Sentenza 22 luglio 1999
Massime • 1
Il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, sancito dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., si riferisce solo alle prove costituende, richiedenti una ulteriore attività processuale, e non anche a nuovi documenti la cui produzione è ammissibile - e soggiace al regime stabilito dall'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ. sicché la parte interessata deve far valere eventuali nullità ad essa relative nella prima istanza o difesa successiva alla produzione stessa o alla notizia di essa - a prescindere dal carattere effettivamente <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/1999, n. 7919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7919 |
| Data del deposito : | 22 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, IE CO, NI TO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OD UI, OI LC, IN MO, TE MA, IN NA, VE UR, RU PE, MA ER, ZZ RE, RI CE, ZZ EL, AL OL, RI NI, RE AF, AS IC, GU IA, TT EL, CA EL, IA ET, GI IS, TT ST, IA LM, TT RL, RV IA, IS M AZ, RE PA, ST LB, CA MA, DO EN, DI NO IT, SP NG, ZZ IL, MO PE, RE AR;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 06529/96 proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, IE CO, NI TO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OD UI, OI LC, IN MO, TE MA, IN NA, VE UR, RU PE, MA ER, ZZ RE, RI CE, ZZ EL, AL OL, RI NI, RE AF, AS IC, GU IA, TT EL, CA EL, IA CE, GI IS, TT ST, IA LM, TT LM, RV IA, IS M AZ, RI PA, ST LB, CA MA, DO EN, DI NO IT, SP NG, ZZ IL, MO PE, RE AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1103/95 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 15/01/96 R.G.N.166/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/99 dal Consigliere Dott.ssa Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato TO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. IS MO e gli altri intimati indicati in epigrafe, già dipendenti di società dichiarata fallita, deducendo di non aver recuperato i crediti retributivi insinuati nel fallimento, chiedevano al Pretore di Bergamo che venisse accertato il loro diritto alla corresponsione da parte del Fondo di garanzia dell'INPS dell'indennità prevista dall'art.2, comma settimo, del d.lgs. 27 gennaio 1992 n.80, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento delle somme indicate in ricorso.
Il Pretore riconosceva il diritto dei ricorrenti, condannando l'INPS a pagare a ciascuno un'indennità pari alle ultime tre mensilità di retribuzione non corrisposte dalla società fallita e comunque non superiore al limite massimo previsto dal secondo comma dell'art.2 del citato decreto n.80/92, oltre rivalutazione ed interessi dalla sentenza dichiarativa del fallimento al saldo. Avverso la decisione di primo grado l'INPS proponeva appello al Tribunale di Bergamo che, con sentenza depositata il 15 gennaio 1996, lo rigettava osservando, tra l'altro, che i lavoratori avevano provveduto a depositare all'atto della costituzione nel giudizio di appello la dichiarazione del curatore dello stesso attestante l'assenza di un riparto favorevole e gli atti "ufficiali" del fallimento del datore di lavoro, atti precostituiti e indispensabili al fine del decidere;
in merito alla richiesta di interessi e rivalutazione sul credito accertato, il Tribunale li riteneva dovuti a decorrere dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, rilevando che la differenziazione della disciplina relativa ad interessi e rivalutazione nell'ipotesi prevista dal settimo comma del citato art.2, rispetto alle ipotesi a "regime" previste nei precedenti commi, era giustificata dalla necessità di garantire l'ammontare dei crediti di lavoro in modo da ottenere praticamente un risultato analogo a quello della retroattività della disciplina, formalmente esclusa dalla stessa norma.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale l'INPS propone due identici ricorsi formulandoli in due motivi.
Le intimate non si sono costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due identici ricorsi, proposti dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.1103 resa "inter partes" il 7 dicembre 1995 e depositata il 15 gennaio 1996, vanno riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c.. Col primo motivo di entrambi i ricorsi, denunciando violazione degli artt.414, punto 5, 420, quinto e sesto comma, 437, secondo e terzo comma, e 101 c.p.c., in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., l'INPS censura la sentenza impugnata, per avere il Tribunale ritenuto sufficiente che i documenti attestanti il diritto dedotto, mai prodotti ed allegati nel precedente grado, fossero proposti nel giudizio di appello all'udienza di discussione, con violazione del principio del contraddittorio.
Il motivo è infondato.
Dalla sentenza impugnata risulta che tali documenti, che il Tribunale giudica indispensabili ai fini della decisione, rilevandone la precostituzione, sono stati depositati all'atto della costituzione in appello e non, quindi, all'udienza di discussione, come sostiene l'Istituto ricorrente;
e in effetti, da un esame del verbale relativo all'udienza di discussione dinanzi al Tribunale, resosi necessario in considerazione della censura relativa alla violazione del principio del contraddittorio contenuta in ricorso, risulta che, in tale occasione, non solo nessuna documentazione venne prodotta, ma che non fu sollevata alcuna questione circa una irrituale produzione di documenti da parte dell'appellato: sicché, in ogni caso, qualsiasi nullità verificatasi deve considerarsi sanata ai sensi dell'art.157, secondo comma, c.p.c., che stabilisce che la parte interessata può
opporre la nullità soltanto nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso la quale, nel caso di specie, sia che la documentazione fosse stata depositata all'atto della costituzione del convenuto che acquisita all'udienza fissata per la discussione, coincideva con tale udienza, in cui la questione doveva essere sollevata, "in limite" alla stessa, nel primo caso, o immediatamente dopo la acquisizione della documentazione, nel secondo. Con il secondo motivo l'Istituto denunzia violazione dell'art.2, commi 1, 2, 4, e 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.80, degli artt. 2043, 1223, 1224 c.c., 427 c.p.c., in relazione alllart.360,nn.3 e 5,C.P.C.per avere il Tribunale ritenuto dovuti interessi e rivalutazione dalla data della insorgenza del fatto costitutivo del pregiudizio e sostiene che, trattandosi di indennità e non di risarcimento del danno derivante da un illecito, il legislatore aveva forfettizzato il ristoro nei limiti di tre mensilità al di fuori di qualsiasi riferimento alla effettiva perdita e non aveva quindi senso parlare di credito di valore da rivalutare dal momento dell'insorgenza del fatto costitutivo del pregiudizio;
ne' trovava applicazione l'art.429 c.p.c., che si riferiva alle retribuzioni, mentre nel caso di specie la retribuzione veniva assunta come un mero riferimento da utilizzare per il calcolo dell'indennità in questione, sicché andava applicato il criterio previsto dall'art.1224 c.c., secondo il quale gli interessi legali sono dovuti dal giorno della mora. Anche tale motivo è infondato per le considerazioni che seguono.
