Articolo 639 del Codice di procedura penale
Articolo 545 bisArticolo 640
Versione
24 ottobre 1989
Art. 639. Provvedimenti in accoglimento della richiesta 1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresi' la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell' articolo 240 comma 2 n. 2 del codice penale .
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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