Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
La nullità di una clausola di contratto collettivo per contrasto con norma imperativa sussiste anche nell'ipotesi in cui la suddetta clausola preveda, quale presupposto per la propria operatività, l'abrogazione della norma imperativa con la quale contrasti, atteso che non è possibile sottoporre a condizione sospensiva un negozio nullo. Consegue, che deve ritenersi nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2, terzo comma della legge primo febbraio 1978, n. 30, sull'approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, la norma collettiva che definisce le nuove qualifiche per gli autoferrotranvieri, ancorché tale norma colleghi la "eseguibilità" dei nuovi inquadramenti all'evento, ancora incerto, dell'approvazione di un disegno di legge comportante l'abrogazione della norma imperativa suddetta, a meno che la menzionata disciplina pattizia non venga richiamata o riprodotta testualmente in altra convenzione stipulata successivamente all'entrata in vigore della normativa abrogatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/1999, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Alberto EULA - Consigliere -
Dott. Vincenzo MILEO - Rel. Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTO SERVIZI PERUGIA ASP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANTE DURANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE GI, LL NI, LI AF, IC NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTRANTO 47, presso lo studio dell'avvocato SERENELLA PAGGI, rappresentati e difesi dall'avvocato AO CRESCIMBENI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
IO AO, CA AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2342/95 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 22/12/95 R.G.N. 1293/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 25 marzo 1991 CC PA ed altri 5 dipendenti della A.S.P. S.p.A. di Perugia, come in rubrica indicati, premesso di avere diritto all'inquadramento giuridico ed economico a decorrere dal 30 ottobre 1988, come previsto ex novo dagli accordi del 29.6.1988 e 13 -7 - 1988 con riferimento alla legge n. 270/1988 (di delegificazione della materia, la cui disciplina risultava in conseguenza rimessa alla contrattazione privatistica), ed evidenziato che, invece, i corrispondenti emolumenti erano stati loro accordati soltanto dall'1.1.1989, chiedevano al pretore del luogo l'accertamento della fondatezza delle esposte pretese e la condanna dell'Azienda - datrice di lavoro - al pagamento delle correlate differenze retributive spettanti, maggiorate di interessi e rivalutazione.
Resistente la convenuta, che contestava gli elementi addotti a sostegno delle rispettive istanze, il giudice adito respingeva le domande con sentenza del 18 dicembre 1992, la quale, peraltro, a seguito di appello dei soccombenti, veniva totalmente riformata dal tribunale del luogo con decisione di accoglimento delle pretese attoree in data 22 dicembre 1995.
Ritenevano i giudici di merito che, a seguito della delegificazione della materia operata dalla legge n. 270/1988 e sulla base del contenuto degli accordi collettivi del settore intervenuti tra le parti prima e dopo l'entrata in vigore della predetta normativa, i nuovi livelli di inquadramento del personale erano divenuti operanti sin dal 29 ottobre 1988, con pari decorrenza degli effetti economici, mentre la data dell'1 gennaio 1989 risultava fissata ai soli fini e con mero riferimento alla scala parametrale da prendere in considerazione in tema di quantificazione in concreto degli emolumenti da attribuire.
Avverso tale sentenza l'Azienda ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a due motivi;
resistono con controricorso i dipendenti AR, EL, LI e IC, mentre sono rimasti intimati i dipendenti CC e CA.
Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative (art. 378 C.P.C.). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due mezzi di impugnazione che, attesa la loro evidente interdipendenza e connessione, appare opportuno esaminare congiuntamente, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 12 luglio 1988, n. 270; della legge 1 febbraio 1978, n. 30; dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al
C.C.; degli artt. 1322, 1362,m 1372 e 2071 C.C., in relazione agli accordi sindacali 12 luglio 1985, 20 giugno 1986, 27 febbraio 1987, 24 aprile 1987, 13 maggio 1987, 29 giugno 1988 e 13 luglio 1988, nonché omissione, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa punti decisivi della controversia;
il tutto con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, del Cod. Proc. Civile. In sintesi, deduce che la legge n. 270/88, abrogativa della rigorosa disciplina legale fissata dalla precedente normativa in base alla legge n. 30 del 1978 in subiecta materia, non ha fissato la decorrenza delle nuove qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto al 29 ottobre 1988, ma, come si evince dal tenore letterale e dalla ratio della medesima ha inteso rimettere tale disciplina esclusivamente alla successiva contrattazione nazionale di categoria;
sicché ogni diversa interpretazione della cennata normativa e degli accordi poi intervenuti tra le parti in applicazione della stessa, ed in particolare la scissione operata dal Tribunale in ordine alla decorrenza degli effetti di inquadramento ed economici, da un lato, ed ai riferimenti parametrali da osservare, dall'altro, configura una palese violazione del dictum della legge abrogativa e delle norme di corretta ermeneutica fissate dal Codice Civile.
Le censure sono fondate in entrambe le direzioni prospettate in gravame, anche se, con le precisazioni di cui in prosieguo. Va rilevato, anzitutto, al riguardo che i giudici di merito, nel riesaminare ex prophesso l'intera disciplina ed i meccanismi elaborati dalla contrattazione collettiva nello specifico settore prima dell'entrata in vigore della legge n. 270/1988, hanno attribuito efficacia dirimente agli accordi privatistici periodicamente intervenuti in ordine alle nuove qualifiche da attribuire agli autoferrotranvieri, malgrado la vigenza preclusiva della legge n. 30/1978 (che imperativamente sottraeva tale disciplina all'autonomia privatistica), peraltro concretizzati dalle parti unicamente in base alla circostanza che nella sede opportuna risultava già in discussione un disegno di legge comportante l'abrogazione di detta normativa di divieto (poi sfociato nella menzionata legge n. 270/88), in tal modo collegando la "eseguibilità" dei nuovi inquadramenti all'evento, all'epoca ancora incerto, dell'approvazione della diversa disciplina legale cennata. Ed appare di tutta evidenza l'equivoco di fondo in cui è caduto il Tribunale attribuendo efficacia a posteriori, ma con conseguente retrodatazione, a negozi inficiati in radice da nullità insanabile (ex art. 1418, primo comma, Cod. Civile), in quanto contra legem e rilevabile di ufficio (art. 1421 C.C.), sul presupposto del verificarsi, successivamente alla loro stipula, di una condizione ad essi apposta e concernente la diversa disciplina della loro validità. Giacché, palesemente confondendo gli istituti della validità e della efficacia negoziale, che attengono a presupposti e funzioni diversi nello schema di riferimento, afferendo, la prima, alla struttura, al perfezionamento ed alla stessa esistenza del negozio, e la seconda alla mera operatività di quest'ultimo, la cui idoneità antologica ne' è il substrato indefettibile, i giudici di merito sono pervenuti a conclusioni erronee, atteso che non è dato sottoporre a condizione sospensiva un negozio nullo in radice, ne' ritenerne poi la efficacia in concreto al verificarsi dell'evento, in violazione del noto principio "quod nullum est nullum, producit effectum". Nè sul punto (cfr. Cass. n. 226/1996) sembra valida l'obiezione che tale principio - secondo il quale il contratto collettivo nullo perché contrario a norma imperativa non acquista validità ed efficacia a seguito dell'abrogazione della norma che ne aveva determinato l'invalidità - non trova applicazione nel caso in cui le parti contraenti dettino una certa regolamentazione proprio nella prospettiva di tale abrogazione e convengono che la nuova disciplina contrattuale diventi applicabile dopo l'entrata in vigore della legge abrogativa;
posto che siffatta argomentazione contrasta indefettibilmente con le considerazioni di diritto in precedenza effettuate, e che l'autonomia privatistica trova un limite insormontabile nella contrarietà della sua espressione in concreto con norme imperative, a meno che la stessa si manifesti ex novo dopo l'abrogazione della legge che ne costituisce impedimento. In secondo luogo, osserva il Collegio che anche il rilievo - in gravame -, di avere la sentenza operato apoditticamente una scissione tra il nuovo inquadramento giuridico ed economico ed il riferimento parametrale, è da ritenersi valido, atteso che detta distinzione fa decorrere sostanzialmente senza logica e rigorosa motivazione il primo dal 23.10.1988, ed il secondo dall'1 gennaio 1989. Sul punto va evidenziato che, in conseguenza della ritenuta nullità degli accordi collettivi di categoria anteriori alla delegificazione del 1988, la retrodatazione delle nuove qualifiche al 29.10.1988 ed il collegamento a tale data della decorrenza dei benefici economici, fissati invece in sentenza in applicazione del contenuto della riferita contrattazione collettiva, non trova alcun supporto, ne' normativo di diritto comune, ne' nei ripetuti accordi privatistici, atteso che questi ultimi vanno considerati non validi, per quanto in precedenza detto, e che la nuova legge n. 270/1988, abrogando quella preclusiva n. 30/1978, nulla dispone in ordine al thema decidendum che qui interessa, limitandosi a demandare la disciplina della materia alla contrattazione nazionale collettiva di categoria, da effettuarsi a partire dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della stessa legge e la cui esecuzione in concreto non risulta documentata.
Ne consegue un vistoso difetto di motivazione in ordine alle conclusioni della sentenza al riguardo, a sua volta correlato all'errore di diritto circa la validità degli accordi citati, da ritenersi nulli per violazione di legge e pertanto tamquam non essent, carenza questa puntualmente prospettata nella censura in esame, mancando in subiecta materia una valida normativa di riferimento, da emanarsi in esecuzione della legge abrogativa ed erroneamente invece individuata dal Tribunale nelle contrattazioni di categoria precedenti.
In tale contesto, poi, si innesta il secondo motivo di gravame, che, afferendo del pari a violazione di legge e difetto di motivazione, trae il suo supporto di validità dalla inesistenza di accordi legittimi che abbiano inteso ricollegare gli effetti economici alla ritenuta decorrenza del nuovo inquadramento del personale, nonché dalla lacunosa disamina ed interpretazione dei medesimi accordi, il cui approfondimento, pur nella erronea impostazione del Tribunale, avrebbe dovuto condurre alle diverse conclusioni alle quali correttamente era pervenuto il Pretore in primo grado. Sul punto i giudici di merito, dopo avere apoditticamente e comunque, per quanto precede, erroneamente fissato la decorrenza del nuovo inquadramento del personale, e quindi delle nuove qualifiche, al 29.10.1988, e ciò in base alla ritenuta validità degli accordi conclusi contra legem nel periodo antecedente alla disciplina innovativa di cui alla legge n. 270/88, hanno operato un palese salto logico con una lacunosa e distorta lettura di tali convenzioni, in palese contrasto sia con il contenuto lessicale, sia con la ratio delle stesse, retrodatando alla medesima data i conseguenti effetti economici senza il supporto di una valida motivazione ed in chiaro contrasto con il dettato dell'accordo del 29.6.88, secondo il quale" a partire dall'1.1.1989 andrà in vigore la nuova scala parametrale con i relativi valori economici da concordare", e ciò in base al mero asserto - peraltro smentito dal testo integrale della predetta clausola - che le parti intesero rinviare all'1.1.89 l'applicazione della sola scala parametrale, da distinguere dai livelli di inquadramento del personale e pertanto anche dai connessi profili economici.
