Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la possibilità di prospettare nuove tesi di diritto le quali, costituendo un autonomo e diverso sistema difensivo, non svolto e non discusso nelle precedenti fasi del giudizio ed in relazione a questioni non rilevabili d'ufficio, postulino indagini e valutazioni di fatto non compiute dai giudici di merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità o che costituiscano un sistema difensivo del tutto nuovo sul quale non sia stata sollecitata nella sede di merito la necessaria indagine di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN RI, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RI CABURAZZI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI GI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 07523/97 proposto da:
LI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 3/D, presso l'avvocato JOUVENAL LONG DANIELA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BOVO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IN RI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 362/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 16/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/98 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di Mattia. con delega. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19 giugno 1987 LU PE, esponendo che dal matrimonio con IA ER, celebrato il 17 aprile 1955. erano nati i figli OB. BA, OL ed EM ormai tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, e che la separazione personale tra i coniugi era stata omologata, adiva il Tribunale di Venezia per lo scioglimento del matrimonio.
La ER si costituiva, aderendo alla richiesta di divorzio, ma resisteva alla domanda di riduzione dell'assegno. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con sentenza definitiva, condannava il LI alla corresponsione di un assegno di L 3.520.000 a favore della ER da rivalutarsi annualmente, secondo l'indice ISTAT, calcolato sulla base dell'assegno determinato in sede di omologazione della separazione consensuale, rivalutato al di della sentenza.
A tali conclusioni il giudice adito giungeva sulla base del calcolo, effettuato dalla c.t.u., dei patrimoni del PE ( L 1.83 4.000.000) e della ER (L 364.000.000), tenendo conto dello stato di salute della figlia NU, affetta da sindrome di Turner, richiedente spese e necessità di assistenza, mentre rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti perché attinenti a circostanza non contestate e già provate tramite la c.t.u.
L'appello principale della ER - tendente ad ottenere un aumento dell'assegno a L 6.500.000 (4.000.000 per sè e 2.500.000 per la figlia NU) o, in subordine, l'esatto ricalcolo dell'assegno stabilito in sede di omologazione della separazione, al netto di imposte - e quello incidentale del PE -diretto ad ottenere una riduzione dell'assegno a L 1.500.000 a solo favore della figlia, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica - venivano rigettati dalla Corte d'appello di Venezia, con sentenza 16 marzo 1996, la quale compensava fra le parti le spese di giudizio.
A sostegno della pronuncia la Corte osservava:
- che la richiesta di aumento dell'assegno era priva di qualsiasi giustificazione;
- che il ricalcolo dello stesso era capziosamente inutile dal momento che la determinazione dell'assegno da parte del tribunale era stato il risultato di un ragionamento autonomo, al quale l'indicizzazione ISTAT forniva solo una traccia tutt'altro che contabilmente vincolante, mentre la corresponsione al netto delle imposte risultava o fiscalmente illecita, e quindi vietata o, qualora intesa come richiesta di un aumento corrispondente all'incidenza fiscale, economicamente e fattualmente impraticabile in quanto l'assegno così aumentato, costituirebbe sempre un cespite soggetto ad imposta;
- che le richieste del PE non potevano trovare accoglimento, trovando il riconoscimento dell'assegno alla ER la sua base nella disparità delle condizioni economiche delle parti, che continuava a sussistere anche in presenza di due patrimoni entrambi quantitativamente elencati e nell'assenza di qualsiasi soluzione transattiva al momento della separazione;
- che la natura della controversia, la qualità delle parti e la reciproca soccombenza giustificava la compensazione delle spese di giudizio.
Avverso questa decisione la ER ha proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi, cui resiste con controricorso e ricorso incidentale articolato su un unico motivo il PE. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va, preliminarmente, disposta la riunione al ricorso principale del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 2. - Con il primo motivo del ricorso principale si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., in particolare sul mancato accoglimento della domanda principale, per avere la Corte d'appello rigettato la richiesta di aumento dell'assegno di divorzio limitandosi ad affermare che la stessa era platealmente priva di giustificazione, senza alcuna indicazione delle ragioni che tale rigetto imponeva.
