'altro, di una norma prevedente la possibilità di una progressione di carriera dei conducenti di linea, purché in possesso di determinati requisiti, va in linea preliminare rilevato che ognuna di queste contestazioni involge questioni di fatto, anche se in parte relative al valore e all'interpretazione di accordi contrattuali, che non sono state affrontate dal giudice di merito, in quanto non propostegli neanche dall'attuale ricorrente, pur a seguito del riferimento dell'attore alle risultanze delle tabelle del nuovo inquadramento, evidenzianti l'equiparazione di livello delle qualifiche in questione (dall'Azienda catanese in realtà ammessa in sede di costituzione nel giudizio di appello). Al riguardo va richiamato il principio secondo cui nel giudizio di cassazione i motivi del ricorso devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possa esservi la prospettazione di questioni nuove o di nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (cfr., ex plurimis, Cass. 13 luglio 1996 n. 6356; Cass. 15 aprile 1999 n. 3737; Cass. 7 settembre 1999 n. 9473; Cass. 6 giugno 2000 n. 7583; Cass. 12 settembre 2000 n. 12025), principio il quale in particolare comporta che la questione relativa a violazioni o difetti di interpretazione di clausole di un contratto collettivo di lavoro non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, qualora non risulti che essa abbia formato oggetto di contraddittorio nei precedenti gradi del giudizio (Cass. 6 febbraio 1999 n. 1065 e Cass. 8 novembre 2001 n. 13834). Dette contestazioni, peraltro, non evidenziano l'insussistenza di un'equiparabilità delle mansioni agli specifici fini di causa.
Va infine esaminata la doglianza relativa alla violazione dei principi in materia di onere della prova, basata sull'assunto che in realtà era mancata la prova da parte dell'PE dell'effettivo svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica di operaio qualificato, peraltro pacificamente riconosciutagli. Anche questa censura - il cui profilo inerente al livello di inquadramento formalmente riconosciuto al lavoratore è già stato esaminato - è infondata. Il Tribunale ha ritenuto pacifico e documentato lo svolgimento di dette mansioni. Poiché nel ricorso in appello al riguardo si era specificamente fatto riferimento all'ordine di servizio n. 141 del 24.5.1986 e all'attestato in data 25.5.1990, e quindi può presumersi che il Tribunale di Catania abbia valorizzato le risultanze di detti documenti, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l'illogicità di un idoneo riferimento a tale documentazione, ai fini del giudizio di fatto che era di esclusiva competenza del giudice di merito. Invece nelle stesse premesse del ricorso si dà atto che nel citato attestato si dichiarava che l'PE prestava servizio con la qualifica di operaio qualificato. Non risulta quindi affatto privo di logicità, e di riscontro in prove documentali, la cui interpretazione e valutazione spettava al giudice di merito, l'accertamento compiuto da quest'ultimo, peraltro in presenza di contestazioni generiche da parte della appellata, la quale, svolgendo sostanzialmente le sue difese sulla base di considerazioni giuridiche, sul punto specifico si era limitata ad osservare che l'inquadramento dell'PE come operaio qualificato era puramente tollerato, in quanto frutto dell'accordo aziendale 19.10.1979. D'altronde neanche la deliberazione della Commissione amministratrice in data 19.11.1990, trascritta nel ricorso, fornisce elementi idonei a sorreggere la censura in esame, dato che in essa si dà atto della "retrocessione" dell'PE ad operaio qualificato, a seguito della sua inidoneità alle precedenti mansioni, e si prevede la sua riassunzione - in occasione della ipotizzata conciliazione - nella qualifica di operaio qualificato, con assegnazione al reparto officina.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. e vizio di motivazione, lamentando di essere stata condannata al pagamento delle retribuzioni maturate dall'PE dall'1.7.1990, oltre accessori, in violazione del principio secondo cui il lavoratore licenziato in applicazione delle norme sul coattivo prepensionamento, e poi riassunto in servizio a seguito della dichiarazione di incostituzionalità delle medesime, non ha diritto alla retribuzione, in mancanza delle prestazioni lavorative, e neanche al risarcimento del danno, stante la mancanza di un illecito addebitabile al datore di lavoro, che aveva intimato il licenziamento senza nessuna colpa, in conformità di una legge solo successivamente dichiarata incostituzionale;
ne' una deroga alla regola di corrispettività tra le prestazioni lavorative e quelle retributive nel rapporto di lavoro subordinato poteva essere desunta dall'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, inapplicabile allo speciale rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri. La condanna era inoltre intervenuta, senza motivazione, in difetto di una prova del danno e senza applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, da ritenersi applicabile, in particolare, in correlazione con il percepimento da parte del lavoratore della pensione attribuitagli in virtù del prepensionamento.
