Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Al lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disposizione legislativa di prepensionamento (nella specie. art. 3 legge 12 luglio 1988 n.270 sul prepensionamento degli autoferrotramvieri), e poi riassunto in servizio a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della medesima (sentenza n.60 del 1991 della Corte costituzionale), non deve essere risarcito il danno derivato dalla mancata percezione delle retribuzioni, stante la mancanza di un illecito addebitabile al datore di lavoro, che intimò il licenziamento senza alcuna colpa, ne' possono essergli pagate le retribuzioni in mancanza delle corrispondenti prestazioni lavorative, atteso che il rapporto di lavoro subordinato è retto dal principio della corrispettività, per il quale non può esservi retribuzione senza la corrispondente prestazione lavorativa (salve le deroghe tassativamente previste dalla legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL AD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER n 33, presso lo studio dell'avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO FERRARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ATAC - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI COSENZA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 781/96 del Tribunale di COSENZA, depositata il 21/10/96, R.G.N. 1127/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/98 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9 giugno 1989 al RE di Cosenza, FO VE, dipendente della locale Azienda trasporti automobilistici (Atac), impugnava un provvedimento di esonero dal servizio emesso con effetto dal 1 dicembre 1988 sulla base dell'art. 3 l. 12 luglio 1988 n. 270, sostenendo tra l'altro l'incostituzionalità di questa norma,
che prevedeva il prepensionamento degli autoferrotramvieri dichiarati, entro il 20 giugno 1986, inidonei ad esercitare le proprie mansioni ma idonei a quelle equivalenti o inferiori. Egli chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della datrice al risarcimento del danno nella misura degli stipendi non percepiti.
Costituitasi la convenuta, dichiarata illegittima la detta norma dalla Corte costituzionale con sentenza 8 febbraio 1991 n. 60 e riassunto in servizio il VE in data 4 giugno 1991, il RE rigettava la residua domanda di condanna al risarcimento con decisione del 6 aprile 1994, confermata con sentenza 21 ottobre 1996 dal Tribunale, il quale escludeva che l'esonero dal servizio disposto dalla datrice di lavoro in osservanza di una legge vigente, e seppure dichiarata poi incostituzionale, potesse dar luogo ad alcuna responsabilità contrattuale e quindi ad alcun risarcimento del danno.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il VE. L'Azienda non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 l.12 luglio 1988 n. 270 nel testo risultante dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 60 del 1991 e dell'art. 136 Cost. nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), sostenendo che la caducazione dello stesso art. 3 ad opera della sentenza ora detta comportava la dichiarazione di illegittimità dell'esonero dal servizio, da equiparare ad un licenziamento disposto in base alla norma caducata, e di conseguenza non solo la ricostituzione del rapporto di lavoro sub iudice ma anche la dichiarazione della responsabilità della datrice di lavoro per licenziamento illegittimo e la condanna al risarcimento del danno. Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt.1218, 1224 cod. civ., 429 cod. proc. Civ. e 36 Cost., sostenendo che la detta responsabilità per violazione del contratto di lavoro andava dichiarata anche in assenza di colpa.
Col terzo motivo egli ritiene il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità per lesione del diritto alla salute ed all'asserita assenza di colpa.
I tre motivi, da esaminare insieme per la loro connessione, non possono essere accolti.
Che l'esonero dal servizio, equivalente ad un licenziamento, debba considerarsi nel caso di specie oggettivamente illegittimo è questione su cui le parti non controvertono, ed infatti l'Azienda di trasporti, una volta sopravvenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma (art. 3 l. N. 270 del 1988) in base alla quale esso era stato disposto, provvide a riammettere il lavoratore in servizio.
La prima questione che il ricorrente sottopone a questa Corte è se l'illegittimità debba considerarsi sussistente solo dal momento in cui essa fu dichiarata dalla Corte Costituzionale, ossia dalla pubblicazione della sentenza n. 60 del 1991, oppure se gli effetti di questa sentenza debbano farsi risalire anche al periodo anteriore ed entro quali limiti temporali.
Questa Corte afferma costantemente (ex multis Cass. 15 ottobre 1992 n. 11312, 18 giugno 1992 n. 7505 - 7507, 23 giugno 1992 n. 7671) che l'art. 30 l. 11 maggio 1953 n. 87, nella parte in cui stabilisce che "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", deve intendersi nel senso che le dette decisioni producono i loro effetti anche sui rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti, ossia non esauriti. I rapporti esauriti sono quelli che hanno trovato la loro conclusione con sentenza passata in giudicato, o nei quali siano trascorsi i termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio dei relativi diritti (da ult. Cass. 1 settembre 1997 n. 8290). La dottrina aggiunge i rapporti che abbiano formato oggetto di transazione. Ciò sulla base di enunciazioni della pandettistica che, richiamando la novella XIX (exceptis illis causis, quas iudicialis sententia aut transactio terminavit), riteneva immodificabili, anche dall'autorità, gli "affari finiti", nonché sulla base dell'art. 1969 cod. Civ., che stabilisce la non annullabilità della transazione per errore di diritto.
Che il rapporto in questione non possa considerarsi esaurito è certo, giacché, come s'è detto in narrativa, esso era ancora oggetto di un procedimento giudiziario pendente quando venne pubblicata la più volte citata sentenza della Corte costituzionale. Questa dichiarò l'illegittimità dell'art. 3, primo comma, l. n. 270 del 1988, nella parte in cui non escludeva dal piano quinquennale di prepensionamento "i lavoratori dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati idonei".
