Sentenza 12 ottobre 1993
Massime • 2
Il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti va deciso con il procedimento in camera di consiglio, giusto il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen., quando si tratti di sentenze non emesse nel dibattimento, ed invece in pubblica udienza nel caso di sentenze emesse dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, nelle ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero.
In tema di patteggiamento, la riduzione premiale fino ad un terzo prevista dall'art. 444 cod. proc. pen. non riguarda le sanzioni sostitutive, le quali anche nel procedimento speciale in parola vanno individuate e, se lo si ritiene, applicate in relazione alla pena detentiva da infliggere in concreto (determinata considerando anche la riduzione "premiale") e tenuto conto dei limiti oggettivi e soggettivi stabiliti in materia dalla legge n. 689 del 1981. Ne consegue che l'eventuale richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne l'ammissibilità, rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione. (Conf. Sez. Un., 12 ottobre 1993, nn. 8 e 9, non massimate).
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- 1. Il tempus commissi delicti nel reato di omicidio stradale e nei reati "a distanza"Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
In via preliminare la Corte ha affrontato ex officio la questione della ammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della possibilità per il giudice di indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza di patteggiamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 544 cod. proc. pen., e della decorrenza, in caso di siffatta eventuale indicazione, del termine per l'impugnazione della sentenza. In relazione al primo profilo le Sezioni Unite aderiscono all'indirizzo – pressoché consolidato – secondo il quale il giudice non può limitarsi alla mera lettura del dispositivo della sentenza di applicazione della pena, fissando un termine per il deposito successivo della …
Leggi di più… - 2. Il tempus commissi delicti nel reato di omicidio stradale e nei reati "a distanza" (pag. 3)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
Indice: 1. La decisione 2. La questione preliminare del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nel caso di deposito non contestuale della motivazione 3. Pena illegale e principio di irretroattività. 4. La successione di leggi nel tempo nel reato di omicidio stradale. 5. Il tempus commissi delicti nei reati ad evento differito. 6. Il tempus commissi delicti nei reati con condotta perdurante nel tempo. 5. Il tempus commissi delicti nei reati ad evento differito La rilevata successione nel tempo di norme incriminatrici penali, espressione di una sostanziale continuità normativa, ha determinato l'insorgere di un contrasto …
Leggi di più… - 3. Successioni di leggi penali, va applicata la legge della condotta (Cass. 40986/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Ferdinando Zucconi Galli Fonseca Preside. N. 10
1.Dot. Gaetano Lo Coco Componente
2. " DO IA " REGISTRO GENERALE
3. " GU GU " N. 10356/93
4. " IE LÀ "
5. " AL EN "
6. " GI VA "
7. " Bruno Satta Flores (Rel.) "
8. " AL TR "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, avverso la sentenza emessa il 17 dicembre 1992, dalla Pretura di Belluno, sezione distaccata di Feltre nei confronti di:
SC RE TU, nato a [...] il [...]. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Bruno Satta Flores;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dr. Claudio Aponte, che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA LA CORTE 1. - Con la sentenza indicata in epigrafe, a CO RE TU per i reati di cui agli art. 1, 1 sex legge n. 431 del 1985 (modifica, con interventi edilizi, dell'assetto del territorio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico)e art. 734 C.P. (distruzione di bellezze naturali), è stata applicata, su richiesta delle parti (art. 444 C.P.P.), ritenuta la continuazione tra i due reati, la pena di giorni 6 di arresto e lire 14.000.000 di ammenda. La pena dell'arresto, a norma degli artt. 53 e segg. legge n. 689 del 1981, è stata convertita in lire 150.000 di ammenda.
2. - Il ricorso, proposto avverso tale sentenza, è sorretto da un unico motivo: con cui si censura, per violazione di legge (art. 444 cit.), la sostituzione della pena dell'arresto con quella pecuniaria.
