Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 831
CASS
Sentenza 20 gennaio 2001

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Non costituiscono cause giustificative del rifiuto della prestazione lavorativa, ovvero della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro e dell'obbligo dello stesso di risarcire il danno corrispondente alle retribuzioni dovute nel periodo - le situazioni ostative riguardanti la persona del datore di lavoro o la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito. (Nella specie il datore di lavoro aveva proceduto alla sospensione di una parte dei dipendenti in relazione ad una situazione di calo delle commesse e crisi di mercato; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che tale situazione non costituisse un'idonea causa di impossibilità delle prestazioni e quindi - in relazione anche al non accoglimento, allo stato, della domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria - ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate).

Per la validità dell'accordo con cui l'imprenditore e le organizzazioni sindacali pattuiscono, ai fini del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, una sospensione del rapporto di lavoro con esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale, è necessario che i lavoratori interessati abbiano conferito specificamente ai rappresentanti sindacali l'incarico di stipularlo, oppure provvedano a ratificarne l'operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari.

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 831
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 831
Data del deposito : 20 gennaio 2001

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