Sentenza 8 gennaio 2003
Massime • 1
Non è punibile per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. la persona informata sui fatti che abbia reso false dichiarazioni al pubblico ministero al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminata per reati in precedenza commessi e in ordine ai quali, al momento in cui è stata sentita, non vi erano indizi di colpevolezza a suo carico (nella specie, la Corte ha applicato ex officio, sulla base dell'art. 609 comma 2 cod. proc. pen., la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva reso false dichiarazioni al pubblico ministero nel procedimento originato da una sua denuncia, rivelatasi, successivamente, calunniosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2003, n. 11874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11874 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.ri:
Dott. Luciano Deriu Presidente
1. Dott. P.Saverio Mannino Consigliere
2. " Antonio Agrò "
3 " Carlo Piccininni "
4. " Domenico Carcano "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, resa il 5 novembre 2001, dalla Corte d'appello di Palermo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Domenico Carcano;
udito il pubblico ministero, in persona del dr. Enrico Delehaye, sostituto procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il capo c) estinzione del reato per prescrizione;
udito il difensore di fiducia, avv. Elvira Svariati, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine al capo b) e annullamento senza rinvio in ordine al capo c) perché estinto per prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1.- AV SE ricorre contro la sentenza, pronunciata il 5 novembre 2001, della Corte d'appello di Palermo che confermò la decisione del primo giudice con la quale fu dichiarato responsabile dei delitti di calunnia e di false dichiarazioni al pubblico ministero.
2.- Il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ed asserisce che la Corte di merito avrebbe violato le regole in tema di valutazione della prova e avrebbe, poi, fatto ricorso a proposizioni giustificative contraddittorie e illogiche, senza tenere conto di circostanze rilevanti. In particolare, avrebbe travisato e ignorato i fatti, come risultanti dagli atti processuali, dai quali sarebbe emerso che i rapporti con la ex fidanzata sarebbero stati del tutto normali e non vi sarebbe stata traccia alcuna dI sentimenti di rancore e gelosia. Il AV non avrebbe avuto alcuna ragione per aggredire l'attuale fidanzato della ON e di inscenare una falsa incolpazione nei suoi confronti, perché avrebbe iniziato altra relazione con una ragazza di Palermo. 2.1.- I giudici di merito avrebbero del tutto trascurato le dichiarazioni del IN nella parte in cui costui afferma di avere avuto una conoscenza molto superficiale di AV. Questa circostanza avrebbe dovuto rendere evidente che AV non avrebbe affatto riconosciuto il IN la sera in cui si verificò l'episodio. La Corte di merito avrebbe affermato solo apoditticamente il contrario, senza verificare dati significati emergenti dagli atti processuali che avrebbero dovuto ragionevolmente condurre a tutt'altra conclusione.
2.2. - Si assume che la Corte di merito sarebbe incorsa in una evidente contraddizione quando afferma che effettivamente all'altezza del numero civico dove vi fu la colluttazione abitava un "assuntore - spacciatore" di stupefacenti, tale VI RI, senza poi trarre la ragionevole conclusione che l'intervento del AV sarebbe stato giustificato proprio da tale circostanza. La circostanza che AV non abbia immediatamente riferito il nome dello spacciatore, non sarebbe di per sé sola tale da escludere la versione dei fatti riferita dallo stesso e trascurerebbe un elemento Di fondamentale importanza.
In tal modo riassunti a norma dell'art. 173, comma 1., c.p.p. i termini delle questioni poste, va:
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso ha ad oggetto motivi, sebbene articolati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, diretti a censurare scelte di merito riguardanti la ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale e non condivise dal ricorrente.
Come noto, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha limiti circoscritti, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare la rispondenza alle acquisizioni processuali ( ex plurimis, Sez. Un., 16 dicembre 1999, Spina, rv 214794). Al giudice di legittimità non compete un controllo sul significato concreto di una prova, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, ma gli è conferito solo il compito di verificare adeguatezza e coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la responsabilità dell'imputato: il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non, può divenire cioè giudice del contenuto della prova, trattandosi di un compito estraneo a quello affidatogli dall'ordinamento (Sez. VI, 2 novembre 1998, Archesso, rv. 213444). Ciò posto, il discorso giustificativo relativo alla ricostruzione dei fatti e del valore probatorio degli elementi acquisiti é privo di aporie e di salti logici e, come tale, del tutto incensurabile in sede di legittimità. Ineccepibile, infatti, risulta l'apparato argomentativo in punto di individuazione delle prove importanti ed altrettanto ineccepibile e logica la spiegazione del convincimento sulla ricostruzione dei fatti, conforme a quella operata dal giudice di primo grado, alle quali il ricorrente oppone la propria come quella più aderente alle risultanze processuali.
