Sentenza 23 maggio 2016
Massime • 2
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale societaria per distrazione, integra l'ipotesi di concorso dell'"extraneus" nel reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall. la condotta del socio e procuratore speciale della società fallita che abbia contribuito alla cessione, materialmente posta in essere dall'amministratore, del patrimonio immobiliare della società in decozione ad altra società della quale egli stesso era socio-amministratore, senza che sia stato poi effettivamente pagato il prezzo pattuito.
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria da reato societario ex art. 2634 cod. civ. è necessario che gli atti di frode ai creditori siano espressione del potere di amministrazione, sia pure esercitato in una situazione di conflitto con l'interesse della società e con le finalità descritte dalla norma; laddove, invece, deve ritenersi sussistente il diverso reato di cui all'art. 223, comma primo, l.fall. quando siano realizzati atti di disposizione dei beni societari caratterizzati, secondo una valutazione "ex ante", da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.
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Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. Bene giuridico protetto Soggetto attivo Elemento soggettivo Elemento oggettivo Oggetto materiale della condotta Consumazione Prescrizione Tentativo Procedibilità Concorso Cessione del ramo d'azienda Percezione di compensi da parte dell'amministratore di una società fallita Giurisprudenza Considerazioni conclusive Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. [Torna su] La garanzia dei creditori può subire un pregiudizio per effetto di svariati atti gestori compiuti dal soggetto attivo del reato di bancarotta: tra questi si annoverano la cessione o l'affitto di ramo d'azienda e la riscossione da parte dell'amministratore di propri crediti per l'opera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2016, n. 33306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33306 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2016 |
Testo completo
3330 6/ 1 6 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 23/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1624/2016 PIERO SAVANI -Presidente - REGISTRO GENERALE N.52459/2015 SILVANA DE BERARDINIS Rel. Consigliere - MARIA VESSICHELLI PAOLO MICHELI GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO LE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/01/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 23/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del dott. () CARDIA che ha concluso per е идено Udit i difensor Avv.; d, Tarabello RITENUTO IN FATTO 1. Propone ricorso per cassazione, personalmente, AN CO avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30 gennaio 2015 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B), relativo al fallimento della srl LL (in precedenza società in accomandita semplice LL & c. Di Stefano LL) dichiarato l'8 gennaio 2008. 2. Il reato è stato attribuito all'imputato, in concorso con suo padre CO RU amministratore della fallita dal 13 aprile 2004 fino al fallimento- ' essendo l'odierno ricorrente, a decorrere dalla stessa data del 13 aprile 2004, socio ed amministratore de "La mieleria del castello di AN e AN CO", snc agricola: tale società era l' apparente acquirente, per un prezzo in realtà ritenuto non pagato, di quattro immobili che la fallita, il 14 aprile 2004, aveva fatto oggetto di alienazione ad essa, quando era già in stato in stato di decozione. CO RU, secondo quanto si legge in sentenza, era stato condannato per tale fatto, nel separato giudizio abbreviato. CO AN era stato ritenuto responsabile sulla base della relazione del curatore fallimentare il quale aveva accertato che l'imputato era anche socio al 50% della società fallita e, dal 2001, procuratore speciale della stessa con ampi poteri;
dal 2003 la srl LL apparteneva per intero alla famiglia CO avendo la sorella dell'imputato, AN, rilevato il residuo 50% della partecipazione al capitale. La società cessionaria, d'altra parte, vedeva sin dall'inizio, come unici soci ed amministratori, l'imputato stesso e sua sorella AN (assolta per difetto dell'elemento psicologico) e risultava costituita il 13 aprile 2004, giorno in cui il loro padre CO RU era stato nominato, parallelamente, amministratore della fallita ed aveva, il giorno seguente, formalizzato la cessione contestata come bancarotta fraudolenta, avente ad oggetto l'intero patrimonio immobiliare della società in grave stato di decozione.