È opportuno premettere che la sentenza impugnata, in conseguenza della dichiarazione dell'illegittimità dell'esonero del servizio, e della inerente "prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità" ha riconosciuto il diritto dell'PE - pronunciando la relativa condanna - alle retribuzioni maturate, con gli accessori di legge, oltre che alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Nei rapporti di lavoro caratterizzati da un regime speciale di stabilità in base alla disciplina di cui al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, con giurisdizione del giudice amministrativo, in caso di impugnazione di provvedimenti disciplinari, e del giudice ordinario, in caso di controversie in merito a provvedimenti di carattere non disciplinare, oppure anche alla tutela di tipo patrimoniale conseguente all'annullamento della sanzione della destituzione da parte del giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. un., 13 luglio 1972 n. 2376; Cass., Sez. un., 12 aprile 1976 n. 1268; Cass. 21 aprile 1977 n. 1475; Cass. 25 novembre 1981 n. 6262; Cass., Sez. un., 8 gennaio 1992 n. 108; Cass., Sez. un., 22 marzo 1995 n. 3319), si ritiene inapplicabile la normativa di carattere generale dei rapporti di lavoro privato in materia di licenziamento e in particolare la legge 15 luglio 1966 n. 604 e l'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300 (cfr. Cass. 20 ottobre 1978 n. 4751; Cass. 9 agosto 1996 n. 8760 e Cass. 24 dicembre 1997 n. 13037; per la rilevanza dei principi di cui all'art. 3 l. n. 604/1966, cfr. invece Cass. 11 maggio 2000 n. 6057). Tale questione non richiede un particolare approfondimento nella presente sede, poiché, in realtà, non incide sulla soluzione delle questioni poste dal motivo di ricorso in esame. Tanto meno, considerata la data dell'atto di recesso oggetto del giudizio, è necessario verificare se incida sulla accennata questione di carattere generale l'evoluzione più recente del quadro normativo e in particolare la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, con la sottoposizione del medesimo alla disciplina generale, sia pure con alcune limitazioni o deroghe, e la estensione in determinati casi della disciplina sulla mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223 al personale con rapporto di lavoro disciplinato dal r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, a norma dell'art. 3, comma 4-bis, della citata legge n. 223/1991, introdotto dall'art. 6 l. 20 maggio 1993 n. 148,
convertito con modificazioni dalla l. 19 luglio 1993 n. 236 (cfr., comunque, Cass., Sez. un., 9 marzo 1995 n. 2740, per cui la delegificazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri attuata dalla l. n. 270/1988 non concerne la materia delle sanzioni disciplinari e, in particolare, non incide sulla relativa giurisdizione del giudice amministrativo;
Corte cost. 8 marzo 1996 n. 62, che ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 58, comma secondo, del r.d. n. 148/1931, all. A., nella parte cui assegna al giudice amministrativo le controversie sulla legittimità delle sanzioni disciplinari, in riferimento, oltre che all'art. 24 Cost., all'art. 3 Cost., assumendo come termine di raffronto la disciplina dell'ormai privatizzato rapporto dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato;
Cass., Sez. un., 28 agosto 1998 n. 8539, che ha ritenuto manifestamente infondata la stessa questione, rilevando che può semmai ritenersi che la riconduzione del rapporto dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato alla generale disciplina privatistica sia derogatoria della disciplina generale dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto).
