Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2011, n. 9307
CASS
Sentenza 24 febbraio 2011

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Il reato di lottizzazione abusiva, previsto dall'art. 44, comma primo, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può concorrere materialmente con le altre violazioni edilizie previste dalle lettere a) e b) del medesimo articolo. (In motivazione la Corte ha precisato che l'illecito lottizzatorio costituisce un'ipotesi autonoma di reato, distinta dalle altre violazioni disciplinate dall'art. 44 del d.P.R. citato, essendo diversi sia l'oggetto della tutela che la condotta sanzionata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2011, n. 9307
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9307
    Data del deposito : 24 febbraio 2011

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