Si deduce, invero, a sostegno della detta censura, sulla scorta di alcune decisioni emesse da questa Corte (per tutte sez. I, 2 marzo 1992 n. 2313, ric. P.M. in proc. Mancaruso),- in contrasto, tuttavia, con altre, (per tutte, sez. IV, 22 aprile 1992, n. 192812, ric. P.M. in proc. Lucia) -, che l'uso della disgiuntiva "o", nel testo del primo comma dell'art. 444, rende inequivoco, (anche per l'uso sempre al singolare del participio passato "diminuita") che, solo per le pene pecuniarie e per quelle detentive, è prevista, dalla detta norma, la riduzione "premiale" fino a un terzo. Non per le sanzioni sostitutivo.
La richiesta delle parti può, quindi, aver per oggetto, alternativamente, o l'applicazione di una pena (ridotta fino a un terzo) o l'applicazione di una sanzione sostitutiva. Non è possibile chiedere la applicazione di una sanzione sostitutiva di una pena detentiva ridotta fino a un terzo, perché ciò si risolverebbe in un cumulo di richieste, (aventi per oggetto, rispettivamente, la sanzione sostitutiva e la pena detentiva), vietato dall'art. 444; ed implicherebbe, inoltre, in definitiva, che anche alla sanzione verrebbe ad essere apportata la riduzione fino ad un terzo egualmente vietata dall'art. 444.
3. - Data l'esistenza del contrasto di giurisprudenza su accennato, la decisione del ricorso è stata rimessa a queste Sezioni Unite, cui è stata rimessa, altresì, per il possibile insorgere di un contrasto (art. 618 C.P.P.), la questione concernente il rito da osservare, - se quello della pubblica udienza o quello della camera di consiglio -, per la decisione dei ricorsi proposti avverso sentenza emessa a norma dell'art. 444 C.P.P.. Ed in relazione a tale ultima questione, per sua natura pregiudiziale, va rilevato che, come è noto, la Corte di Cassazione procede in camera di consiglio (art. 611 C.P.P.), oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, "quanto deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento" (fatta eccezione delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato). E poiché nessuna particolare disciplina è prevista, sul punto, per le sentenze di "patteggiamento" (art. 444 cit.), la risoluzione della questione resta affidata al generale criterio discretivo dell'esser o meno tali sentenze emesse "nel dibattimento". 4. - E va, pertanto, rilevato che come è noto, la richiesta di applicazione di una pena può essere formulata, dalle parti (imputato e pubblico ministero), nel corso delle indagini preliminari (art. 447), nella udienza preliminare (art. 448) o anche, "nel giudizio (art. 448) ma solo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" (art. 446). e poiché in tutti tali casi, la sentenza (art. 448) va pronunciata "immediatamente" dopo la presentazione della richiesta (ovviamente se questa può essere accolta), è evidente che, in tutti tali casi, la sentenza con cui si applica la pena richiesta dalle parti è emessa senza che si procede al dibattimento. Anzi, il fine proprio, del procedimento speciale in questione, è quello di evitare il dibattimento. In particolare l'imputato, con la richiesta, rinuncia (così come con la domanda di oblazione, art. 162 e 162 bis C.P.) a che, in pubblico dibattimento, sia accertata, con la pubblica acquisizione delle prove, la fondatezza o meno dell'accusa. E in tutti tali casi quindi, se la sentenza è impugnata per cassazione, il ricorso va deciso in camera di consiglio, a norma del cit. art. 611.
5. - Ipotesi diversa è quella in cui la richiesta di applicazione della pena sia presentata dal solo imputato e il pubblico ministero non aderisca alla richiesta stessa.
In tale caso, mancando il presupposto della concorde volontà "delle parti", il giudice deve procedere al dibattimento. Ma può, ciononostante, emettere la sentenza chiesta dall'imputato se, all'esito del dibattimento, "dopo la chiusura del dibattimento di primo grado", (art. 448, primo comma) o anche nel giudizio di impugnazione, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dell'imputato. In tali casi, non solo, quindi, la emissione della sentenza di applicazione della pena è emessa all'esito del dibattimento, ma, anzi, questo è il mezzo attraverso il quale il giudice può valutare "ex post", come fondata - oltre che ammissibile - fosse la richiesta dell'imputato e ingiustificato, quindi, il mancato consenso del pubblico ministero. Ed il rito da seguire, ove la sentenza sia impugnata per cassazione, è quello della pubblica udienza.
