Sentenza 7 settembre 1999
Massime • 2
I motivi del ricorso per cassazione debbono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (nella specie si assumeva, per la prima volta nel giudizio di cassazione, la natura permanente dell'illecito costituito dall'occupazione appropriativa, per l'assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, o per la sua sopravvenuta inefficacia).
L'istituto dell'occupazione appropriativa va ricostruito in termini di illecito extracontrattuale, avendo anche la legge qualificato in termini risarcitori (art. 3, comma sessantacinquesimo, legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha aggiunto un comma settimo bis all'art. 5 bis legge 359/92) le conseguenze economiche dell'acquisizione del bene privato alla mano pubblica in assenza di decreto di esproprio. Ne consegue che all'azione di risarcimento è applicabile il termine di prescrizione quinquennale, che, ove l'opera sia stata compiuta durante il periodo di occupazione autorizzata, decorre dalla scadenza di essa, momento in cui si concreta la consumazione del fatto illecito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9473 |
| Data del deposito : | 7 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN GO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE BISCARI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ACATE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 59, presso l'Avvocato CERMIGNANI C., rappresentato e difeso dall'avvocato BARONE GAETANO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 805/96 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 12/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31.5.1990, LA GO conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ragusa il Comune di Acate, chiedendo il risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa di un fondo di sua proprietà, assoggettato a procedura espropriativa per la realizzazione di opere di viabilità. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Avverso la sentenza non definitiva di primo grado, che rigettava l'eccezione di prescrizione e disponeva per la prosecuzione del processo, proponeva appello il Comune di Acate.
Con sentenza depositata il 12.11.1996, la Corte d'Appello di Catania riformava la sentenza di primo grado, rigettando la domanda sul presupposto della natura illecita dell'acquisizione pubblica del fondo di proprietà dell'attore, e della conseguente applicabilità del termine breve di prescrizione: il dies a quo era da localizzare alla scadenza dell'occupazione legittima, ovvero all'8.4.1984, mentre la citazione per il risarcimento era stata notificata solo il 31.5.1990.
Ricorre per Cassazione il LA, affidandosi a due motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Acate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, LA GO, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 934, 2043 e 2046 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla p.a. a seguito della costruzione dell'opera pubblica in forza di occupazione illegittima, sia l'effetto dell'impossibilità di restituzione del bene irreversibilmente trasformato, dipendente da un comportamento illecito della p.a. Al contrario, specie se la trasformazione del fondo sia intervenuta all'interno del periodo di occupazione legittima, il privato vanta un diritto personale di credito al controvalore del bene perduto, azionabile come qualsiasi diritto personale, nel termine ordinario di prescrizione. Con il secondo motivo di ricorso, il LA, denunciando violazione dell'art. 360 c.p.c. in relazione all'art. 13 l. 25.6.1865 n. 2359, e dell'art. 2546 c.c., censura la sentenza impugnata per non aver considerato che è mancata nella fattispecie una formale dichiarazione di pubblica utilità, o, anche a volerla considerare implicita nell'approvazione del progetto dell'opera pubblica, è mancata l'indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e della procedura espropriativa, l'illecito è a carattere permanente, e di conseguenza neppure è configurabile un decorso del termine prescrizionale.
Il ricorso è infondato.
Riguardo al primo motivo, l'istituto dell'occupazione appropriativa va ricostruito in termini di illecito extracontrattuale, avendo anche la legge qualificato in termini risarcitori (art. 3, comma 65, l. 23.12.1996 n. 662, che ha aggiunto un comma 7 bis all'art. 5 bis l. 359/92) le conseguenze economiche dell'acquisizione del bene privato alla mano pubblica in assenza di decreto di esproprio (giurisprudenza costante dopo il pronunciamento delle sezioni unite:
Cass. 25.11.1992, n. 12546;
successivamente, tra le altre, Cass. 2.11.1993, n. 9826;
11.10.1994, n. 8290; 4.5.1995, n. 4853; 5.8.1997, n. 7203;
26.1.1998, n. 761; 30.12.1998, n. 12883). Durante il periodo di occupazione autorizzata la pubblica amministrazione può procedere a tutte le operazioni dirette alla realizzazione dell'opera pubblica, e la trasformazione del fondo privato è per definizione legittima e improduttiva di danni (Cass. 19.5.1998, n. 4985, rv. 515566): è la mancata emissione del decreto di esproprio entro tale periodo che rende illegittima l'impossibilità di restituzione del fondo alla scadenza, da cui logicamente consegue la perdita della proprietà del privato e l'acquisto a titolo originario a favore dell'ente pubblico. Dalla scadenza dell'occupazione autorizzata, momento in cui si concreta la consumazione del fatto illecito, decorre il termine prescrizionale breve.
Il secondo motivo si palesa inammissibile.
I motivi del ricorso per cassazione debbono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass.19.11.1996, n. 10111; 19.5.1998, n. 4985). Nella specie si assume, per la prima volta, la natura permanente dell'illecito per l'assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, o per la sua sopravvenuta inefficacia: il motivo induce un nuovo tema di discussione e di indagine.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese del ricorrente, liquidate in L. 125.810 oltre a L.
1.500.000 per onorari di avvocato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in L. 1.625.810, in esse comprese L.
1.500.000 per onorari di avvocato.