A sostegno del motivo di ricorso la ricorrente si dilunga in una critica circostanziata della pronuncia del Tribunale la cui pronuncia è stata confermata dalla Corte d'appello.
Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., in particolare sul mancato accoglimento delle istanze istruttorie.
Secondo la ricorrente la declaratoria di inutilità o inconferenza delle richieste istruttorie implica una violazione dell'obbligo di motivazione da parte della Corte d'appello. Con il terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., in particolare in ordine alla determinazione dell'assegno, per avere la Corte d'appello ritenuto che il Tribunale avesse in via autonoma determinato l'assegno, pur prendendo spunto dalla determinazione effettuata dalle parti in sede di separazione consensuale, laddove invece il primo giudice, nell'accogliere la domanda subordinata della ER aveva fatto espresso ed esclusivo riferimento alla somma determinata in sede di separazione consensuale, operando una rivalutazione che non teneva conto degli indici ISTAT.
Con il quarto motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., in particolare sulla maggiorazione dell'assegno di un importo corrispondente all'imposta dovuta sullo stesso.
I primi quattro motivi di ricorso da esaminare congiuntamente, in quanto logicamente connessi sono fondati.
Non adempie all'obbligo di motivazione il giudice del merito che, in presenza di una istanza di parte diretta ad ottenere l'aumento dell'assegno di divorzio, si limita ad osservare, nel rigettarla, che la stessa è "platealmente priva di giustificazione", senza indicare le ragioni che tali conclusioni consentono di raggiungere (primo motivo).
Parimenti in contrasto con l'obbligo di motivazione è la pronuncia di rigetto delle istanze istruttorie con la semplice enunciazione della loro inutilità o inconferenza, senza alcun accenno, sia pure sintetico, ai motivi di inutilità o inconferenza (secondo motivo)
L'accoglimento dei primi due motivi comporta l'accoglimento anche del terzo e del quarto motivo, strettamente connessi ai precedenti ed influenzati dalle soluzioni che il giudice del rinvio accoglierà in relazione alle istanze di aumento dell'assegno e di ammissione di mezzi istruttori.
3. - Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. circa la disposta compensazione delle spese di giudizio.
L'accoglimento dei precedenti motivi comporta l'assorbimento del quinto.
4. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale il PE deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. e, in particolare, violazione degli art. 2697 c.c., 112 e 115 C.P.C., art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 e successive modifiche, per avere la Corte d'appello riconosciuto l'assegno di divorzio alla ER sulla base della sola diversità delle condizioni economiche delle parti, senza pretendere, da parte della richiedente l'assegno, la prova del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio e di quello diverso e inferiore, esistente dopo il divorzio.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la possibilità di prospettare nuove tesi di diritto le quali, costituendo un autonomo e diverso sistema difensivo, non svolto e non, discusso nelle precedenti fasi del giudizio ed in relazione a questioni non rilevabili d'ufficio, postulando indagini e valutazioni di fatto non compiute dai giudici di merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità o che costituiscano un sistema difensivo del tutto nuovo sul quale non sia stata sollecitata nella sede di merito la necessaria indagine di fatto (Cass. 12 dicembre 1996, n. 11116 ; Cass. 21 novembre 1995 n. 12020). Dall'esame diretto degli atti, che questa Corte è autorizzata a compiere al fine di accertare l'ammissibilità del ricorso per cassazione, risulta che la questione ora dedotta non è stata proposta in sede di giudizio di appello nel cui corso, con l'appello incidentale, il PE si è limitato chiedere la riconsiderazione della capacità reddituale e patrimoniale delle parti, senza alcuna deduzione circa la mancata prova del deterioramento del tenore di vita subito a seguito del divorzio rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio.
Ciò è sufficiente per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso incidentale.
5. - Conclusivamente, riuniti i ricorsi, vanno accolti i primi quattro motivi del ricorso principale;
va dichiarato assorbito il quinto;
va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. In relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, anche per la pronuncia sulle spese di questa fase di giudizio;
PQ.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale, con assorbimento del quinto;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, per nuovo esame e per la pronuncia sulle spese di questa fase di giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di cassazione, il 12 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999