3. Deduce il ricorrente -con i primi due motivi, il vizio totale di motivazione sul motivo d'appello con il quale era stata dedotta la violazione dell'articolo 521 cpp. 1 Era stata cioè eccepita la mancanza di correlazione fra il fatto contestato e il fatto addebitato posto che il primo consisteva nella prospettazione di essersi prestato, il ricorrente, ad una vendita simulata, senza alcuna corresponsione di prezzo, mentre il secondo prevedeva la distrazione del prezzo stesso. Si tratterebbe di fatto nuovo ai sensi dell'articolo 518 cpp, essendo del tutto difforme ed autonomo rispetto a quello originariamente ipotizzato. Tale diversità si riscontrerebbe nel fatto che l'acquirente simulato risulterebbe compiacente e complice soltanto nel primo caso mentre, nel secondo, non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi di responsabilità in ordine alla distrazione, ad opera dell'amministratore della fallita, del prezzo realmente pagatogli. La stessa situazione processuale rileva anche come violazione di legge, essendosi verificato il caso in cui il mutamento del fatto di rilievo penale ha menomato il diritto di difesa dell'imputato. La difesa fa notare che la Corte di appello ha ritenuto plausibile anche l'ipotesi di avvenuto pagamento del prezzo ma proprio tale eventualità avrebbe comportato il doveroso riconoscimento della oggettiva insussistenza del fatto contestato, non potendosi ravvisare attività distrattiva nell'acquisto a titolo oneroso e con prezzo congruo, di un bene sociale. Invero, proprio con riferimento a tale prospettazione la difesa avrebbe avuto interesse a presentare una nuova lista testimoniale e a nominare un proprio consulente tecnico per la valutazione della congruità del prezzo che sarebbe stato l'unico elemento rilevante nella valutazione della condotta dell'imputato. -Con il terzo e il quarto motivo si deduce la radicale omissione di motivazione sulla richiesta, rivolta al giudice di appello, di assunzione di prove decisive per la integrazione dell'istruttoria e la correlata mancata assunzione di prove di tal genere ai sensi dell'articolo 606 lett. d) cpp: e cioè la deposizione di CO RU e dei fornitori della società poi fallita, capaci di dimostrare come la somma incassata fosse stata utilizzata nell'interesse della società. Si trattava di prove da ritenere sopravvenute nel senso che sopravvenuta era la loro rilevanza rispetto alla tesi ambivalente accreditata dal giudice di primo grado, con la от conseguenza che ad essa l'imputato aveva diritto pieno. Aggiungeva la difesa che CO RU aveva reso dichiarazioni in tal senso all'udienza del 10 dicembre 2010 quando era stato assunto come teste assistito. -Con il quinto motivo si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto nel senso che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso la configurabilità, al posto della bancarotta fraudolenta, dell'ipotesi di bancarotta impropria da reato societario, questo essendo il reato di infedeltà patrimoniale ai sensi dell'articolo 2634 c.c.. Una simile eventualità avrebbe comportato la prova del nesso causale tra la condotta e l'evento di dissesto, nonché la prova del dolo intenzionale 2 previsto dalla norma del codice civile, del tutto diverso dal dolo generico della bancarotta fraudolenta prevista dall'articolo 223 comma uno in relazione all'articolo 216 I. fall.. La difesa contesta la validità del richiamo giurisprudenziale (alle sentenze numero 29036 del 2012 e numero 48518 del 2011) contenuto nella decisione impugnata, da riferirsi all'ipotesi della operazione distrattiva infragruppo, non ricorrente nel caso di specie. Ed invece sostiene che la condotta di CO RU risultava accertata nella sentenza impugnata come quella dell'amministratore che agisce in una situazione di conflitto di interesse e con il dolo intenzionale di danno per la società fallita e cioè in un quadro normativo che è quello dell'articolo 2634 cc richiamato dall'articolo 223 comma 2 1. fall. Si sarebbe in presenza, in altri termini, di una ipotesi speciale rispetto alle altre di bancarotta fraudolenta descritte dall'articolo 223 ovvero, in termini diversi, di concorso apparente di norme (artt. 223 comma 1, 223 comma 2 n. 1 e 223 comma 2 n. 2 1. fall.) delle quali soltanto una, quella speciale, deve trovare applicazione. Infatti l'art. 2634 cc sarebbe del tutto calzante- a differenza dell'ipotesi di distrazione pura e semplice- dal momento che si sarebbe in presenza di atti infedeli espressivi di poteri di gestione spettanti ai soggetti attivi sul patrimonio sociale (così Cass., 22 febbraio 2007, ric. Pollice ed altra). Tuttavia il reato societario in questione dovrebbe essere perseguibile, per avvenuta presentazione della querela, onde poter integrare il requisito del corrispondente reato fallimentare, il quale si configura come reato aggravato dall'evento del dissesto e del fallimento. In secondo luogo il giudice si sarebbe dovuto misurare con l'accertamento del dissesto che non era stato cagionato dall'atto di vendita in questione ma lo aveva preceduto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. In primo luogo, inammissibile deve qualificarsi la deduzione di un vizio di motivazione con riferimento al motivo di appello con il quale si era denunciata т с una violazione di legge, nuovamente rappresentata con ricorso per cassazione. Ed infatti la costante giurisprudenza di questa Corte (convalidata da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) ritiene che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c)- cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice 3 anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali. Pertanto nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia (Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015. Rv. 263326).