In particolare, la Corte di merito ha analiticamente esposto il quadro probatorio e su di esso ha sviluppato proposizioni giustificative, corrette sotto il profilo logico, che smentiscono la versione dei fatti resa da AV e confermano, invece, che "...l'intervento inscenato dal AV in danno del IN la sera del giorno 1 febbraio 1992 trova esclusiva spiegazione nel malsano intento ... di recare pregiudizio al IN accusandolo falsamente di avergli opposto resistenza, in qualità di pubblico ufficiale, e di avergli procurato lesioni aggravate.." .Altrettanto corretta l'individuazione del movente, ricostruito in base a inequivoche circostanze, che rende del tutto inconsistenti le censure articolate in ricorso dirette accreditare altra e diversa ricostruzione dei fatti che le risultanze processuali descritte in sentenza escludono. Le deduzioni articolate in ricorso denotano, dunque, più che illogicità della motivazione, il dissenso sulla conclusione raggiunta. Come noto, la "manifesta illogicità" deve dimostrare che L'"iter" argomentativo seguito dal giudice di merito sia stato sviluppato sulla base di proposizioni del tutto incongruenti e manifestamente prive di una ordinata e coordinata esposizione delle ragioni in base alle quali si è giunti alla decisione adottata. Una diversa prospettazione interpretativa degli eventi non integra, invece, il vizio che legittima il ricorso per cassazione.
2. Quanto alla richiesta di estinzione del reato di cui all'art. 371 bis c.p.p. per prescrizione, va rilevato che questione non è stata oggetto di specifica censura, mentre avrebbe dovuto esserlo, tenuto conto che il termine é decorso prima della pronuncia della sentenza d'appello. Infatti, il delitto risulta commesso il 5 marzo 1994 e, pertanto, la prescrizione - essendo decorsi i sette anni e sei mesi il 5 settembre 2001 - avrebbe dovuto essere dichiarata con la sentenza d'appello, pronunciata il 5 novembre 2001. 2.1. Una questione che, nonostante non abbia formato oggetto di specifica censura, va in questa sede, comunque, rilevata ex officio a norma dell'art. 609, comma 2 , c.p.p. è quella relativa alla corretta configurazione del delitto di cui all'art. 371 bis c.p., ab origine contestato e ritenuto da entrambi i giudici di merito, senza tenere conto dell'operatività della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p.. È da ritenere che rientri nei poteri della Corte di cassazione ricondurre l'episodio, ex officio a norma dell'art. 609 c.p.p., in un diverso ambito giuridico, qualora non sia controversa la sua ricostruzione, ed escludere configurabilità della fattispecie criminosa in relazione all'operatività ipso iure di cause di non punibilità che non comportino una valutazione in fatto, così eliminando la relativa pena inflitta dal giudice di merito. È giuridicamente non configurabile la responsabilità anche del delitto previsto dall'art. 371 bis c.p. là dove la persona informata sui fatti renda false dichiarazioni al pubblico ministero nel procedimento che ha avuto origine da una sua denuncia, risultata poi calunniosa. In tale ipotesi, al di là degli incerti profili di astratta compatibilità delle due fattispecie di reato, non pare possa essere revocato in dubbio che ipso iure ricorra per il delitto di false dichiarazioni al pubblico ministero la causa di non, punibilità prevista dall'art. 384 c.p.. Altrimenti, in palese violazione del principio fondamentale del nemo tenetur se detegere - in virtù del quale anche dopo la disciplina processuale introdotta con la legge 1 marzo 2001, n. 61 per attuare le regole contenute nell'art. 111 della Costituzione, l'indagato non ha l'obbligo di dire la verità fatti che lo riguardano - colui che abbia formulato un falsa accusa, chiamato poi a deporre "come persona informata dei fatti" nel procedimento instaurato a carico del soggetto incolpato, sarebbe costretto a confessare la calunnia, per evitare di commettere un altro reato.
Pertanto, non può che essere applicata de iure l'esimente di cui all'art. 384 c.p. nell'ipotesi in cui la "persona informata sui fatti" abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per i reati in precedenza commessi ed in ordine ai quali, al momento in cui venne assunto come "persona informata sui fatti", non vi erano a suo carico indizi di reità e, solo successivamente, assuma la veste di imputato.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di cui all'art. 371 bis c.p., perché il fatto non costituisce reato e va eliminata la pena di sei mesi di reclusione, per esso applicata in aumento ex art. 81 cpv. c.p. sulla pena base di due anni e sei mesi inflitta per il più grave delitto di calunnia.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al delitto di cui all'art. 371 bis c.p. perché il fatto non costituisce reato, ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, l'8 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 MARZO 2003.