Deve ritenersi, infatti, allo stato attuale dell'elaborazione teorica e giurisprudenziale, che la reintegrazione della sfera economica del lavoratore illegittimamente licenziato debba avvenire secondo la tecnica del risarcimento del danno, commisurato, salvo prova contraria, alle retribuzioni perse, anche nelle ipotesi di invalidità dell'atto di recesso non riconducibili sotto la disciplina di cui all'art. 18 (cfr. Cass. Sez. un., 27 luglio 1999 n. 508, con riferimento alle conseguenze, nel campo della c.d. stabilità obbligatoria, del licenziamento "inefficace" per mancata adozione della forma scritta o per la mancata comunicazione dei motivi). In tal senso, del resto, con riferimento al settore delle aziende concessionarie di servizi di trasporto, si è pronunciata Cass. 3 febbraio 1999 n. 941 (ed anche Cass. 9 agosto 1995 n. 8760, sia pure con esclusione dell'applicabilità della regola della compensatio lucri cum damno, ritenuta correlata alla disciplina ex art. 18 l. n. 300/1970). Ciò premesso, deve osservarsi che, sia in riferimento ai licenziamenti disciplinati dall'art. 18 l. n. 300/1970 sia a quelli sottratti a tale normativa, la qualificazione risarcitoria delle somme dovute al lavoratore, in caso di dichiarazione di invalidità del licenziamento, a compensazione delle retribuzioni perse, riguarda una connotazione giuridica dell'attribuzione patrimoniale pecuniaria significativa essenzialmente ai fini del riconoscimento della rilevanza di determinate situazioni di fatto ostative o limitative del diritto alla compensazione pecuniaria, senza che la stessa qualificazione incida sulla causa petendi (rappresentata dal licenziamento, dalla sua illegittimità e dalla conseguente perdita della retribuzione), o sulla stessa natura della prestazione, che rimane di per sè immutata e comunque surroga la retribuzione persa, non solo dal punto di vista degli obblighi contributivi e tributari, ma anche ai fini della disciplina del rapporto di lavoro: si pensi, per esempio, agli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto (cfr. Cass. 13 giugno 1998 n. 5932, che in una situazione di mora credendi del datore di lavoro, afferma il riconoscimento a favore del lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, del globale trattamento retributivo spettante a norma della contrattazione collettiva).
Ne consegue che non incide di per sè - sull'idoneità della domanda, o sulla conformità a diritto di una pronuncia giurisdizionale, l'eventuale qualificazione come retributivo dell'indennizzo in questione e che, in sede di impugnazione, le censure relative alla qualificabilità del medesimo in termini risarcitori e non retributivi, rilevano nei soli limiti in cui la qualificazione risarcitoria possa effettivamente determinare l'esclusione o la riduzione delle somme relative.
Deve osservarsi, poi, che la contestazione in radice del diritto al risarcimento del danno, sollevata dalla ricorrente allegando la mancanza di colpa da parte sua nell'intimazione del licenziamento, appare da disattendere.
La tesi secondo cui l'effetto retroattivo delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale non è idoneo a determinare, per il difetto dell'elemento soggettivo della colpa, la responsabilità risarcitoria contrattuale, in riferimento a comportamenti anteriori alla pronuncia della Corte costituzionale che, per così dire, abbia determinato retroattivamente una situazione di inadempimento, è stata recepita da Cass. 3 marzo 1987 n. 2249, in materia di risarcimento del maggior danno per inadempimento di prestazioni previdenziali (in epoca anteriore a Corte cost. n. 156/1991, estensiva della disciplina ex art. 429 c.p.c. ai crediti previdenziali), e da Cass. 10 febbraio 1999 n. 1138, in materia di risarcimento dei danni derivanti da omissioni contributive, oltre che, in via piuttosto incidentale rispetto alla effettiva ratio decidendi, da Cass. 26 luglio 1996 n. 6744. L'estensione dello stesso principio, operata da Cass. 3 febbraio 1999 n. 941 al risarcimento del danno spettante al lavoratore assoggettato a esodo coattivo, in un caso sottratto all'operatività dell'art. 3 l. n. 270/1988 per effetto di Corte cost. n. 156/1991, non appare condivisibile.
Su un piano di carattere generale, appare opportuno ricordare che la questione della rilevanza dell'elemento soggettivo ai fini della responsabilità da inadempimento è molto complessa, e offre prospettive di soluzione non univoche, in relazione alla necessità di contemperare, a seconda del tipo di obbligazioni e di situazioni, da un lato, il principio desumibile dal riferimento da parte dell'art. 1218 c.c. all'onere del debitore di provare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, e, dall'altro, il principio desumibile dal riferimento, da parte dell'art. 1176 c.c., al grado di diligenza richiesta nell'adempimento.
