Sentenza 20 gennaio 2001
Massime • 2
Non costituiscono cause giustificative del rifiuto della prestazione lavorativa, ovvero della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro e dell'obbligo dello stesso di risarcire il danno corrispondente alle retribuzioni dovute nel periodo - le situazioni ostative riguardanti la persona del datore di lavoro o la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito. (Nella specie il datore di lavoro aveva proceduto alla sospensione di una parte dei dipendenti in relazione ad una situazione di calo delle commesse e crisi di mercato; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che tale situazione non costituisse un'idonea causa di impossibilità delle prestazioni e quindi - in relazione anche al non accoglimento, allo stato, della domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria - ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate).
Per la validità dell'accordo con cui l'imprenditore e le organizzazioni sindacali pattuiscono, ai fini del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, una sospensione del rapporto di lavoro con esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale, è necessario che i lavoratori interessati abbiano conferito specificamente ai rappresentanti sindacali l'incarico di stipularlo, oppure provvedano a ratificarne l'operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari.
Commentario • 1
- 1. Contratto di viaggio vacanza, scopo di piacere, causa, irrealizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UNIVERSALPA S.R.L. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Agri, n. 3, presso l'avv. ZI Mormino che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
contro
VA PI, LO CO ZI, LF AN, LF US, NO VA, EV DO, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Val di Lanzo, n. 79, presso lo studio dell'avv. US Iacono Quarantino, rappresentati e difesi dall'avv. Liborio Pirrone Balsamo con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 563 in data 28 ottobre 1998 (R.G. 155/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.11.2000 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv.ti Mormino e Pirrone Balsamo:
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato l'appello proposto dalla Universalpa s.r.l. contro la sentenza del Pretore della stessa sede, di accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti da alcuni lavoratori, ora resistenti nel giudizio di legittimità, per il pagamento della retribuzione relativamente ai periodi di sospensione dell'attività produttiva compresi tra il 23 settembre 1991 e il 20 giugno 1993. Il Tribunale ha rilevato che l'ammissione alla cassa integrazione guadagni richiesta dalla società era stata rigettata dall'PS e non era stata fornita la prova della presentazione del ricorso amministrativo contro il diniego;
che, in ogni caso, in assenza del provvedimento di ammissione all'integrazione salariale e comunque nella fase anteriore alla sua emanazione, il rapporto di lavoro subordinato è assoggettato alle regole ordinarie, cosicché non cessa e permane attuale l'obbligo di corrispondere la retribuzione, salvo a mutare il titolo dell'erogazione con il sopraggiungere del provvedimento ammissivo, da obbligazione retributiva ad anticipazione del trattamento dovuto dall'PS (tenuto a rimborsare il datore di lavoro); che all'obbligo retributivo il datore di lavoro si sottrae nella ricorrenza di situazioni di impossibilità della prestazione lavorativa, ma nella specie la società aveva allegato soltanto il calo delle commesse e la crisi di mercato, rientranti nel normale rischio di impresa e non nel novero delle ragioni di assoluta impossibilità di ricevere la prestazione;
che l'esonero dall'obbligazione retributiva può conseguire anche ad un accordo sulla sospensione del rapporto di lavoro, ma, nella specie, la circostanza era stata dedotta tardivamente solo in appello e comunque con riferimento ad un verbale di accordo sindacale che dava atto semplicemente della convergenza delle parti "sui motivi addotti dalla società per la contrazione produttiva e per la richiesta di CIG", sicché non conteneva ne' valutazioni sull'impossibilità di destinare i ricorrenti ad altri reparti, ne' pattuizioni sulla sospensione dell'obbligo retributivo, ne' elementi per ritenere che vi fosse stata la ratifica dei singoli lavoratori, trattandosi semplicemente dell'intervento sindacale ai sensi dell'art. 5 l. 164/1975. Per la cassazione della sentenza ricorre la Universalpa s.r.l. per due motivi. I lavoratori resistono con separati controricorsi. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la società denunzia errori di diritto e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse prova della proposizione del ricorso amministrativo avverso la determinazione negativa dell'PS sull'istanza di ammissione alla cassa integrazione guadagni e che in ogni caso ciò non era in grado di incidere sulla persistenza dell'obbligo retributivo. Assume la ricorrente che il Tribunale ha trascurato di valutare le univoche prove documentali in ordine alla presentazione del ricorso al Comitato centrale dell'Istituto ed erroneamente affermato la persistenza dell'obbligo di pagare le retribuzione, obbligo che può sorgere soltanto in caso di definitiva non ammissione al beneficio dell'integrazione salariale.
Con il secondo motivo di ricorso sono denunziati errori di diritto e vizi della motivazione in relazione all'esclusione della ricorrenza di un'ipotesi di impossibilità assoluta delle prestazioni lavorative ed altresì di un esonero dall'obbligo retribuito in forza di specifico patto. Il Tribunale, deduce la ricorrente, ha ritenuta tardiva la relativa eccezione, mentre in realtà era stata dedotta nella memoria di costituzione, dibattuta nel giudizio di primo grado ed esaminata nella sentenza del Pretore;
ha giudicato la stessa eccezione comunque infondata senza considerare che dal verbale di riunione sindacale emergeva il pieno accordo delle parti circa la necessità di far ricorso alla Cig, accordo dal quale derivava l'esonero della società dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito, della richiesta di ammissione al beneficio dell'integrazione salariale.
Esaminati congiuntamente i due motivi per motivi di opportunità nell'esposizione delle ragioni della decisione - considerato che coinvolgono il quadro complessivo dei principi e delle regole applicabili alle relazioni fra istituto della Cig e regime dei rapporti di lavoro - la Corte li giudica privi di fondamento. Vanno premessi i principi di diritto, oramai pacifici nella giurisprudenza della Corte (e richiamati dalla stessa ricorrente, peraltro senza coglierne la portata effettiva) applicabili alla materia controversia.
Nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il rapporto continua ad essere retto dal diritto comune alla stregua del quale il datore di lavoro, che sospenda unilateralmente l'esecuzione del rapporto, è obbligato - salva la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione, il cui onere probatorio grava sullo stesso datore di lavoro - a corrispondere la retribuzione che poi, ove sopraggiunga il provvedimento ammissivo, assume, retroattivamente, a far tempo dalla data dallo stesso provvedimento stabilita, la natura di anticipazione del trattamento previdenziale, in quanto tale da rimborsare dall'PS al datore di lavoro;
consegue che quest'ultimo, ove non adempia all'obbligo di pagamento, risponde per il suo debito quale che ne sia il titolo (retributivo o previdenziale), applicandosi altresì l'ordinaria disciplina in tema di rivalutazione monetaria e interessi legali per le somme pagate in ritardo (cfr., ex plurimis, Cass. 11650/1997, 12735/1998); è, tuttavia, valido l'accordo con il quale l'imprenditore e le organizzazioni sindacali pattuiscono, ai fini del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, una sospensione del rapporto di lavoro con esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale (e, quindi, anche dall'obbligo di anticipazione), ma per l'efficacia di tale accordo è indispensabile che i lavoratori interessati abbiano conferito specificamente ai rappresentanti sindacali l'incarico di stipularlo, oppure che provvedano a ratificarne l'operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari (vedi, tra le altre, Cass. 5485/1995, 11650/1997, 7194/1996, 3344/1998, 6111/1998). Come emerge dai riferimenti contenuti nella parte dedicata allo svolgimento del processo, il Tribunale di Termini Imerese si è puntualmente attenuto ai suddetti principi, compiendo correttamente gli accertamenti di fatto necessarì alla loro applicazione concreta. In primo luogo, come in realtà riconosce la stessa sentenza impugnata, che pure si diffonde sulla questione (in realtà irrilevante ai fini della decisione) della proposizione del ricorso amministrativo, sui rapporti di lavoro è abilitato ad incidere, sospendendone la fattualità con il riconoscimento della ricorrenza di una delle cause cd. "integrabili", esclusivamente il provvedimento amministrativo di ammissione alla cig. Quindi, assenza di tale provvedimento, a qualsiasi causa dovuta, sono applicabili le comuni regole che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato e, in particolare, opera il principio secondo il quale la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (art. 1206, 1256, 1258 c.c.), ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni (sospensione del rapporto).
Orbene, che ricorresse la seconda delle evenienze descritte è stato escluso dal Tribunale sul rilievo che il verbale sindacale non conteneva cenno alcuno a pattuizioni aventi ad oggetto l'esonero del datore dal pagamento della retribuzione indipendentemente dall'esito della richiesta di ammissione alla cig, ne' risultava che fosse stato conferito alle organizzazioni sindacali il potere di disporre dei diritti individuali dei lavoratori. Al riguardo, il Tribunale ha concluso, in linea con le posizioni assunte dalla giurisprudenza della Corte, che si era in presenza delle semplici intese o accordi raggiunti all'esito della procedura sindacale di consultazione imposta dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, che non concretano negozi ma semplici momenti dell'iter del procedimento di ammissione alla cig (cfr. Cass., 5485/1995, cit., 2635/1998). Sulla correttezza degli accertamenti di fatto e sulla congruenza logica della conclusione non vi sono censure specifiche. Quanto all'altro punto, controverso, se cioè ricorressero cause di impossibilità della prestazione lavorativa, escluso, per le ragioni sopra dette, che le organizzazioni sindacali avessero il potere di concordare la sospensione dei rapporti di lavoro, è evidente che il contenuti del "verbale" potevano assumere soltanto un'efficacia probatoria in ordine alla sussistenza della detta impossibilità. D'altra parte, non vi è questione su quali fossero queste cause, identificate dalla società datrice di lavoro nella notevole contrazione della produzione, dovuta a riduzione delle commesse, con conseguente sovraccarico del magazzino.
La giurisprudenza della Corte è pacifica nel ritenere che non costituiscono cause giustificative del rifiuto della prestazione lavorativa, ovvero della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con la conseguente configurabilità della mora credendi a carico del datore di lavoro, il quale è pertanto tenuto, nei confronti del lavoratore, al risarcimento del danno, corrispondente alle retribuzioni dovute nel periodo - le situazioni ostative riguardanti la persona del datore di lavoro o la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non integrino un'ipotesi di assoluta impossibilità per il datore di lavoro di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, a lui non imputabile, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice del merito (Cassa. 2232/1997, 3344/1998).
Dei suddetti principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale, accertando che gli eventi dipendevano da contingenze di mercato, rientranti perciò nel normale rischio di impresa e senza che vi fosse, oltre tutto, la prova della non imputabilità alle scelte imprenditoriali. Anche contro questi accertamenti non sono sollevate specifiche censure.
Avendo in Tribunale ampiamente esaminato il verbale di accordo sindacale ed i suoi contenuti, e valutata la fondatezza dell'eccezione concernente l'esonero dall'obbligazione retributiva per impossibilità sopravvenuta ovvero per effetto di sospensione concordata, è inammissibile per difetto di interesse la censura rivolta contro la parte della motivazione della sentenza impugnata che considera tardive le relative eccezioni e deduzioni, motivazione da considerare "superflua" e priva di effetti causali sulla decisione della controversia.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e degli onorari difensivi, come da liquidazione operata nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 16.800, e degli onorari liquidati in L. 4.000.000.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2001