Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3780
CASS
Sentenza 15 marzo 2001

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Il principio secondo il quale il contratto collettivo nullo per contrarietà a norma imperativa non acquista validità ed efficacia a seguito dell'abrogazione della norma che ne aveva determinato l'invalidità non trova applicazione nella ipotesi in cui le parti contraenti dettino una certa regolamentazione proprio nella prospettiva di tale abrogazione, subordinandone la efficacia alla entrata in vigore di una nuova legge che legittimi, nella materia già riservata alla legge, la fonte da cui la nuova disciplina è stata emanata, e convengano che essa diventi applicabile dopo l'entrata in vigore della legge abrogativa. (Fattispecie relativa alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione prevista dagli accordi sindacali 20 Giugno 1986 e successivi, in rapporto alla entrata in vigore della legge 12/7/1988, n. 270, che, nell'art. 1, primo comma, ha rimesso alla contrattazione collettiva nazionale di categoria la disciplina dell'inquadramento di detto personale, abrogando con effetto dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore, in concordanza con analogo differimento già previsto dagli accordi contrattuali relativi al nuovo inquadramento, la legge 1 Febbraio 1978, n. 30, che in precedenza regolamentava imperativamente la materia.)

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune concreta un'indagine di fatto riservata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per vizi della motivazione. Nella prima ipotesi, non è, tuttavia, sufficiente l'astratto e generico riferimento agli artt. 1362 e segg. cod. civ., essendo, invece, indispensabile che il ricorrente indichi in modo specifico non solo i canoni in concreto non osservati, ma anche e soprattutto il modo in cui il giudice si sia da essi discostato. La doglianza relativa al vizio di motivazione deve, poi, investire l'obiettiva deficienza o la contraddittorietà del ragionamento sul quale si fonda l'interpretazione accolta, non essendo possibile il riesame e la conseguente autonoma valutazione del merito della controversia, ma soltanto il controllo sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice, non dovendo, quindi, il vizio logico attenere all'apprezzamento del significato dell'atto negoziale o delle sue singole clausole, ma solo alla coerenza formale, ossia all'equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa, e dovendo emergere dall'esame di quel ragionamento e degli argomenti sui quali esso è fondato, mentre la mera critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito e la prospettazione di un possibile diverso risultato costituiscono censura inammissibile. ( Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice del merito aveva ritenuto che, in relazione al nuovo inquadramento del personale dei servizi pubblici di trasporto in concessione, il differimento al Primo gennaio 1989, previsto dall'accordo nazionale del 13 Luglio 1988, dell'applicazione della nuova scala parametrale con i relativi valori economici, evidenziava la volontà delle parti di distinguere il momento classificatorio, operante dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge n. 270 del 1988, da quello retributivo, anche con riferimento ai passaggi di livello previsti dal predetto accordo del 13 Luglio 1988.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2001, n. 3780
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3780
    Data del deposito : 15 marzo 2001

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