Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9473
CASS
Sentenza 7 settembre 1999

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I motivi del ricorso per cassazione debbono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (nella specie si assumeva, per la prima volta nel giudizio di cassazione, la natura permanente dell'illecito costituito dall'occupazione appropriativa, per l'assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, o per la sua sopravvenuta inefficacia).

L'istituto dell'occupazione appropriativa va ricostruito in termini di illecito extracontrattuale, avendo anche la legge qualificato in termini risarcitori (art. 3, comma sessantacinquesimo, legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha aggiunto un comma settimo bis all'art. 5 bis legge 359/92) le conseguenze economiche dell'acquisizione del bene privato alla mano pubblica in assenza di decreto di esproprio. Ne consegue che all'azione di risarcimento è applicabile il termine di prescrizione quinquennale, che, ove l'opera sia stata compiuta durante il periodo di occupazione autorizzata, decorre dalla scadenza di essa, momento in cui si concreta la consumazione del fatto illecito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9473
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9473
    Data del deposito : 7 settembre 1999

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