Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 941
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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Al lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disposizione legislativa di prepensionamento (nella specie. art. 3 legge 12 luglio 1988 n.270 sul prepensionamento degli autoferrotramvieri), e poi riassunto in servizio a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della medesima (sentenza n.60 del 1991 della Corte costituzionale), non deve essere risarcito il danno derivato dalla mancata percezione delle retribuzioni, stante la mancanza di un illecito addebitabile al datore di lavoro, che intimò il licenziamento senza alcuna colpa, ne' possono essergli pagate le retribuzioni in mancanza delle corrispondenti prestazioni lavorative, atteso che il rapporto di lavoro subordinato è retto dal principio della corrispettività, per il quale non può esservi retribuzione senza la corrispondente prestazione lavorativa (salve le deroghe tassativamente previste dalla legge).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 941
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 941
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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