Legge 12 luglio 1988, n. 270

Commentari9

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 6297 del 25
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 25/02/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 25/02/2022), n.6297 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. LEO Giuseppina – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 35843-2018 proposto da: ATAC S.P.A., – AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRENESTINA N. 45, presso lo studio dell'avvocato DANIELA LA ROSA (c/o la Struttura Legale di ATAC S.p.A.), che la rappresenta e difende unitamente …

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  • 2Archivio Normativa
    https://www.fiscoetasse.com/

  • 3Legge Cassa Integrazione
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    LEGGE 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (Fonte: normattiva.it - i testi non hanno carattere di ufficialita') Titolo I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE Capo I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale) 1. La disciplina in materia di intervento …

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  • 4Legge Cassa Integrazione - Pag. 1
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    LEGGE 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (Fonte: normattiva.it - i testi non hanno carattere di ufficialita') Titolo I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE Capo I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale) 1. La disciplina in materia di intervento …

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  • 5Sentenza Cassazione lavoro n. 7513/2017
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Giurisprudenza372

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/07/2016, n. 15540
    Provvedimento: E 15540/16 T N E S Oggetto REPUBBLICA ITALIANA E Rapporto di IN NOME DEL POPOLO ITALIANO lavoro - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE autoferrotranvieri esonero - - SEZIONI UNITE CIVILI regime speciale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 18319/2012 Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Cron. 15540 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO - Rep. Rel. Pres. Sezione Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Ud. 05/07/2016 Presidente Sezione Dott. PIETRO CURZIO PU Presidente Sezione Dott. ADELAIDE AMENDOLA C.U. Presidente Sezione Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA Consigliere Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere - Dott. CARLO DE CHIARA ha pronunciato la seguente …
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    • altre ipotesi di licenziamento per motivi oggettivi·
    • normativa generale di cui alla l. n. 604 del 1966·
    • autoferrotranvieri·
    • applicabilità·
    • esonero dal servizio per giustificato motivo oggettivo·
    • art. 26 del regolamento, allegato a al r.d. n. 148 del 1931·
    • ambito di applicazione·
    • estinzione del rapporto·
    • personale (impiegati ed agenti)·
    • ferrovie in concessione·
    • reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)·
    • lavoro subordinato·
    • trasporti·
    • pubblici·
    • licenziamento individuale

  • 2Trib. Verona, sentenza 07/05/2025, n. 297
    Provvedimento: Udienza del 7.5.25 Causa n. 1079 2024 Sono comparsi • l'avv. Martino Soave in sostituzione dell'avv. Giampiero Proia e dell'avv. Mauro Petrassi per la parte opponente; • l'avv. Guarino per CP_1 Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione. Le parti si riportano al contenuto del presente verbale e dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte. All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti, autorizzate ad assentarsi. Il Giudice Dr. …
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    • interpretazione autentica·
    • controllo pubblico·
    • inquadramento aziendale·
    • opposizione avviso di addebito·
    • art. 79 D.P.R. n. 797/1955·
    • fusione per incorporazione·
    • legittimazione attiva·
    • art. 16 legge n. 223/1991·
    • contributi previdenziali·
    • art. 3 d.lgs. n. 869/1947·
    • art. 617 c.p.c.·
    • regime previdenziale speciale·
    • art. 4 legge n. 270/1988

  • 3Trib. Potenza, sentenza 02/10/2025, n. 791
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile – Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio Facciolla, all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1431/2023 R.G. vertente fra cf , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Santangelo ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, via N. Sole 73, giusta mandato in atti; RICORRENTE e in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Controparte_1 , p. iva n. , rappresentata e difesa dall'avv. Pierfrancesco Ursini ed …
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    • differenze retributive·
    • reggenza mansioni·
    • Capo Operatore·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • inquadramento superiore·
    • mansioni superiori·
    • Capo Unità Tecnica (CUT)·
    • art. 52 d.lg. n. 165/2001·
    • onere della prova·
    • prova testimoniale