In tali casi, se la decisione del ricorso è fissata in camera di consiglio, deve, pertanto, provvedersi alla assegnazione del ricorso alla pubblica udienza, mentre, nel caso contrario, se è fissato, per la discussione in pubblica udienza, un ricorso che, in base a quanto innanzi esposto, dovrebbe essere, invece, deciso in camera di consiglio, non è necessario, ovviamente, così come nel caso oggi in esame, provvedere a tal mutamento di rito. A nessuna nullità, invero, dà luogo il fatto che il ricorso venga deciso con le maggiori garanzie che offre alle parti e, in particolare, a quella ricorrente, il rito della discussione in pubblica udienza. 6. - L'esame della questione posta con il ricorso, implica, l'analisi, necessariamente approfondita, di due, diversi, istituti giuridici compresi nella censura stessa: l'uno di carattere sostanziale, ma con una, sua, apposita, disciplina processuale, l'applicazione cioè di sanzioni, in sostituzione di pene detentive, da un lato, e, dall'altro, il procedimento speciale del "patteggiamento", attualmente disciplinato dall'art. 444 del codice di procedura penale.
7. - La possibilità della applicazione di sanzioni, in luogo di pene detentive (brevi) è stata introdotta, come è noto, nell'ordinamento giuridico, dalla legge n. 689 del 1982. In particolare, dalla prima sezione (art. 53 - 76) del capo terzo della detta legge, che prevede che il giudice, se deve infliggere, con la sentenza di condanna o col decreto penale (art. 53, 58, 61) una pena detentiva, di durata non superiore ad un anno, può applicare, in luogo di tale pena, la sanzione della semidetenzione. Può applicare, infine, la sanzione della pena pecuniaria (ragguagliata ex art. 135 C.P. alla pena detentiva) se questa non supera i tre mesi.
(La recente legge 12 agosto 1993, n. 296, di conversione del decreto legge n. 187 del 14 giugno 1993, ha elevato alla misura indicata, i limiti, rispettivamente di sei mesi, tre mesi ed un mese fissati, originariamente, dall'art. 53 della cit. legge n. 689 del 1981). L'applicazione delle sanzioni presuppone la determinazione, in concreto, della pena da infliggere e che viene, invece, sostituita con la sanzione. e l'art. 61, legge cit., dispone, infatti, espressamente che, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, deve esser indicata la specie e la durata della pena irrogata (oltre alla specie e alla durata della sanzione che la sostituisce). La determinazione della pena conserva, nonostante la sostituzione, piena efficacia tanto che se, in sede di esecuzione della sanzione sostitutiva, è violata (art. 66) "anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata", la restante parte della sanzione si converte nella pena a suo tempo sostituita.
8. - La dettagliata disciplina della cit. legge n. 689 prevede, poi, che l'applicazione della sanzione, in luogo della pena detentiva, è possibile solo per i reati di competenza del pretore;
esclusi, peraltro, quelli elencati nell'art. 60; che la sostituzione non è possibile, infine, se l'imputato, per l'entità delle condanne precedentemente subita, o per le misure di sicurezza cui sia stato sottoposto, si trovi nelle condizioni indicate nell'art. 59. La sostituzione della pena va disposta, d'ufficio, dal giudice, in base ad un suo potere discrezionale (art. 58) che si concreta nella valutazione della opportunità della sostituzione e nella scelta, quindi, della sanzione che appare più idonea, fra quelle applicabili, al fine del "reinserimento sociale del condannato". 9. - Anche il "patteggiamento" è stato introdotto, nell'ordinamento giuridico per la prima volta, dalla legge n. 689 del 1981: dalla seconda sezione (art. 77 - 85), del detto capo terzo, che prevedeva e disciplinava (come indicava il titolo della sezione stessa), la "Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato". Tale "patteggiamento", prevedeva che, finché non fossero compiute, per la prima volta, le formalità di apertura del dibattimento, l'imputato poteva chiedere, con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione di una sanzione sostitutiva (solo, però, la libertà controllata o la pena pecuniaria e per pena detentiva, perciò, di durata non superiore a tre mesi, secondo la disciplina vigente all'epoca).
La richiesta, se accolta, dava luogo all'emissione di una sentenza con cui veniva applicata la sanzione sostitutiva (senza alcun cenno (non era richiamato l'art. 61) della pena detentiva in base a cui la sanzione era stata individuata) ma veniva contestualmente dichiarata (art. 77) la immediata estinzione del reato. Tale immediata estinzione (che riconduceva il "patteggiamento" all'istituto dell'oblazione, - Cass. sez. IV, 16 aprile 1983, n. 3157, ric. P.M. in proc. D'Apuzzo, - sì che l'art. 84 della legge disponeva, con una previsione congiunta, che nella comunicazione giudiziaria, diretta all'imputato, doveva essere fatto cenno, obbligatoriamente, della possibilità di chiedere, nei casi rispettivamente consentiti, l'oblazione o il "patteggiamento" previsto dall'art. 77), costituiva il principale incentivo "premiale" dell'istituto (unitamente all'esclusione di ogni pena accessoria o misura di sicurezza, ad eccezione della confisca, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 240 C.P.). 10. - Con l'art. 234 delle disposizioni di coordinamento del nuovo codice di procedura penale (D.L.vo n. 271 del 1989), intitolato "Richiesta di sanzioni sostitutive da parte dell'imputato", tale istituto è stato abrogato. E l'unico "patteggiamento" oggi in vigore è quello disciplinato dall'art. 444 del nuovo codice di rito penale che concerne, non più l'applicazione, su richiesta, di una sanzione sostitutiva, ma l'applicazione, su richiesta, di una pena, così come è espressamente indicato nel titolo secondo del libro sesto del codice, sui procedimenti speciali ("Applicazione della pena su richiesta delle parti") e così come è costantemente ripetuto nel titolo degli articoli relativi (art. 444, "Applicazione della pena su richiesta", art. 445, "Effetti della applicazione della pena su richiesta", art. 446 "Richiesta di applicazione della pena e consenso", art. 447 "Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari").
11. - La norma dell'art. 444 prevede, peraltro, nel testo, che la richiesta (ora, non più dell'imputato, col consenso del pubblico ministero, ma "delle parti") possa, tuttora, aver per oggetto l'applicazione di una sanzione sostitutiva, oltre che di una pena. Ma a tale duplicità di previsione non corrisponde una duplicità di disciplina.
Prima ancora, invero, che l'art. 77 fosse formalmente dichiarato abrogato dall'art. 234 cit., la soppressione dell'istituto della "applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato" discendeva, ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, dal testo stesso dell'art. 444, che non prevede più che l'applicazione di sanzioni sostitutive, su richiesta, determini l'immediata estinzione del reato. E che riconduce, quindi, la pur enunciata applicazione, su richiesta, di sanzioni sostitutive, alla disciplina prevista, in via generale, ed esclusiva, dall'art. 444, per l'applicazione, su richiesta, di una pena.
(La norma dell'art. 689, secondo comma lett. a) 45 e lett. b) del C.P.P., secondo cui non va fatta menzione, nei certificati del casellario giudiziale, ne' delle sentenze emesse ex art. 445, ne' di quelle "che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato", ribadisce che tali ultime sentenze non possono essere quelle emesse col "patteggiamento" disciplinato dagli art. 444 e segg. posto che altrimenti la separata previsione delle une e delle altre sentenze sarebbe superflua;
e la efficacia della norma dell'art. 689 deve ritenersi limitata alla ipotesi in cui la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive sia stata presentata dall'imputato, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito. In tal caso, e solo in tal caso, a norma dell'art. 248, quarto comma delle disposizioni transitorie del detto codice, continuano ad osservarsi le disposizioni dell'art. 77).
