Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1065
CASS
Sentenza 6 febbraio 1999

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La questione relativa a violazioni e o difetti di interpretazione di clausole di un contratto collettivo di lavoro dedotti dal ricorrente come commessi dal giudice di merito, implicante anche accertamenti di fatto, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione qualora non risulti che essa abbia formato oggetto di contraddittorio nei precedenti gradi del giudizio ed, in particolare, nell'ipotesi in cui il ricorrente non abbia neanche dedotto - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che tale questione era stata prospettata e in quali specifici termini nell'atto di appello, sicché deve ritenersi che essa sia stata introdotta per la prima volta - e quindi inammissibilmente - solo nel giudizio di legittimità.(Nel caso di specie le FF.SS. ricorrenti, onde dimostrare che il lavoro prestato da alcuni dipendenti nel settimo giorno aveva ricevuto adeguata remunerazione, avevano dedotto la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 31 e 44 del CCNL 1987 - 1989 dei ferrovieri prevedenti delle indennità ulteriori rispetto al cosiddetto "soprassoldo domenicale", unicamente considerato nella sentenza di merito al fine di affermare l'inadeguatezza del compenso contrattualmente previsto per il suddetto titolo; la S.C. ha sottolineato che dalla sentenza impugnata risultava che le FF.SS. nei precedenti gradi avevano fatto riferimento esclusivamente al suddetto "soprassoldo domenicale").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1065
    Data del deposito : 6 febbraio 1999

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