Articolo 85 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 84Articolo 86
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15 dicembre 1981
Art. 85. (Entrata in vigore)

Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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