Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2001, n. 2025
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Sentenza 13 febbraio 2001

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La parte che intende proporre impugnazione ad una autorità giudiziaria con sede fuori della regione Trentino Alto Adige deve chiedere all'ufficio al quale appartiene il giudice che ha emanato la sentenza in lingua tedesca, una copia autentica in lingua italiana. Tale onere aggiuntivo consistente nell'istanza di traduzione a carico della parte - non essendo all'uopo sufficiente una traduzione informale dichiarata conforme dal difensore della parte stessa - non essendo quest'ultimo abilitato a certificare l'esattezza delle traduzioni di qualsivoglia atto processuale - non la esonera dal rispetto delle disposizione del codice di procedura civile sul deposito degli atti del giudizio di impugnazione e quindi, per quanto riguarda in particolare il procedimento per cassazione, dall'onere del deposito ex art. 369 cod. proc. civ. il quale richiede a pena di improcedibilità che insieme con il ricorso deve essere depositata una copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2001, n. 2025
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2025
    Data del deposito : 13 febbraio 2001

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