I) La vicenda nata dalla direttiva comunitaria 20 ottobre 1980 n.987, dalla sua temporanea, ma prolungata, inosservanza da parte dello Stato italiano, dalla sentenza della Corte CEE 19 novembre 1991 (sentenza Francovich) e dall'adeguamento ad esse con l'art.48 della legge 29 dicembre 1990 n.426 di delega al Governo e con il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.80, ha dato luogo ad un contenzioso nel cui ambito sono state emesse due sentenze da parte della Corte Costituzionale (16 giugno 1993 n. 285 e 31 dicembre 1993 n. 512) nonché numerose pronunce di questa Corte (v. Cass.9 novembre 1994 n. 9339; 11 novembre 1994 n. 9475; 19 luglio 1995 n. 7832; 9 settembre 1995 n. 9547; 11 ottobre 1995 n. 10617; 15 gennaio 1996 n. 283; 8 marzo 1996 n. 1860; 8 marzo 1996 n. 1864; 5 ottobre 1996 n. 8739; 9 gennaio 1997 n. 133; 10 febbraio 1998 n. 1366). II) Da tali pronunce risultano univocamente enunciati alcuni principi che, per quanto qui interessa, possono essere così sintetizzati: A) le controversie concernenti l'applicazione del comma 7 dell'art.2 del d.lgs. n.80 del 1992, il quale prevede l'indennizzo a favore di dipendenti di imprese assoggettate a procedura concorsuale prima dell'entrata in vigore del citato decreto, hanno natura di controversie di lavoro, in quanto, pur non avendo ad oggetto, in via immediata, il rapporto di lavoro, hanno questo come presupposto indefettibile della domanda;
B) il credito vantato a titolo di indennizzo nei confronti del Fondo di garanzia ha natura risarcitoria.
III) Il d.lgs. n.80 del 1992, mentre regola espressamente al comma 5 la decorrenza degli interessi e della rivalutazione dei crediti spettanti a dipendenti da imprese sottoposte a procedura concorsuale dopo la sua entrata in vigore, stabilendo il dies a quo nella presentazione della domanda, nulla dice per l'indennizzo di cui al comma 7, oggetto della presente causa.
E, come ha rilevato la Corte Costituzionale, sia pure in via ipotetica, dal mancato richiamo del comma 5 da parte del comma 7, una differenza può manifestarsi in punto di decorrenza di rivalutazione ed interessi tra l'ipotesi disciplinata dai primi sei commi dell'art.2 del citato decreto n.80 e quella oggetto del comma 7. Come ha rilevato questa Corte con la sentenza n. 7770 del 23 agosto 1996, la soluzione della questione concernente la rivalutazione e gli interessi relativi all'indennizzo suindicato consegue ai principi enunciati.
IV) È, infatti, principio anch'esso consolidato nella giurisprudenza della Corte che l'applicabilità dell'art.429, III comma, c.p.c. è strettamente connessa all'applicazione dell'art. 409 c.p.c., nel senso che la disciplina dettata dalla citata disposizione dell'art.429 si applica ogni qualvolta il diritto fatto valere sia oggetto di una controversia di lavoro di cui all'art.409 c.p.c. (v., tra le molte, e ad attestare la continuità dell'orientamento S.U. 8 giugno 1987 n. 5017; S.U. 5 giugno 1989 n. 2698; S.U. 24 agosto 1989 n. 3752; S.U. 22 febbraio 1994 n. 1682). Si deve ritenere, pertanto, che l'indennizzo in questione ha la struttura di credito di lavoro e funzione risarcitoria. Configurazione questa che non è estranea all'ordinamento: basta riferirsi alle retribuzioni dovute al lavoratore dal giorno del licenziamento dichiarato illegittimo a quello della reintegra.
E non occorre che il Collegio pronunci sulla riconducibilità della fattispecie in esame alla generale previsione dell'art.2043 c.c., sulla quale si nutrono dubbi per la difficoltà di riportare ad una responsabilità colposa dello Stato-persona, accollata ex lege all'INPS, l'omissione dello Stato-ordinamento per mancato tempestivo adeguamento della disciplina comunitaria (v.Cass. 7832/95; 10617/95 cit.).
V) Da quanto detto consegue che il dispositivo della sentenza impugnata, che ha fatto decorrere rivalutazione ed interessi dalla data della perdita retributiva che l'indennizzo mira a compensare, è conforme al diritto, dato che una diversa successiva decorrenza, in quanto inidonea a riparare adeguatamente il pregiudizio subito, come imposto dall'ordinamento comunitario, farebbe assumere alla relativa norma di previsione un significato non conforme ai principi stabiliti da quest'ultimo.
I ricorsi devono essere, pertanto rigettati.
Nulla è dovuto per le spese del presente giudizio in quanto gli intimati non si sono costituiti.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999