Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 marzo 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 marzo 1982 |
Commentari • 25
- 1. Oneri contributivi nel lavoro subordinato privatohttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure: a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria, del credito, dell'assicurazione, dell'artigianato, marittimi, spettacolo(1); b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto; c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2296Provvedimento: T R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA OM In esito all'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 3861/2022 R.G. vertente TRA Parte_1 , c.f. C.F._1 , nata a [...] il 24.6.1963 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. CO AL giusta procura in atti. RICORRENTE CONTRO Controparte_1 , c.f. P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe …Leggi di più...
- art. 1 d.lgs. n. 503/1992·
- art. 445-bis c.p.c.·
- interessi legali·
- invalidità civile·
- spese giudiziali·
- compensazione spese·
- pensione di vecchiaia anticipata·
- distrazione spese·
- rivalutazione monetaria·
- finestre pensionistiche
Versioni del testo
- Art. 1. "Art. 10-bis. - A decorrere dal 1° aprile 1982, le somme dovute dai datori di lavoro sono versate direttamente nelle contabilita' speciali aperte dall'INPS presso le tesorerie provinciali dello Stato.
I versamenti eseguiti dai datori di lavoro tramite istituti di credito devono essere trasferiti, da parte degli stessi istituti, nelle predette contabilita' speciali entro tre giorni dalla data di esazione".
All'articolo 14:
al primo comma, le parole: "e' riconosciuto dal 1 gennaio 1982" sono sostituite dalle seguenti: "e' riconosciuto, dal 1 gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1982," e sono soppresse le parole: "e, comunque, non superiore a 101 giornate,";
il quarto comma e' soppresso;
al quinto comma, le parole: "Nei primi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Nel periodo" e le parole: ", 101 giornate nell'anno 1983" sono soppresse;
il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Non si procede al recupero delle prestazioni erogate per gli anni precedenti al 1 gennaio 1982 in favore di coloro che denunciano, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di non avere piu' il diritto alle prestazioni derivanti dall'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322 , e successive modificazioni e integrazioni";
al settimo comma, nel primo periodo sono soppresse le parole: "periodo di paga in corso al" e dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Per gli infortuni avvenuti successivamente al 31 dicembre 1981 e per le malattie professionali manifestatesi dopo la data medesima, le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria sono liquidate, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla base della retribuzione effettiva calcolata secondo le modalita' previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e successive modifiche e integrazioni. Per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente ed ai superstiti, si applicano il minimale ed il massimale di retribuzione stabiliti per il settore industriale. Resta salva, se piu' favorevole, la retribuzione annua convenzionale fissata per il settore agricolo dal decreto ministeriale 3 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1980. Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono, ai fini della denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, le disposizioni contenute in materia nel titolo primo del testo unico medesimo";
all'ottavo comma, le parole: "dal periodo di paga di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 1982".