1.2. La denunciata violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, d'altra parte, viene riprodotta nel ricorso per cassazione sulla base di un presupposto di fatto del tutto non verificato: e cioè che l'imputato sarebbe stato condannato in relazione ad una fattispecie penalmente rilevante diversa da quella che gli era stata originariamente contestata. È vero, al contrario, che l'intera motivazione è volta a convalidare l'ipotesi accusatoria esplicitata nel capo d'imputazione che è quella della distrazione realizzata attraverso la alienazione, da parte della fallita e ad opera del suo amministratore pro tempore, CO RU, dell'intero patrimonio immobiliare, in favore di altra società appartenente ai figli di costui ed in particolare al ricorrente e a sua sorella: una alienazione esattamente voluta per trasferire, come si legge a pagina 5 della sentenza impugnata, la proprietà di detti immobili a una società che non avesse rapporti con la venditrice né con i suoi creditori e integrante gli estremi della distrazione in quanto ad essa non era seguito, secondo quanto accertato dai giudici di merito, il pagamento del prezzo pattuito. In altri termini è da escludere -in ciò apparendo manifestamente infondata la tesi dell'impugnante - che i giudici abbiano accreditato l'ipotesi della vendita simulata la quale consiste in un negozio apparente in quanto insussistente, posto che nel caso di specie il negozio viene invece descritto come esattamente voluto per privare, non solo sostanzialmente ma anche formalmente, la società in gravi difficoltà finanziarie, del suo patrimonio immobiliare: un contratto dunque esistente e soggetto ad azione revocatoria. Le ipotesi ulteriori ed in particolare quella che deriverebbe dall'accreditamento della tesi difensiva dell'avvenuto pagamento del prezzo sono state prese in considerazione, nella sentenza impugnata, in via meramente teorica, dopo che è stata fornita una congrua motivazione sulle plurime ragioni che hanno indotto i giudici del merito a ritenere che non vi fosse la prova dell'effettivo pagamento del prezzo in questione ed anzi vi fosse più di un motivo per ritenere provato il contrario in ragione della assoluta fallacia delle argomentazioni addotte dall'interessato. E sono state prese in considerazione soltanto per meglio colorire l'atteggiamento psicologico dell'imputato, extraneus 4 rispetto al soggetto del reato proprio il quale ha posto in essere la condotta materiale tipica, descritto come pienamente consapevole e compartecipe, sin dall' inizio dell'intera vicenda ed anche antecedentemente, del disegno truffaldino di cui il padre appare, secondo l'accusa, il principale protagonista.
2.1. Per lo stesso motivo sopra illustrato appare inammissibile il vizio di motivazione dedotto con riferimento alla richiesta- respinta- di integrazione della istruttoria in appello, così come la stessa evenienza, denunciata come violazione di legge, deve dirsi manifestamente infondata.
2.2. A fronte della decisione della Corte d'appello di convalidare la tesi del primo giudice, riguardo alla natura distrattiva della vendita degli immobili senza corresponsione del prezzo, la nuova escussione di CO RU e dei creditori della società fallita è stata correttamente rifiutata dalla Corte d'appello: quanto alla prima, infatti, risulta la manifesta superfluità risultando dalla sentenza che CO RU aveva già deposto in primo grado esattamente sulle circostanze ritenute rilevanti della difesa;
quanto ai secondi, la manifesta superfluità della relativa deposizione deriva dal fatto che l'eventuale pagamento dei creditori della società non costituisce prova anche del fatto che le provviste utilizzate sarebbero state quelle provenienti dalla società acquirente, in ordine alle quali, secondo la stessa tesi della difesa analizzata a pagina 5 e 6 della sentenza impugnata, i giudici del merito hanno, piuttosto, rilevato essersi trattato, al più, di somme provenienti dal patrimonio personale del ricorrente e versate molto tempo prima dell'acquisto dei beni alla persona del proprio padre e da questi in ipotesi utilizzate anche per il fine indicato dalla difesa.
3. Infondato è infine l'ultimo motivo di ricorso posto che proprio la sentenza evocata dalla difesa n. 11019 del 22/02/2007, Pollice, Rv. 236936, pone in evidenza come la bancarotta impropria da reato societario (ex art. 2634 cc) possa venire in considerazione soltanto quando si sia in presenza di atti in frode ai creditori i quali, tuttavia, debbono essere puntuale espressione del potere di amministrazione, sia pure esercitato in una situazione di conflitto con l'interesse della società e con le finalità descritte dalla norma. Viceversa quando, come nel caso di specie, l'atto di disposizione del bene ч о sociale presenta un connotato di manifesta ed intrinseca fraudolenza, valutabile ex ante, e quello della assenza di qualsiasi interesse per la venditrice amministrata da CO RU non appare rilevante il precetto dell'articolo 2634 ma (Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253032) il paradigma normativo calzante è quello dell'articolo 223 comma 1 legge fallimentare. A tale principio, che attiene alla valutazione del primo comma dell'articolo 2634, indipendentemente dall'intreccio con la fattispecie dell'operazione infra- 5 gruppo giustificata, di cui al comma 3 della stessa norma, si è espressamente attenuta la Corte territoriale.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso il23 maggio 2016 il Consigliere estensore O r Ven il Pres idente میلام ل DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 29 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise orquise 160