E poiché è pacifico che in tale categoria rientrasse l'attuale ricorrente, deve ammettersi l'oggettiva illegittimità del licenziamento di cui qui si tratta fin dal momento in cui venne intimato (Cass. 6 giugno 1997 n. 5039, 24 dicembre 1997 n. 13037), anche se a ciò non possono connettersi, come ora si dirà, gli effetti voluti dal ricorrente.
La seconda questione sottoposta alla Corte concerne la natura di tale illegittimità e quindi i suoi effetti. In tale materia non è dato di riscontrare uniformità di orientamenti giurisprudenziali, giacché alcune pronunce ravvisano nell'atto di recesso del datore un illecito contrattuale, ossia un inadempimento degli obblighi derivanti al datore dal contratto di lavoro, mentre altre escludono ogni illiceità e vedono nell'esonero dal servizio semplicemente un atto invalido.
Cass. 5 giugno 1996 n. 5228 ravvisa, in analoga fattispecie di autoferrotramviere esonerato in applicazione di legge poi dichiarata incostituzionale (art. 6 d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 conv. in l. 26 febbraio 1982 n. 54: cfr. Corte cost., sent. n. 226 del 1990), un illecito, da cui nasce per il lavoratore un diritto al risarcimento del danno (la Corte parla di danno di diritto comune, liquidabile ex art. 1223 cod. Civ., e perciò non di danno da risarcire ex art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300 oppure ex art. 8 l. 15 luglio 1966 n. 604,
ma questa questione non è da affrontare qui) di ammontare pari alle retribuzioni non percepite nel periodo tra l'esonero e la riassunzione in servizio, detratte ex art. 1223 cit. le pensioni riscosse, quale aliunde perceptum.
Cass. 26 luglio 1996 n. 6744 ritiene per contro che il comportamento tenuto dal datore prima della dichiarazione d'incostituzionalità non possa essere considerato illecito, per difetto della colpa, intesa come consapevolezza di violare il contratto di lavoro in corso di esecuzione. E nello stesso senso si è espressa la più recente sentenza, deliberata nell'udienza del 19 ottobre 1998 (Banca di Roma c. Magno).
Questo collegio ritiene esatto il secondo orientamento, poiché l'affermazione di responsabilità del cittadino per osservanza di una norma non ancora dichiarata incostituzionale equivale all'affermazione del dovere, incombente sul quisque de populo anche non addottorato nel diritto costituzionale, di sottoporre a verifica di legittimità tutti gli atti con forza di legge che abbia comunque a praticare, oppure equivale, più semplicemente e sostanzialmente, a trasferire oggettivamente sui singoli una sorta di responsabilità pubblica da produzione di leggi incostituzionali.
Non contrasta con questo orientamento Cass. 6 giugno 1997 n. 5039, la quale rigettò un ricorso dell'Azienda municipale trasporti concernente analoga materia ma si pronunciò soltanto sulla retroattività della sentenza della Corte costituzionale e non anche, perché non investita della questione, sull'elemento soggettivo della fattispecie di inadempimento.
Esclusa l'illiceità dell'atto di licenziamento, e quindi la responsabilità civile del suo autore, il ricorrente pone alla Corte una terza questione, vale a dire se l'invalidità dell'atto, e più precisamente la nullità, imponendo di considerarlo privo di effetti ossia di ritenere come mai interrotto il rapporto di lavoro, comporti o non il diritto del prestatore alle retribuzioni. Anche a questa questione deve darsi risposta negativa. Già le Sezioni unite di questa Corte con sentenza 5 marzo 1991 n. 2334 hanno osservato come il rapporto di lavoro subordinato sia dominato dalla regola della corrispettività, per la quale non può esservi retribuzione senza la corrispondente prestazione lavorativa e come tale regola possa essere derogata solo da eccezioni tassativamente previste per legge. La più rilevante di queste eccezioni - hanno aggiunto le Sezioni unite - è data dall'art. 18 l. n. 300 del 1970, che però presuppone un licenziamento illecito ed una conseguente condanna risarcitoria, ossia che configura una fattispecie dissimile, come s'è detto, da quella ora in esame. Nello stesso senso si è poi espressa Sez. lav. 18 febbraio 1998 n. 1734.
Le Sezioni unite hanno invece ricondotto alla regola generale il caso della interruzione del rapporto di lavoro per termine finale illegittimamente previsto nel contratto, analogo, per quanto qui interessa, a quello della interruzione per applicazione di legge incostituzionale. Neppure qui la retribuzione può esser corrisposta, poiché il lavoratore, collocato in quiescenza, non rese le prestazioni lavorative.
In conclusione si deve affermare che al lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disposizione legislativa di prepensionamento, e poi riassunto in servizio a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della medesima, non deve essere risarcito il danno derivato dalla mancata percezione delle retribuzioni, stante la mancanza di un illecito addebitabile al datore di lavoro, che intimò il licenziamento senza alcuna colpa, ne' possono essere pagate le retribuzioni in mancanza delle corrispondenti prestazioni lavorative.
Rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere perché l'intimata non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso a Roma il 9 nov. 1998.