Articolo 77 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 76Articolo 78
Versione
15 dicembre 1981
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Versione
24 ottobre 1989
Art. 77. (Ambito e modalita' d'applicazione)

Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della liberta' controllata o della pena pecuniaria puo' disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale . In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.
Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.
La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza e' ammesso soltanto ricorso per cassazione. ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1)
che:"
Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli articoli 77 , 78 , 79 e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ." Ha inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689 , se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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