Nella prassi giurisprudenziale appare dominare il principio dell'irrilevanza dello stato soggettivo del datore di lavoro nel momento dell'intimazione del licenziamento illegittimo, ai fini delle conseguenze sanzionatorie disciplinate dall'art. 18 l. 300/1970, anche se, non essendo normalmente posto in discussione questo principio, sono rare le puntuali pronunce in materia di questa Corte. Tuttavia Cass. 23 maggio 1992 n. 6170 ha espressamente rilevato che l'esercizio del potere di recesso del datore di lavoro in difetto delle relative condizioni di legittimità è fonte di responsabilità per il datore di lavoro, per i danni derivati al lavoratore, senza che occorra accertare o dimostrare un profilo di dolo o di colpa nel comportamento manifestatosi con il recesso, dovendosi ritenere che titolo legale di detta responsabilità sia l'imputazione al patrimonio del datore di lavoro delle conseguenze pregiudizievoli dell'illegittimo esercizio di un suo potere.
Peraltro, appare opportuna una più puntuale analisi di determinati aspetti del rapporto tra atto invalido e responsabilità risarcitorie dipendenti dalla sua emanazione, al fine di evidenziare il fondamento normativo della disciplina applicabile ai licenziamenti non regolati dall'art. 18 l. n. 300/1970, ma anche di fornire strumenti ermeneutici idonei a chiarire le regole applicabili in particolari situazioni anche ai licenziamenti assoggettati all'art. 18.
In realtà, escluso che, successivamente al licenziamento, pur invalido, continui a maturare la retribuzione a favore del lavoratore, costituisce fonte di danno per quest'ultimo proprio l'impossibilità di continuare a prestare l'attività lavorativa. Pertanto, anche ravvisando nel licenziamento illegittimo aspetti di inadempimento contrattuale (cfr. in tal senso Cass., Sez. un., 29 aprile 1985 n. 2762), il danno ora in esame presenta elementi di specificità che rendono più appropriata la sua assimilazione a quello derivante dall'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione dovutagli dalla controparte, a norma dell'art. 1207 c.c., in collegamento con gli artt. 1206 e 1217, che al generico danno da responsabilità del debitore, di cui all'art. 1218 c.c. In altri termini, appare necessario, anche nella materia dei licenziamenti - e particolarmente con riferimento a quelli per cui non soccorre la normativa di cui all'art. 18 legge n. 300/1970 - prendere in considerazione l'istituto della mora del creditore, cui correntemente fa riferimento la giurisprudenza in relazione alle ipotesi di mancata accettazione della prestazione lavorativa non collegata ad un licenziamento (cfr., ex plurimis, Cass. 21 ottobre 1994 n. 8672; Cass. 18 maggio 1995 n. 5482; Cass. 27 giugno 1996 n. 5930; Cass. 13 giugno 1998 n. 5932, cit.; Cass. 20 gennaio 2001 n. 831). È peraltro necessario ricordare che il ruolo dell'istituto della mora del creditore nell'ambito della disciplina dei licenziamenti ha formato oggetto di una puntuale considerazione da parte di Cass. 28 settembre 1995 n. 10247. Questa pronuncia, pur ricollegando l'esclusione del diritto alla retribuzione per il periodo successivo al licenziamento al tenore dell'art. 18 l. n. 300/1970 e non al principio di corrispettività tra le prestazione,
osserva che il diritto al risarcimento del danno consistente nella perdita delle retribuzioni va ricondotto alla mora accipiendi del datore di lavoro, con gli adattamenti richiesti dalla natura del rapporto, e che, ai fini della verificazione di detta mora, l'art. 18 non pone a carico del lavoratore l'onere di intimazione di cui all'art. 1217 c.c., che del resto sarebbe difficilmente conciliabile con il rifiuto formale del datore di lavoro delle prestazioni del lavoratore.
