Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/1999, n. 7919
CASS
Sentenza 22 luglio 1999

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Il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, sancito dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., si riferisce solo alle prove costituende, richiedenti una ulteriore attività processuale, e non anche a nuovi documenti la cui produzione è ammissibile - e soggiace al regime stabilito dall'art. 157, comma secondo, cod. proc. civ. sicché la parte interessata deve far valere eventuali nullità ad essa relative nella prima istanza o difesa successiva alla produzione stessa o alla notizia di essa - a prescindere dal carattere effettivamente <> della documentazione offerta in sede di impugnazione, se cioè questa sia, o meno, preesistente rispetto al precedente grado del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/1999, n. 7919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7919
    Data del deposito : 22 luglio 1999

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