12. - Venuta meno, quindi, la disciplina dell'art. 77 sulla applicazione, a richiesta, di sanzioni sostitutive, la previsione, nel testo dell'art. 444, che la richiesta delle parti possa aver per oggetto, oltre alla applicazione di una pena anche l'applicazione di una sanzione sostitutiva, è, in effetti, regolata, allo stato della legislazione, solo dalle norme (53 - 76) della legge n. 689 del 1981 (modificata, come s'è detto, dalla legge n. 296 del 1993) sull'applicazione, d'ufficio, delle dette sanzioni. Norme che, si ripete, prevedono solo, in via generale, che il giudice, nell'infliggere, per un reato di competenza pretorile, la condanna ad una pena detentiva di durata non superiore ad un anno (congiunta o meno ad una pena pecuniaria) possa valutare l'opportunità , sussistendone i presupposti, di sostituire la pena, ritenuta corretta ed adeguata, con una sanzione.
Tale sostituzione non ha la natura giuridica di un beneficio perché non è prevista al fine di soddisfare, in modo diretto, un interesse dell'imputato.
È prevista, invece, al fine di perseguire la politica legislativa diretta a ridurre al massimo, per reati di minor allarme sociale, l'espiazione di pene detentive di breve durata, ritenendo tale espiazione inadeguata a perseguire il fine cui tende l'art. 27 della costituzione e possibile fonte, invece, di conseguenze nocive.
13. - Poiché, quindi, l'istituto disciplinato dall'art. 53 della legge cit. n. 689, - che deve ritenersi esser quello - e unicamente quello - che regola le sanzioni sostitutive menzionate nel primo comma dell'art. 444 del codice di procedura penale -, è
strettamente ed istituzionalmente collegato alla pena da infliggere ed in particolare, alla esecuzione di tal pena (pena che va indicata nel dispositivo della sentenza e che conserva tutta la sua validità ed efficacia, come si è visto, sì da risorgere nel caso di inosservanza delle prescrizioni concernenti la sanzione con cui la si è sostituita), è evidente che la sostituzione, prevista dall'art. 444, è priva di qualsiasi autonomia ed è, invece, strettamente e funzionalmente subordinata alla pena da applicare. E correttamente, e coerentemente, il procedimento speciale degli artt. 444 e segg. è riferito solo alla applicazione, su richiesta, di una pena.
14. - Da ciò discende che correttamente si deduce, col ricorso, che la riduzione "premiale" fino ad un terzo è prevista (per quel che qui interessa) per le pene detentive (le pene pecuniarie non possono esser sostituite con le sanzioni), e non per le sanzioni sostitutive. Queste, invero, di per sè, (anche se applicate con il procedimento ordinario, invece che con il procedimento speciale degli artt. 444 e segg.) non sono mai suscettibili di riduzioni, di alcun genere, (ad esempio per circostanze attenuanti del reato o per qualsiasi altro motivo). Ma vanno, invece, individuate e, se lo si ritiene, applicate, in relazione alla pena detentiva da infliggere in concreto (dopo che questa sia stata determinata con tutte le valutazioni e i calcoli necessari, in aumento o in diminuzione) e che dovrebbe esser espiata. È l'entità di tale pena che determina, in primo luogo, l'ammissibilità stessa della sostituzione (il superamento o meno del limite massimo di un anno) e, in secondo luogo, la scelta, fra le varie sanzioni applicabili (in base alla durata della pena da infliggere, tre mesi, sei mesi, un anno), di quella da ritenere opportuna nella specie.
Ed è evidente, quindi, per quel che concerne la norma in questione dell'art. 444, che solo dopo eseguite tutte le determinazioni previste dalla detta norma, compresa la riduzione fino a un terzo, può valutarsi l'ammissibilità e l'opportunità di sostituire l'esecuzione di tal pena, così individuata, con l'esecuzione di una sanzione sostitutiva.
È ovvio che al giudice, cui compete il controllo della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, della applicabilità e della comparazione delle circostanze del reato, (contestate o prospettate dalle parti, con la richiesta), della congruità della pena (Corte Cost. n. 313 del 1990) da applicare, spetta anche il compito, ove la richiesta comprenda anche le sostituzione della pena detentiva, di controllare l'ammissibilità della disciplina dettata, per le sanzioni sostitutive, dall'art. 53 più volte citato, rigettando la richiesta ove ritenga non applicabile la detta sostituzione.
