Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 295
CASS
Sentenza 12 ottobre 1993

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Massime2

Il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti va deciso con il procedimento in camera di consiglio, giusto il disposto dell'art. 611 cod. proc. pen., quando si tratti di sentenze non emesse nel dibattimento, ed invece in pubblica udienza nel caso di sentenze emesse dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, nelle ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero.

In tema di patteggiamento, la riduzione premiale fino ad un terzo prevista dall'art. 444 cod. proc. pen. non riguarda le sanzioni sostitutive, le quali anche nel procedimento speciale in parola vanno individuate e, se lo si ritiene, applicate in relazione alla pena detentiva da infliggere in concreto (determinata considerando anche la riduzione "premiale") e tenuto conto dei limiti oggettivi e soggettivi stabiliti in materia dalla legge n. 689 del 1981. Ne consegue che l'eventuale richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne l'ammissibilità, rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione. (Conf. Sez. Un., 12 ottobre 1993, nn. 8 e 9, non massimate).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/10/1993, n. 295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 295
Data del deposito : 12 ottobre 1993

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