  • 4Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2025, n. 21857
    Provvedimento: AULA 'B' 2025 136 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Numero registro generale 16354/2024 Numero sezionale 136/2025 Numero di raccolta generale 21857/2025 Data pubblicazione 29/07/2025 Oggetto Revocazione sentenza di Corte di cassazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO Dott. ATTILIO FRANCO ORIO Dott. SIMONA MAGNANENSI Dott. ALESSANDRO GNANI Dott. LUCA SOLAINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16354-2024 proposto da: I.N.P.S. SOCIALE, - R.G.N. 16354/2024 Cron. Rep. -Presidente Ud. 14/01/2025 - Rel. Consigliere - - Consigliere - - …
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    • art. 325 c.p.c.·
    • inammissibilità ricorso·
    • art. 395 n.4 c.p.c.·
    • Sezioni Unite n.14594/2016·
    • contributo unificato·
    • spese processuali·
    • errore di fatto revocazione·
    • art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002·
    • Sezioni Unite n.20013/2024·
    • art. 1 comma 17 l. n.228/2012·
    • art. 365 c.p.c.·
    • art. 360 c.p.c.·
    • art. 391-bis c.p.c.·
    • art. 378 c.p.c.·
    • revocazione sentenza cassazione

  • 5Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2024, n. 1012
    Provvedimento: Repubblica Italiana In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 2737/2022 R.G. e vertente TRA (C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Giuseppe Rinaldi del Foro di TA Ricorrente E (P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Cimino e Mariafrancesca Calabrini del Foro di TA …
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    • trasporto pubblico locale·
    • indennità di preavviso·
    • differenze retributive·
    • inidoneità temporanea·
    • R.D. 148/1931·
    • compensazione spese giudizio·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • aspettativa per motivi di salute·
    • art. 127 ter c.p.c.
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Versioni del testo