E, in effetti, nel rapporto contrattuale di lavoro subordinato, caratterizzato dalla posizione del tutto particolare del prestatore di lavoro, assoggettato al potere direttivo (e disciplinare) del datore di lavoro, l'esercizio da parte di quest'ultimo del potere di risoluzione unilaterale del rapporto, che ha anche il valore di un ordine al lavoratore di cessare la prestazione lavorativa, pone in via preliminare rispetto a una ripresa delle prestazioni lavorative la questione riguardante la validità del licenziamento, mentre certamente non si può accomunare la posizione del lavoratore licenziato a quella di un comune debitore, la cui controparte non si sia dimostrata pronta nel ricevere la prestazione dovutale. Sicché deve ritenersi, in consonanza con un orientamento ampiamente diffuso in dottrina, che il datore di lavoro si ponga in una situazione di mora accipiendi in base al licenziamento stesso, il quale renderebbe incongrua e inesigibile - in considerazione anche della essenziale personalità della prestazione lavorativa - una reazione consistente nell'offerta da parte del lavoratore delle sue prestazioni. Del resto è pacifico in giurisprudenza che il datore di lavoro sia tenuto al pagamento della retribuzione anche in caso di semplice ingiustificata sospensione del lavoratore (si pensi alla giurisprudenza circa l'incidenza della sospensione del lavoratore in vista dell'intervento della cassa integrazione: cfr. Cass. 21 novembre 1997 n. 11650; Cass. 18 giugno 1998 n. 6111; Cass. 9 novembre 1998 n. 11263; Cass. 2 ottobre 1998 n. 9804; Cass. 4 agosto 2000 n. 10284; Cass. 16 ottobre 2000 n. 13742), e al riguardo può porsi semmai solo il problema astratto della qualificazione retributiva o risarcitoria del relativo obbligo del datore di lavoro. E la giurisprudenza (Cass., Sez. un., n. 508/1999, cit., che valorizza il principio della corrispettività delle contrapposte prestazioni con riferimento alle conseguenze di un tipo di licenziamento illegittimo non disciplinato dall'art. 18 l. n. 300/1970), pur non facendo riferimento esplicito ai problemi inerenti alla costituzione in mora del creditore, certamente non considera necessario un atto di offerta delle prestazioni ai fini del diritto del lavoratore licenziato al risarcimento del danno, indicando, al contrario, come causa di esclusione del danno il rifiuto del lavoratore di riprendere servizio (anche se non esclude, con particolare riferimento al licenziamento "inefficace" ex art. 2 l. n. 604/1966, per cui non è necessaria un'impugnazione entro un termine di decadenza, la possibile rilevanza di una prolungata, dolosa o colposa, inerzia del lavoratore nel far valere il suo diritto, come causa di riduzione del risarcimento).
Tornando alla questione relativa alla incidenza dello stato soggettivo del datore di lavoro al momento dell'adozione del licenziamento, va ricordato che l'art. 1206 c.c. ricollega la mora del creditore - e quindi anche il suo obbligo di risarcire i danni derivanti da tale mora, a norma dell'art. 1207, secondo comma - ad un rifiuto illegittimo delle prestazioni offertegli. Nel caso di rifiuto costituito dal licenziamento, è condivisibile la conclusione a cui perviene la già citata sentenza n. 10247/1995, secondo cui non può ritenersi legittimo il rifiuto insito in un licenziamento dichiarato illegittimo: l'eventuale buona fede, infatti, se non esclude l'illegittimità del licenziamento, non può valere di per sè neanche a rendere legittimo il rifiuto insito nel licenziamento stesso.
Del resto, alla stessa conclusione è pervenuta Cass. 5 luglio 1996 n. 6165, che, intervenendo in merito ad una situazione analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha ritenuto che, dati gli effetti retroattivi della dichiarazione di incostituzionalità, da parte di Corte cost. 8 maggio 1990 n. 226, dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 (convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982 n. 54), nella parte in cui non prevedeva la sua applicazione ai lavoratori autoferrotranvieri, doveva escludersi, su un piano oggettivo, la sussistenza di un motivo legittimo per il quale il datore di lavoro potesse rifiutare, a norma dell'art. 1206 c.c., le prestazioni dei lavoratori che inutilmente avevano dichiarato di optare per prosecuzione del rapporto di lavoro al fine di incrementare la loro anzianità contributiva.
Va anche osservato, però - per concludere l'approfondimento della problematica - che il diritto al risarcimento può venire escluso dall'esistenza di situazioni che, se anche non legittimino il licenziamento, rendano legittimo il rifiuto della prestazione, come rilevato da Cass. n. 10247/1995, cit., oppure dalla presenza di situazioni di impossibilità della prestazione lavorativa, senza diritto alla retribuzione, che facciano escludere la configurabilità di danno. Naturalmente queste cause di esclusione operano nei limiti temporali della loro adeguata sussistenza.
