Art. 3. Agevolazione dell'esodo degli inidonei 1. In temporanea deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830 , nonche' dall'articolo 27 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono, trasmettendone copia all'INPS, sulla base dell'anzianita' di servizio dei dipendenti interessati e ripartendo in misura omogenea gli oneri annuali, un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, che abbiano maturato, o maturino nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. ((1)) 2. Ove i programmi quinquennali nella loro globalita' comportino un onere per lo Stato superiore agli stanziamenti previsti, gli stessi sono congruamente ridotti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Fondo di previdenza, dando precedenza di esodo ai lavoratori con maggiore anzianita' contributiva al Fondo stesso e a coloro che compiono il cinquantesimo anno di eta' nel quinquennio di operativita' del programma, che siano stati dichiarati inidonei in relazione a qualifiche relative al movimento.
3. Ai dipendenti collocati a riposo viene attribuita una pensione commisurata al periodo di contribuzione maturata, maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di contribuzione, ovvero del periodo che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
L'attribuzione di anzianita' ed il versamento dei contributi relativo a tale periodo di anzianita' convenzionale non possono in ogni caso essere superiori ai dieci anni.
4. Le aziende ed i dipendenti collocati in quiescenza in base al presente articolo versano mensilmente le quote di contributi previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di anzianita' convenzionale attribuita al lavoratore collocato in quiescenza. I versamenti dovuti dai dipendenti sono detratti dai ratei di pensione ed in caso di reversibilita' sono ridotti in proporzione della riduzione della pensione stessa.
5. Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti e' effettuato in base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza ed alle aliquote in atto al momento del computo delle singole quote mensili.
6. Fino al compimento della normale eta' di pensionamento stabilita per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione liquidata ai sensi del presente articolo non e' cumulabile con la retribuzione percepita alle dipendenze di terzi.
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti dei 200 miliardi annui, dispone, con decreto, il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto del rimborso del valore tecnico delle mensilita' di pensione corrispondenti, per ciascun dipendente collocato a riposo ai sensi del presente articolo, al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il lavoratore compira' il sessantesimo anno di eta' o i trentasei anni di contribuzione. Resta fermo che tale valore non puo' superare per ciascun dipendente il periodo massimo di dieci anni.
8. Dalle somme ammissibili a rimborso viene detratta annualmente la spesa media attualizzata gia' gravante sul Fondo di previdenza per il quinquennio 1982-1986 in forza degli esoneri effettuati in base all' articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830 .
9. In deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni nella qualifica per la quale erano stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento. Il piano di detti rimpiazzi deve essere evidenziato nell'ambito dei programmi aziendali di esodo di cui ai commi 1 e 2.
10. Il direttore di esercizio, contestualmente all'esodo, comunica l'avvenuto esonero per inabilita' alla guida alle competenti prefetture.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 13/02/1991 n. 7) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell' art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 "nella parte in cui non esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei".
3. Ai dipendenti collocati a riposo viene attribuita una pensione commisurata al periodo di contribuzione maturata, maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di contribuzione, ovvero del periodo che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
L'attribuzione di anzianita' ed il versamento dei contributi relativo a tale periodo di anzianita' convenzionale non possono in ogni caso essere superiori ai dieci anni.
4. Le aziende ed i dipendenti collocati in quiescenza in base al presente articolo versano mensilmente le quote di contributi previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di anzianita' convenzionale attribuita al lavoratore collocato in quiescenza. I versamenti dovuti dai dipendenti sono detratti dai ratei di pensione ed in caso di reversibilita' sono ridotti in proporzione della riduzione della pensione stessa.
5. Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti e' effettuato in base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza ed alle aliquote in atto al momento del computo delle singole quote mensili.
6. Fino al compimento della normale eta' di pensionamento stabilita per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione liquidata ai sensi del presente articolo non e' cumulabile con la retribuzione percepita alle dipendenze di terzi.
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti dei 200 miliardi annui, dispone, con decreto, il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto del rimborso del valore tecnico delle mensilita' di pensione corrispondenti, per ciascun dipendente collocato a riposo ai sensi del presente articolo, al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il lavoratore compira' il sessantesimo anno di eta' o i trentasei anni di contribuzione. Resta fermo che tale valore non puo' superare per ciascun dipendente il periodo massimo di dieci anni.
8. Dalle somme ammissibili a rimborso viene detratta annualmente la spesa media attualizzata gia' gravante sul Fondo di previdenza per il quinquennio 1982-1986 in forza degli esoneri effettuati in base all' articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830 .
9. In deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni nella qualifica per la quale erano stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento. Il piano di detti rimpiazzi deve essere evidenziato nell'ambito dei programmi aziendali di esodo di cui ai commi 1 e 2.
10. Il direttore di esercizio, contestualmente all'esodo, comunica l'avvenuto esonero per inabilita' alla guida alle competenti prefetture.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 13/02/1991 n. 7) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell' art. 3, primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 "nella parte in cui non esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei".