Sentenza 12 giugno 2015
Massime • 1
In tema di circonvenzione di persona incapace, per la sussistenza dell'elemento dell' "induzione", non è richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico.
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Quel che rileva ai fini dell'integrazione del delitto di circonvenzione, non è il rilascio di una delega bancaria o di una procura gestoria, bensì l'eventuale pregressa attività di induzione illecita a compiere tali atti di conferimento da parte del beneficiario, il quale successivamente, in forza di essi, effettua attività di disposizione patrimoniali dannose per la persona offesa. In tema di circonvenzione di persone incapaci, il rilascio di una procura generale alla gestione del patrimonio, atto di per sé "neutro", integra l'elemento materiale del reato laddove, all'esito di una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, si accerti che l'imputato ha indotto la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2015, n. 28080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28080 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 12/06/2015
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1265
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 44674/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN EN, n. ad Ascoli Piceno il 07.12.1950, rappresentato e assistito dall'avv. Ciampini Mario, di fiducia;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, n. 3044/2013, in data 13.02.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pellegrino Andrea;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baldi Fulvio che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentita la discussione dell'avv. Guidi Andrea, comparso in sostituzione dell'avv. Zappasodi Sabrina per la parte civile Corvaro IA, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso dell'imputato, con conferma della sentenza di secondo grado e delle già assunte statuizioni civili in favore della parte civile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si richiedono nell'importo di Euro 3.510,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
sentita la discussione dell'avv. Ciampini Mario che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13.02.2014, la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado pronunciata in data 25.03.2013 dal Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, con la quale EN EN era stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 643 c.p. nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile liquidati in Euro 350.000,00, con statuizione provvisoriamente esecutiva.
2. Avverso la sentenza di secondo grado, nell'interesse di EN EN viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare: - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione dell'art. 643 c.p. in luogo dell'art. 624 c.p. se ed in quanto norma più favorevole all'imputato; violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza del precetto costituzionale di presunzione di innocenza (secondo motivo);
-violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione (terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi di gravame.
2. Con motivazione logica e congrua - e quindi immune dai denunciati vizi di legittimità - la Corte territoriale da conto degli elementi che l'hanno portata ad affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.
2.1. Preliminarmente va ricordato che, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 3, sent. n. 12110 del 19/03/2009 e sent. n. 23528 del 06/06/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, sent. n. 35397 del 20/06/2007;
Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, sent. n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
2.2. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
2.3. Il ricorrente non può limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte, la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso, la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
2.4. In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi.
Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre, tuttavia, che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività: diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
2.5. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, talune delle censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, il ricorrente chiede, sostanzialmente, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
3. Fatte queste doverose premesse, osserva il Collegio come il primo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto evidenziando la mancanza di prova della circonvenzione sia con riguardo alla prova dello stato di incapacità che relativamente all'induzione abusiva da parte dell'agente, si appalesi manifestamente infondato.
3.1. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di delitto di circonvenzione di persone incapaci, la condotta di induzione implica il compimento di attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso, con la conseguenza che, ai fini dell'integrazione del reato, non è sufficiente che l'agente si limiti a trarre giovamento dalle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo (Sez. 2, sent. n. 1419 del 13/12/2013, dep. 15/01/2014, Pollastrini, Rv. 260351).
3.2. Più in particolare, ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le sottoindicate - e, nella specie, pienamente ricorrenti - condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica;
b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l'abuso dello stato di vulnerabilità, che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sè o ad altri un profitto;
d) la oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (cfr., Sez. 5, sent. n. 29003 del 16/4/2012, Rv. 253311).
3.3. E, con specifico riferimento all'elemento materiale del reato, si è precisato che le condotte di abuso e di induzione consistono rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira ed in tutte le attività di sollecitazione e suggestione capaci di far sì che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell'atto dannoso (Sez. 2, sent. n. 31320 del 01/07/2008, Rv. 240658).
3.4. Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata è emersa la prova in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del reato ipotizzato. L'attività di induzione e di abuso viene logicamente ed inequivocabilmente tratta dai comportamenti tenuti dall'imputato nei confronti della persona offesa nonché dall'ampio testimoniale assunto, a comprova di una condotta finalizzata ad indurre quest'ultima a consegnargli i certificati di deposito, successivamente estinti con la consegna dei corrispettivi a mezzo di assegni circolari. Riconosce la Corte territoriale come, le attendibili dichiarazioni raccolte, non risultano contraddette da elementi probatori di altro genere "che senz'altro l'imputato avrebbe potuto fornire se, come da lui sostenuto, avesse realmente intrattenuto con la donna rapporti di assistenza e familiarità assidua, dai quali sarebbe originata una dazione così significativa ed anomala ...".
3.5. Ferma la minorata capacità psichica della persona offesa, circostanza di fatto che costituisce il presupposto del reato, si ricava dagli atti la prova di una concreta attività di induzione ed abuso da parte del soggetto agente diretta a determinare o comunque a rafforzare nel soggetto passivo il proposito di adottare gli atti per sè pregiudizievoli: da qui la correttezza della contestazione di reato elevata.
In tal senso, questa Corte, tempo addietro, aveva avuto modo di chiarire che indurre vuoi dire convincere, influire sulla volontà altrui, essendo necessario, ai fini dell'integrazione del reato, uno stimolo, posto in essere dall'agente nei confronti del soggetto passivo, che determini quest'ultimo al compimento dell'atto dannoso, non essendo sufficiente giovarsi semplicemente delle menomate condizioni psichiche del soggetto passivo (Sez. 2, sent. n. 9731 del 24/06/1985, Rv. 170826). E, nella stessa direzione, si è mossa anche la giurisprudenza successiva (Sez. 2, sent. n. 1064 del 13/10/1988, Rv. 183144), affermando che l'induzione non può dirsi sussistente senza la dimostrazione di un comportamento attivo di persuasione da parte dell'interessato, la cui prova può desumersi anche da concordanti elementi indiziari. Ed ancora (Sez. 2, sent. n. 1195 del 13/12/1993, Rv. 196331), si è precisato che per la sussistenza dell'elemento dell'induzione, non è richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico.
3.6. Nella fattispecie, per le ragioni dinanzi esposte, la condotta del EN non può ritenersi che si sia limitata a conseguire i benefici dell'ipotizzata "benevola" o comunque "inspiegabile" condotta altrui, ma si è sostanziata in una forma di pressione psicologica che ha indotto il compimento dell'atto pregiudizievole per la vittima e favorevole per l'agente.
4. Del tutto generico è il secondo motivo di doglianza. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo, nella parte in cui evoca, in termini generali ed apodittici, il principio della presunzione di innocenza, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare, in modo specifico, i rilievi mossi ed esercitare così il proprio sindacato.
5. Tutti gli altri motivi proposti (il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo) che denunciano il vizio di motivazione sono anch'essi palesemente infondati. Invero, ferme le considerazioni proposte nel precedente paragrafo 2 del considerato in diritto, tutte le censure ripropongono, di fatto, le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (cfr., Sez. 4, sent. n. 5191
del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, sent. n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, sent. n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, sent. n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento a favore della parte civile Corvaro IA delle spese sostenute in questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.510,00 oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione a favore della parte civile Corvaro IA delle spese sostenute in questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.510,00 oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 12 giugno 2015. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015