A tale principio si sono attenute Cass. 8 agosto 1996 n. 7263, che, per un licenziamento illegittimamente intimato in un caso di impossibilità temporanea della prestazione, ha riconosciuto un risarcimento commisurato alle retribuzioni, con decorrenza dal giorno della cessazione della causa di impossibilità, e Cass. 9 gennaio 1997 n. 134, secondo cui, al fine di ridurre il danno, rileva la circostanza che, durante il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento, la prosecuzione della malattia del lavoratore abbia determinato l'esaurimento del periodo in cui gli è dovuta la conservazione della retribuzione. Lo stesso principio è stato di fatto seguito anche da Cass. 21 settembre 1998 n. 9464, in riferimento a un caso di rifiuto della prestazione ritenuto legittimo, nonostante l'illegittimità del licenziamento, perché opposto in una situazione di inabilità del lavoratore risultante da certificazioni delle competenti strutture sanitarie pubbliche (è vero che la statuizione è stata formulata in termini di esclusione del danno da licenziamento illegittimo, salvo che per la misura minima prevista dall'art. 18 st. lav., ma nella specie solo l'accertamento giudiziale aveva comprovato l'effettiva insussistenza dell'impossibilità della prestazione, la cui apparenza, se non aveva reso legittimo il licenziamento, aveva giustificato il connesso rifiuto delle prestazioni;
d'altra parte in tale sentenza si fa significativo riferimento, in relazione alla posizione del datore di lavoro, all'assolvimento dell'onere ex art. 1218 c.c. di provare l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile).
È opportuno ribadire che le precedenti considerazioni riguardano i danni derivanti dal licenziamento che siano dipendenti dal rifiuto delle prestazioni insito in tale atto, mentre un diverso rilievo dell'elemento soggettivo potrebbe essere ipotizzabile con riferimento ad altre componenti del danno. Ne risulta anche la possibile compatibilità dell'analisi compiuta con la generica (e non vincolante) affermazione di Corte cost. 23 dicembre 1998 n. 420, che - nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 l. n. 300/1970, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., nella parte in cui, quanto alla misura minima di cinque mensilità di retribuzione, svincola l'obbligazione risarcitoria dalla sussistenza di un comportamento colposo da parte del datore di lavoro - ha osservato che, in genere, l'obbligo di risarcimento del danno derivante dal licenziamento illegittimo presuppone la colpa del datore di lavoro.
In conclusione, deve affermarsi che, nei rapporti di lavoro, come quelli dei dipendenti delle aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto, caratterizzati, a norma del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, da un regime speciale di stabilità del rapporto di lavoro,
in caso di illegittima risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro, quest'ultimo, non diversamente che nelle ipotesi di applicabilità dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, è tenuto, in conseguenza del licenziamento stesso, e a prescindere dall'esistenza di uno stato soggettivo di dolo o di colpa rispetto all'intimazione del licenziamento (e, quindi, senza che rilevi uno stato di buona fede giustificato dalla presenza di una norma legittimante la risoluzione del rapporto, successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale), a un risarcimento del danno di entità commisurabile in via presuntiva alle retribuzioni perse dal lavoratore, in difetto della prova da parte del datore di lavoro di circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza del danno o la sua minore entità, senza che sia necessaria la offerta delle sue prestazioni da parte del lavoratore successivamente al licenziamento, stante l'idoneità dello stesso licenziamento a determinare la mora credendi del datore di lavoro.
Ne risulta l'infondatezza del motivo in esame, tenuto presente che la specifica doglianza relativa alla mancata considerazione, in sede di determinazione del danno, delle somme percepite dall'PE a titolo di pensione, deve ritenersi inammissibile nella presente sede di legittimità, per la sua novità, dato che coinvolge la questione di fatto relativa al percepimento di tali somme, le quali, peraltro, non possono ritenersi effettivamente dovute - e quindi rilevanti ai fini in esame -, stante l'illegittimità del provvedimento di esodo coattivo adottato nei confronti del lavoratore, che fa venire meno il titolo al trattamento pensionistico (cfr. Cass. 6 settembre 2000 n. 11742). In conclusione, il ricorso deve essere totalmente rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2002