Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 2
Il principio secondo il quale il contratto collettivo nullo per contrarietà a norma imperativa non acquista validità ed efficacia a seguito dell'abrogazione della norma che ne aveva determinato l'invalidità non trova applicazione nella ipotesi in cui le parti contraenti dettino una certa regolamentazione proprio nella prospettiva di tale abrogazione, subordinandone la efficacia alla entrata in vigore di una nuova legge che legittimi, nella materia già riservata alla legge, la fonte da cui la nuova disciplina è stata emanata, e convengano che essa diventi applicabile dopo l'entrata in vigore della legge abrogativa. (Fattispecie relativa alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione prevista dagli accordi sindacali 20 Giugno 1986 e successivi, in rapporto alla entrata in vigore della legge 12/7/1988, n. 270, che, nell'art. 1, primo comma, ha rimesso alla contrattazione collettiva nazionale di categoria la disciplina dell'inquadramento di detto personale, abrogando con effetto dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore, in concordanza con analogo differimento già previsto dagli accordi contrattuali relativi al nuovo inquadramento, la legge 1 Febbraio 1978, n. 30, che in precedenza regolamentava imperativamente la materia.)
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune concreta un'indagine di fatto riservata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per vizi della motivazione. Nella prima ipotesi, non è, tuttavia, sufficiente l'astratto e generico riferimento agli artt. 1362 e segg. cod. civ., essendo, invece, indispensabile che il ricorrente indichi in modo specifico non solo i canoni in concreto non osservati, ma anche e soprattutto il modo in cui il giudice si sia da essi discostato. La doglianza relativa al vizio di motivazione deve, poi, investire l'obiettiva deficienza o la contraddittorietà del ragionamento sul quale si fonda l'interpretazione accolta, non essendo possibile il riesame e la conseguente autonoma valutazione del merito della controversia, ma soltanto il controllo sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice, non dovendo, quindi, il vizio logico attenere all'apprezzamento del significato dell'atto negoziale o delle sue singole clausole, ma solo alla coerenza formale, ossia all'equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa, e dovendo emergere dall'esame di quel ragionamento e degli argomenti sui quali esso è fondato, mentre la mera critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito e la prospettazione di un possibile diverso risultato costituiscono censura inammissibile. ( Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice del merito aveva ritenuto che, in relazione al nuovo inquadramento del personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione, il differimento al Primo gennaio 1989, previsto dall'accordo nazionale del 13 Luglio 1988, dell'applicazione della nuova scala parametrale con i relativi valori economici, evidenziava la volontà delle parti di distinguere il momento classificatorio, operante dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge n. 270 del 1988, da quello retributivo, anche con riferimento ai passaggi di livello previsti dal predetto accordo del 13 Luglio 1988.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMAT PALERMO - AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 11, presso lo studio dell'avvocato VIRGA VITTORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANSONE CO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN OR, AL RE, CA AS, D'AM GI, GA TO, RA TO, RR CO, DI TO AN, LI GI, DI CA TOMMASO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1372/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 30/06/97 R.G.N. 34/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10.11.1994 il Pretore - giudice del lavoro di Palermo dichiarava il diritto del Sig. ZO TO, con altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dipendenti dell'A.M.A.T. di Palermo, con decorrenza dal 29 ottobre 1988, ai nuovi livelli di inquadramento previsti dalla contrattazione collettiva, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 1988, n. 270 e condannava l'Azienda a corrispondere le relative differenze economiche, oltre accessori, rispetto a quanto percepito dai lavoratori.
Su appello della datrice di lavoro, il Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 3 aprile/30 giugno 1997 confermava la sentenza del Pretore.
Ha ritenuto il Tribunale che l'art. 1 della legge 12 lugli 1988 n. 270 aveva delegificato ed attribuito all'autonomia collettiva in sede nazionale la regolamentazione della materia delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, già regolata dalla legge 1 febbraio 1978, n. 30 (mediante tabelle nazionali delle qualifiche che venivano così abrogate.
Peraltro, proprio in previsione di tale obbligazione, le organizzazioni di categoria (c.c.n.l. 12 luglio 1985 e accordi nazionali 20 giugno 1986, 27 febbraio 1987, 29 giugno 1988 e 13 luglio 1988) avevano previsto nuove tabelle nazionali che avrebbero dovuto divenire efficaci col novantesimo giorno (29 ottobre 1988) successivo alla entrata in vigore della emananda legge (la legge n. 270/88 venne pubblicata il 16 luglio 1988 e previde il termine di 90
giorni per l'abrogazione della precedente legge 1 febbraio 1978, n. 30). Tuttavia l'accordo del 13 luglio 1988 stabilì che la nuova scala parametrica corrispondente ai nuovi livelli di inquadramento del personale avrebbe preso a produrre effetti economici dal 1^ gennaio 1989.
Secondo il Tribunale, il rinvio a tale data concerneva solo la scala parametrale (cosa ben diversa dai livelli di inquadramento del personale) e quindi i nuovi inquadramenti (con i conseguenti vantaggi, per esempio in ordine all'anzianità di qualifica), non anche i benefici retributivi diretti, rinviati al 1^ gennaio 1989 dal contratto collettivo.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'A.M.A.T. con due motivi.
I lavoratori si sono limitati a depositare procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso l'Azienda deduce violazione e falsa applicazione della legge 1^.2.1978, n. 30 e della legge 12.7.1988, n. 270, nonché degli artt. 1418, 1353, 1372 e 1362 e segg. c.c., in relazione agli accordi sindacali 20.6.1986, 13.5.1987 e 13.7.1988; insufficienza ed illogicità di motivazione con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e si duole: del riconoscimento da parte del Tribunale del diritto dei lavoratori alla retrodazione della nuova qualifica in forza di contratti collettivi nulli per contrasto con la normativa (art. 2 della legge 1 febbraio 1978, n. 30, in vigore sino al 31 ottobre 1988) vigente all'epoca della loro stipulazione che riservava alla legge la disciplina della materia;
ne' la nullità poteva essere esclusa per la sola circostanza che il contratto era stato sottoposto a condizione sospensiva sino all'entrata in vigore della nuova normativa;
della erroneità della sentenza perché la motivazione non trova riscontro nella comune volontà delle parti collettive. In particolare l'accordo del 13 luglio 1988 aveva fissato la decorrenza economica del nuovo inquadramento al lo gennaio 1989, così determinando l'ambito temporale di efficacia della legge n. 30 del 1978 cit., per cui doveva ritenersi che le parti avessero inteso far coincidere con tale data anche gli effetti giuridici della nuova contrattazione. Avrebbe dovuto quindi escludersi che la scadenza del, 90 giorni di cui alla legge n. 270 del 1988 rappresentasse il dies a quo per l'attribuzione dei nuovi livelli di inquadramento con applicazione dei vecchi parametri retributivi e che dal 1^ gennaio 1989 decorressero gli effetti economici dei nuovi parametri. Siffatta interpretazione non era sostenibile in quanto l'art. 1 della legge 270 del 1998 non consentiva una commistione tra disposizioni di fonte legale e previsioni di fonte contrattuale, avendo rimesso l'intera materia dell'inquadramento e del conseguente trattamento retributivo all'autonomia collettiva, sicché non erano scindibili i parametri retributivi dai corrispondenti livelli retributivi previsti nelle scale parametrali succedutesi nel tempo, stante la non corrispondenza tra vecchi e nuovi livelli.
Inoltre l'accordo nazionale del 29 giugno 1986 aveva previsto che la nuova scala parametrale, da costruire sulla base delle nuove tabelle di inquadramento, dovrà tenere conto delle risorse economiche disponibili e l'accordo del 27 febbraio 1987 aveva dato atto che gli oneri ad esso connessi esaurivano le somme erogabili dalle Aziende per l'anno 1987 e 1988; infine, ai sensi dell'art. 1 dell'accordo nazionale 29 giugno 1988, al fine di dare attuazione ai passaggi di 1 o 2 livelli previsti dall'accordo nazionale 13 luglio 1987, ... a partire dall'1.1.1989 andrà in vigore la nuova scala parametrale con i relativi valori economici da concordare.
L'evoluzione della contrattazione collettiva successiva all'entrata in vigore della legge 270/1988 cit. confermava che la materia dei livelli e dei corrispondenti parametri retributivi trovava la propria regolamentazione esclusivamente nella contrattazione collettiva. Infatti con l'accordo nazionale del 2 ottobre 1989 le parti avevano stabilito, ferma restando l'entrata in vigore della nuova scala parametrale dal lo gennaio 1969 e tenuto conto delle disponibilità finanziarie delle singole aziende, di corrispondere a ciascun agente una somma forfetaria per il periodo lo gennaio 1989/31 agosto 1989, facendo decorrere dall'ottobre 1989 la completa attuazione sotto il profilo economico della nuova scala parametrale, senza che ciò possa considerarsi violazione del termine indicato dalla legge n. 270 del 1988. Conclusivamente, secondo l'Azienda doveva ritenersi legittima la propria determinazione di far decorrere la concreta applicazione delle nuove qualifiche, articolate in nove livelli in luogo dei dieci previsti dalla precedente normativa, dal 1^ gennaio 1989, anziché dal termine indicato dalla legge n. 270 del 1988 (29 ottobre 1988). Il ricorso è infondato.
L'art. 2, comma terzo, della legge 1^ febbraio 1978, n. 30 (recante:
Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) disponeva che le norme regolamentari e le clausole contrattuali in contrasto con la presente legge sono nulle di diritto;
peraltro, in presenza di un progetto di legge tendente alla delegificazione della materia e della attribuzione della relativa regolamentazione alla contrattazione collettiva erano intervenuti numerosi accordi nazionali contenenti, in previsione appunto dell'abrogazione della legge n. 30 del 1978 cit., una nuova disciplina subordinata espressamente all'entrata in vigore della legge in elaborazione;
tuttavia, dopo l'entrata in vigore di tale legge (n. 270 del 12 luglio 1988) talune sentenze di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 26 gennaio 1999, n. 708; 19 novembre 1996, n. 10119) hanno affermato che la nullità di una clausola di contratto collettivo per contrasto con norma imperativa sussiste in radice anche nell'ipotesi in cui la suddetta clausola preveda, quale presupposto per la propria operatività, l'abrogazione della norma imperativa con la quale contrasti, attesoché non è consentito sottoporre a condizione sospensiva un negozio nullo. In particolare la sentenza n. 708/1999 cit. - disattendendo la contraria giurisprudenza di questa Corte (sentenze 5 ottobre 1996 n. 8727; 13 gennaio 1996 n. 226) secondo la quale il principio che il contratto collettivo nullo per contrarietà a norma imperativa non acquista validità ed efficacia a seguito dell'abrogazione della norma che ne aveva determinato l'invalidità non trova applicazione nel caso in cui le parti contraenti dettino una certa regolamentazione proprio nella prospettiva di tale abrogazione e convengano che la nuova disciplina contrattuale diventi applicabile dopo l'entrata in vigore della legge abrogativa - ha rilevato che quelle sentenze non avevano adeguatamente considerato che gli istituti della validità e dell'efficacia negoziale attengono a presupposti e funzioni diversi, afferendo la prima alla struttura, al perfezionamento ed alla stessa esistenza del negozio e la seconda alla mera operatività di quest'ultimo, la cui idoneità ontologica ne è il substrato indefettibile.
Altre sentenze di questa stessa Sezione, per contro (Cass. 11 febbraio 1995, n. 12684; 13 gennaio 1996,n. 226; 18 giugno 1998, n. 6096, in motivazione;
13 giugno 2000, in motivazione), hanno affermato che il principio secondo cui il contratto collettivo nullo per contrarietà a norma imperativa non acquista validità ed efficacia a seguito dell'abrogazione della norma che ne aveva determinato l'invalidità (in tal senso Cass. 21 febbraio 1995, n. 1877), non trova applicazione nel caso in cui le parti contraenti dettino una certa regolamentazione proprio nella prospettiva di tale abrogazione e convengano che la nuova disciplina contrattuale diventi applicabile dopo l'entrata in vigore della legge abrogativa. La Corte ritiene che il contrasto tra i due indirizzi giurisprudenziali possa ritenersi superato nel senso della validità degli accordi intervenuti in vista della approvazione del disegno di legge di delegificazione. Occorre sottolineare, infatti, che le obiezioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 708 del 1999, esatte sotto il profilo astrattamente dogmatico, trascurano la circostanza concreta che in tanto la legge 1^ febbraio 1978, n. 30 sanciva la nullità della disciplina regolamentare o contrattuale diversa rispetto alle disposizioni contenute nella legge medesima in quanto si fosse trattato di disciplina in contrasto. Ritiene, per contro, la Corte che quando la diversa regolamentazione collettiva sia dichiaratamente subordinata nella propria efficacia (secondo il meccanismo di cui agli artt. 1353 e segg. c. civ.), all'entrata in vigore di una nuova legge che legittimi, nella speciale materia già riservata alla legge, la fonte da cui è stata emanata, non possa ravvisarsi effettivo contrasto se non in termini lessicali (peraltro meramente apparenti) tra le disposizioni della legge che pretendeva di regolare in via esclusiva ed imperativa la materia e le disposizioni collettive che regolano la materia solo in vista e con efficacia solo dopo la prevista e tuttavia eventuale abrogazione della legge che le vietava: sul piano della effettività e della interpretazione secondo criteri logici del reale contenuto delle norme collettive, qualsiasi contrasto con la disciplina vigente al momento della stipulazione degli accordi vigenti è da escludere. Non ritiene la Corte che siffatto ragionamento comporti confusione tra le categorie concettualmente diverse della validità e della efficacia del contratto, in quanto si limita al rilievo che l'inefficacia delle pattuizioni in quanto subordinate alla abrogazione della legge che escludeva la fonte contrattuale di una diversa disciplina escludeva, a sua volta, il contrasto con la legge e quindi la nullità delle pattuizioni medesime.
È il caso di aggiungere che la soluzione ora accolta non è in armonia con la prassi legislativa delle cosiddette leggi - contratto (in sede politica preventivamente concordate nelle linee direttive con le organizzazioni sindacali) e con la stessa intitolazione della legge n. 270 del 1998 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985 1987), non essendo, altrimenti, concepibile che il legislatore abbia inteso attuare una contrattazione collettiva nulla in radice, ma evita che con l'abrogazione della vecchia normativa legislativa e sino alla stipulazione di successivi contratti collettivi, venga a mancare la disciplina degli inquadramenti del personale. Sui lavori parlamentari, sulle finalità della legge e sul suo dichiarato intento di recepire precedenti accordi sindacali, cfr. la sentenza 8 febbraio 1991 n. 60 della Corte costituzionale). Significativa è anche la circostanza che il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 270 del 1988, cit. ha sancito la cessazione di efficacia al 90' giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa delle eventuali contrattazioni aziendali o individuali adottate in maniera di avanzamenti e promozioni, ma non anche della contrattazione nazionale (cui intendeva, invece, dare attuazione). Quanto alla decorrenza del nuovo inquadramento giuridico (secondo motivo di ricorso), va premesso che, per la costante giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune concreta un'indagine di fatto riservata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per vizi della motivazione. Nella prima ipotesì non è, peraltro, sufficiente l'astratto e generico riferimento agli artt. 1362 e segg. c. civ., ma è indispensabile che il ricorrente indichi in modo specifico non soltanto i canoni in concreto non osservati, ma anche e soprattutto il modo in cui il giudice si sia da essi discostato. La doglianza deve investire l'obiettiva deficienza o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, non essendo possibile il riesame e la conseguente autonoma valutazione del merito della controversia, ma soltanto il controllo sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice, sicché il vizio logico non deve attendere all'apprezzamento del significato dell'atto negoziale o delle sue singole clausole, ma solo alla coerenza formale, ossia all'equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa e deve emergere dall'esame di quel ragionamento e degli argomenti su cui poggia: la mera critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito e la prospettazione di un possibile diverso risultato, costituiscono censura inammissibile (cfr. Cass. n. 8726/96 cit. e giurisprudenza ivi richiamata).
Rileva la Corte che correttamente il Tribunale ha interpretato l'accordo del 13 luglio 1988 pervenendo alla conclusione che la nuova scala parametrica corrispondente ai nuovi livelli di inquadramento del personale avrebbe avuto economici dal lo gennaio 1989 e che tale decorrenza atteneva, quindi, solamente alla scala parametrale. Opportunamente e, senza violare alcun canone logico giuridico, il giudice di merito ha altresì posto in rilievo che la stessa costituisce concetto distinto rispetto ai livelli di inquadramento del personale (da cui pur potevano conseguire vantaggi di carriera diversi da quelli meramente retributivi) i quali, con i conseguenti effetti giuridici, avrebbero preso vigore, alla stregua della volontà espressa dalle parti dell'accordo 13 luglio 1988, sin dal 29 ottobre 1988, data in cui per effetto dell'art. 1 della legge n. 270 del 1988 la legge n. 30 del 1978 risultava abrogata. Per tal via,
secondo l'esatto, ulteriore rilievo del giudice di merito, era, oltretutto, evitato il vuoto legislativo che altrimenti si sarebbe creato tra quella data e la data del 1^ gennaio 1989.
Infine, ancora con accertamento di merito, il Tribunale ha osservato che nell'accordo del 13 luglio 1988 non era assolutamente rinvenibile la volontà, seppure implicita, delle parti di protrarre contrattualmente la vigenza delle qualifiche attribuite in base alla legge n. 30 del 1978. A tale proposito non appaiono decisive le censure della ricorrente:
al contrario, proprio il richiamo (posto in rilievo dell'Azienda) da parte dell'accordo nazionale del 29 giugno 1986 (che doveva essere considerato quale precedente dell'accordo del 13 luglio 1988, ai fini anche della interpretazione di quest'ultimo) alla compatibilità con le risorse economiche disponibili della nuova scala parametrale da adottare, lungi dal convalidare l'interpretazione degli accordi proposta dalla ricorrente (nel senso della decorrenza anche degli effetti giuridici dalla data del 1^ gennaio 1989), vieppiù convince che le parti avevano riguardo, nel considerare la scala parametrale (da costruire sulla base delle nuove tabelle di inquadramento), ai soli effetti retributivi dei nuovi inquadramenti.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese essendosi i lavoratori limitati a depositare procura.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara di non dover provvedere sulle spese.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001