Ma è ovvio, si ripete, che tale valutazione, in riferimento, tra l'altro, e in particolare, alla individuazione della sanzione sostitutiva da applicare, è possibile solo dopo che sia stata determinata in concreto (eseguito il calcolo di tutti gli aumenti e le riduzioni, compresa quella "premiale") la durata della pena che dovrebbe essere espiata, se non sostituita.
15. - Ed è superfluo, a tal punto, rilevare che già con la relazione ministeriale sul progetto del nuovo codice di procedura penale esplicitamente si affermava (sub art. 444) che, nella direttiva (n. 45 della legge di delega legislativa n. 81 del 1987) si faceva cenno della riduzione fino a un terzo solo con riferimento alle pene detentive, e non anche alle sanzioni sostitutive perché "queste si applicano in un secondo tempo, dopo aver determinato la pena detentiva da sostituire".
16. - Il "patteggiamento" quindi, attualmente vigente, disciplinato dall'art. 444, è unico. E concerne solo (dopo l'abrogazione di quello previsto dall'art. 77 della legge n. 689) l'applicazione di una pena. La cui esecuzione, se trattasi di pena detentiva non superiore alla durata di un anno, relativa ad un reato di competenza del pretore, non compreso peraltro, fra quelli elencati nell'art. 60 della legge n. 689, e se non sussistono preclusioni soggettive ex art. 59, può esser sostituita con l'esecuzione di una sanzione, giudicata idonea al reinserimento sociale dell'imputato. Sanzione priva, in sè, in base alla disciplina che la regola (art. 53 e segg. cit.), della possibilità di propria, autonoma, determinazione e solo subordinata e consequenziale alla pena che dovrebbe essere espiata.
17. - La richiesta, dunque, di applicazione di una pena detentiva da sostituirsi con una sanzione, non dà luogo ad una duplicità di richieste, alternative tra loro.
Proprio perché la sanzione sostitutiva non può essere applicata autonomamente, ex se, ma solo in riferimento ad una, determinata, pena detentiva, (la cui espiazione il giudice ritenga opportuno evitare con l'esecuzione, invece, di una mera sanzione), la richiesta ha sempre, comunque, per oggetto l'applicazione di una pena determinata (che, se la richiesta è accolta va indicata nel dispositivo della sentenza e resta in ogni caso integra ed efficace) e la sanzione sostitutiva concerne solo la possibilità di evitare che tale pena sia espiata secondo la generale disciplina del codice penale. 18. - Si aggiunga che la tesi, secondo cui dovrebbe ritenersi che la richiesta delle parti può aver per oggetto, alternativamente, solo l'applicazione o di una sanzione o di una pena, si risolverebbe nell'impossibilità di applicare la sanzione (in mancanza del "prius" della pena detentiva). E perciò, in definitiva, si risolverebbe bella disapplicazione della norma dell'art. 444 che tale sostituzione prevede. E la richiesta della sanzione sostitutiva è perciò, per sua natura, necessariamente congiunta, non alternativa, a quella della applicazione della pena. 19. - Solo per completezza d'indagine va rilevato, infine, che i rilievi letterali posti a fondamento del ricorso (l'uso della disgiuntiva "o" nel testo del primo comma del'art. 444 e l'uso del singolare "diminuita" in riferimento alla pena pecuniaria e, poi, a quella detentiva) sorreggono, invece, le conclusioni che precedono. Se non esiste, invero, la possibilità di applicare autonomamente una sanzione sostitutiva, è evidente che la struttura del periodo (come già rilevato da questa Corte, sez. V, ud. 22 marzo 1993, P.M. in proc. Di Placido n. 453893) doveva necessariamente esser tale da rendere palese che alle pene, e non alle sanzioni, va applicata la riduzione "premiale" fino a un terzo.
20. - Nella specie, correttamente, con la sentenza impugnata, si è pervenuti alla sostituzione della pena detentiva, in base ai principi di diritto innanzi enunciati, ed alla disciplina, in particolare, dell'art. 53 della legge n. 689.
Nè nella decisione, ne' nella motivazione che la sorregge, è rilevabile, pertanto, il denunziato vizio di violazione di legge. E il ricorso non può, perciò, trovare accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 12 ottobre 1993.