Laddove una completa ed approfondita disamina della complessa disciplina del settore, normativa e pattizia, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito o a ritenere irrilevante a fini decisori la cennata convenzione, in quanto nulla perché in contrasto con la legge n. 30/1978 all'epoca ancora vigente, ovvero a dimostrarne la validità in funzione del richiamo della stessa eventualmente contenuto in quella successiva del 13.7.1988, intervenuta dunque dopo l'abrogazione delle norme preclusive della disciplina pattizia operata con la legge 12.7.1988, in tal caso effettuando una penetrante e rigorosa indagine circa il completo contenuto letterale dell'accordo così richiamato, della ratio dello stesso, come manifestata dalle parti, e della valenza applicativa temporale in ordine agli effetti economici della riforma, se cioè da coordinare con la decorrenza del nuovo inquadramento del personale (peraltro da fissare secondo i canoni dettati dalla legge abrogativa ed in base a norme pattizie di riferimento), ovvero da ritenere svincolata dallo stesso e rimesso del pari alla libera determinazione convenzionale. Tale complessa tematica, da affrontare necessariamente a fini decisori della attuale controversia, è stata del tutto pretermessa dal Tribunale che, per di più procedendo per saltum e sulla base di mere asserzioni disancorate dalla disciplina pertinente, non si è neppure avveduto della intrinseca contraddittorietà delle conclusioni cui è pervenuto alla stregua della non corretta impostazione evidenziata, che consente anche per altro verso un giudizio negativo in sede di legittimità.
Giacché, ritenuto che la legge n. 270/88 - ed in particolare l'art. 1, comma primo - ha rimesso alla contrattazione collettiva nazionale di categoria la disciplina dell'inquadramento del personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione, la interpretazione del giudice di merito che, malgrado la richiamata clausola di cui al punto uno dell'Accordo 29 giugno 1988 sulla diversa decorrenza del nuovo inquadramento del personale e degli inerenti benefici economici (rispettivamente, dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge menzionata e dall'1 gennaio 1989), ritenga invece la medesima clausola, senza valida e congrua motivazione, idonea ad attribuire ai lavoratori, a decorrere dalla prima delle date suddette, i benefici economici della nuova qualifica secondo i vecchi parametri retributivi, deve considerarsi contraria ai criteri legali di ermeneutica contrattuale, ponendosi tale interpretazione in conflitto con il disposto differimento di ogni vantaggio retributivo a data posteriore rispetto a quella di operatività della nuova scala parametrale, con conseguente palese contraddittorietà e violazione dei principi di cui agli artt. 1362 segg. Codice Civile, e pertanto dei canoni che impongono di tener conto del contenuto letterale della norma pattizia e della ratio della stessa alla stregua della accertata, comune intenzione delle parti contraenti. In definitiva, dunque, la sentenza impugnata appare inficiata dalle violazioni e dai vizi denunciati nel ricorso, per cui, in accoglimento dello stesso, va cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, ad altro Tribunale, designato come da dispositivo, il quale, nel procedere alla nuova indagine sui punti demandatigli e secondo lo schema delineato, acquisendo, se del caso, ulteriori opportuni mezzi istruttori, si atterrà al seguente principio di diritto: "la nullità di una clausola di un contratto collettivo per contrasto con norma imperativa (art. 1418, primo comma, Cod. Civile) sussiste anche nella ipotesi in cui la suddetta clausola preveda, quale presupposto per la propria operatività, l'abrogazione della norma imperativa suddetta, atteso che non è possibile sottoporre a condizione sospensiva un negozio nullo in radice;
deve, pertanto, ritenersi nulla, per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 1 febbraio 1978, n. 30 (sull'approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), la norma collettiva che definisce le nuove qualifiche per gli autoferrotranvieri ancorché tale norma colleghi la "eseguibilità" dei nuovi inquadramenti all'evento, ancora incerto, dell'approvazione di un disegno di legge comportante l'abrogazione della norma imperativa suddetta, a meno che la menzionata disciplina pattizia non venga richiamata (o riprodotta) testualmente in altra convenzione, stipulata successivamente alla entrata in vigore della normativa abrogatrice".
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso.
Cassa per l'effetto la sentenza impugnata.
Rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Spoleto. Roma 14 ottobre 1998.