  • Art. 1. Delegificazione 1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1› febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, e' abrogata e la disciplina della materia e' rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.
    2. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi.
    3. Tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale inidoneo e gli avanzamenti e le promozioni adottati ai sensi dell'articolo 9 della legge 1› febbraio 1978, n. 30, ovvero vigenti in forza del citato regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , le eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali adottate nella materia, nonche' le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico servizio di trasporto, cessano di avere efficacia al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - L'allegato A al R.D. n. 148/1931 riporta il regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
    - Il testo dell'art. 9 della legge 1› febbraio 1978, n. 30, e' il seguente:
    "Art. 9 (Principi per la formazione dei regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni). - Fermo restando quanto disposto dalle note esplicative alle tabelle di inquadramento i regolamenti aziendali per gli avanzamenti e le promozioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno successivamente stabiliti, previsti dall'articolo 15 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , devono uniformarsi ai seguenti principi e criteri generali:
    anzianita' congiunta al non demerito;
    merito comparativo congiunto all'anzianita';
    concorso o prova selettiva e/o attitudinale.
    In ogni caso, le promozioni e gli avanzamenti verranno effettuati nei limiti del quantitativo di personale determinato in organico per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche dall'ente competente ai sensi del quinto comma dell'art. 4.
    Si procedera' esclusivamente mediante concorso prova selettiva e/o prova attitudinale per l'accesso a livello di qualifica superiore o di pari livello che comporti un mutamento sostanziale di mansioni o un cambiamento del settore di inquadramento, nonche' in tutti i casi nei quali il concorso o la prova selettiva e/o attitudinale siano stabiliti nelle note esplicative di cui alle allegate tabelle e comunque, anche in sede di prima applicazione, per l'accesso al livello 3 e, per le aziende di tipo A, per l'accesso anche al livello 2.
    Parimenti dovranno essere effettuati concorsi o prove selettive e/o attitudinali per l'accesso a qualifiche di pari livello o di livello superiore che comportino per il personale viaggiante mansioni di graduato e per il personale operaio compiti e responsabilita' di comando di uomini".
  • Art. 2. Accertamenti sanitari 1. L'attivita' medico-legale delle unita' sanitarie locali relativa agli accertamenti della idoneita' tecnica del personale delle aziende di trasporto pubblico locale, da accertare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' essere espletata dal Servizio sanitario dell'Ente ferrovie dello Stato in base a convenzioni tra l'ente predetto e le unita' sanitarie locali.
    2. Al fine di unificare l'istruttoria per i conseguenti trattamenti previdenziali, alle predette convenzioni puo' partecipare, ai sensi dell' articolo 75, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
    3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate sulla base di uno schema tipo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
    4. Gli oneri per gli accertamenti restano a carico delle aziende ed i relativi esiti, per il personale addetto alla guida, sono comunicati d'ufficio alle prefetture per eventuali provvedimenti in ordine alla patente di guida.
    Nota all'art. 2:
    Il testo dell' art. 75 della legge n. 833/1978 e' il seguente: "Art. 75 (Rapporto con gli enti previdenziali).
    - Entro il 31 dicembre 1980 con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle unita' sanitarie locali ai sensi dell'articolo 14, lettera Q).
    Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni invalidita', vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali conservano le funzioni concernenti le attivita' medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni, nonche' i beni, le attrezzature ed il personale strettamenti necessari all'espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto disposto dal comma successivo.
    Fermo restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel primo comma, applicano al personale medico dipendente dagli stessi gli istituti normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui all'art. 47".
  • Art. 3. Agevolazione dell'esodo degli inidonei 1. In temporanea deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , nonche' dall'articolo 27 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono, trasmettendone copia all'INPS, sulla base dell'anzianita' di servizio dei dipendenti interessati e ripartendo in misura omogenea gli oneri annuali, un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, che abbiano maturato, o maturino nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. ((1)) 2. Ove i programmi quinquennali nella loro globalita' comportino un onere per lo Stato superiore agli stanziamenti previsti, gli stessi sono congruamente ridotti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Fondo di previdenza, dando precedenza di esodo ai lavoratori con maggiore anzianita' contributiva al Fondo stesso e a coloro che compiono il cinquantesimo anno di eta' nel quinquennio di operativita' del programma, che siano stati dichiarati inidonei in relazione a qualifiche relative al movimento.
    3. Ai dipendenti collocati a riposo viene attribuita una pensione commisurata al periodo di contribuzione maturata, maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di contribuzione, ovvero del periodo che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
    L'attribuzione di anzianita' ed il versamento dei contributi relativo a tale periodo di anzianita' convenzionale non possono in ogni caso essere superiori ai dieci anni.
    4. Le aziende ed i dipendenti collocati in quiescenza in base al presente articolo versano mensilmente le quote di contributi previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di anzianita' convenzionale attribuita al lavoratore collocato in quiescenza. I versamenti dovuti dai dipendenti sono detratti dai ratei di pensione ed in caso di reversibilita' sono ridotti in proporzione della riduzione della pensione stessa.
    5. Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti e' effettuato in base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza ed alle aliquote in atto al momento del computo delle singole quote mensili.
    6. Fino al compimento della normale eta' di pensionamento stabilita per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione liquidata ai sensi del presente articolo non e' cumulabile con la retribuzione percepita alle dipendenze di terzi.
    7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti dei 200 miliardi annui, dispone, con decreto, il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto del rimborso del valore tecnico delle mensilita' di pensione corrispondenti, per ciascun dipendente collocato a riposo ai sensi del presente articolo, al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il lavoratore compira' il sessantesimo anno di eta' o i trentasei anni di contribuzione. Resta fermo che tale valore non puo' superare per ciascun dipendente il periodo massimo di dieci anni.
    8. Dalle somme ammissibili a rimborso viene detratta annualmente la spesa media attualizzata gia' gravante sul Fondo di previdenza per il quinquennio 1982-1986 in forza degli esoneri effettuati in base all' articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830 .
    9. In deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni nella qualifica per la quale erano stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento. Il piano di detti rimpiazzi deve essere evidenziato nell'ambito dei programmi aziendali di esodo di cui ai commi 1 e 2.
    10. Il direttore di esercizio, contestualmente all'esodo, comunica l'avvenuto esonero per inabilita' alla guida alle competenti prefetture.


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    AGGIORNAMENTO (1)
    La Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 13/02/1991 n. 7) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell' art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 "nella parte in cui non esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei".