Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 marzo 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 marzo 1982 |
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Art. 39. Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10) 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, …
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- 4. Misura dell'indennitàhttps://www.brocardi.it/
1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto. 2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva …
Leggi di più… - 5. DLGS 26/03/2001 n. 151Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 1024Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FO GGIA Sezione Lavoro Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 16/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1993 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente T R A , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mancaniello Parte_1 PARTE RICORRENTE E in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1 PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione pensionistica RAGIONI DI FATTO E DI …Leggi di più...
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- 2. Trib. Caltanissetta, sentenza 02/05/2025, n. 211Provvedimento: Nr.1187/2021 R.G. Trib. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 30.04.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da , nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Micali ed elettivamente domiciliato in San Cataldo (CL) nel Corso Sicilia n. 118 (studio Avv. Daniela Maira), - ricorrente contro in persona del Presidente pro Controparte_1 …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Messina, sentenza 22/07/2024, n. 587Provvedimento: CORTE D'APPELLO D I MESSINA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati: dott. Concetta Zappalà Presidente rel. dott. Fabio Conti Consigliere dott. Alessandra Santalucia Consigliere in scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine per il deposito di note sino al 16 luglio 2024 fissato ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.238\2024 R.G. vertente tra: in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Tommaso Micalizzi reclamante CONTRO , nato a [...] 13\6\1960, rappresentato e difeso …Leggi di più...
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- 4. Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 846Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.4416.2023 R.A.C.L., promossa da: Parte_1 con il proc. avv. Guarrera Sampaolo dom. CONTRO CP_ avvocatura Parte ricorrente ha adito questo Giudice chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetta da patologie che ne riducono la capacità di lavoro CP_ nei limiti di legge; con conseguente condanna di al relativo pagamento e con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria. All'uopo espone di avere invano presentato domanda in sede amministrativa. …Leggi di più...
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- 5. Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 86Provvedimento: R.G. 850/2022 TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina GU, alla udienza del 08.04.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 850/2022 R.G.L. TRA C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 ta mand Reale, con cui elett.te domicilia, come in atti; RICORRENTE E in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Floro Flori, CP_1 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. "Art. 10-bis. - A decorrere dal 1° aprile 1982, le somme dovute dai datori di lavoro sono versate direttamente nelle contabilita' speciali aperte dall'INPS presso le tesorerie provinciali dello Stato.
I versamenti eseguiti dai datori di lavoro tramite istituti di credito devono essere trasferiti, da parte degli stessi istituti, nelle predette contabilita' speciali entro tre giorni dalla data di esazione".
All'articolo 14:
al primo comma, le parole: "e' riconosciuto dal 1 gennaio 1982" sono sostituite dalle seguenti: "e' riconosciuto, dal 1 gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1982," e sono soppresse le parole: "e, comunque, non superiore a 101 giornate,";
il quarto comma e' soppresso;
al quinto comma, le parole: "Nei primi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Nel periodo" e le parole: ", 101 giornate nell'anno 1983" sono soppresse;
il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1 gennaio 1982 in favore di coloro che denunciano, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di non avere piu' il diritto alle prestazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni";
al settimo comma, nel primo periodo sono soppresse le parole: "periodo di paga in corso al" e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per gli infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalita' previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e successive modifiche e integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente ed ai superstiti, si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale. Resta salva, se piu' favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo";
all'ottavo comma, le parole: "dal periodo di paga di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 1982".