Sentenza 13 febbraio 2001
Massime • 1
La parte che intende proporre impugnazione ad una autorità giudiziaria con sede fuori della regione Trentino Alto Adige deve chiedere all'ufficio al quale appartiene il giudice che ha emanato la sentenza in lingua tedesca, una copia autentica in lingua italiana. Tale onere aggiuntivo consistente nell'istanza di traduzione a carico della parte - non essendo all'uopo sufficiente una traduzione informale dichiarata conforme dal difensore della parte stessa - non essendo quest'ultimo abilitato a certificare l'esattezza delle traduzioni di qualsivoglia atto processuale - non la esonera dal rispetto delle disposizione del codice di procedura civile sul deposito degli atti del giudizio di impugnazione e quindi, per quanto riguarda in particolare il procedimento per cassazione, dall'onere del deposito ex art. 369 cod. proc. civ. il quale richiede a pena di improcedibilità che insieme con il ricorso deve essere depositata una copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2001, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OF OH & C SEGHERIA & COMMERCIO LEGNAMI S.n.c., in persona del contitolare e legale rappresentante pro tempore OF OH, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato MARUCCHI M, difeso dall'avvocato WILD ALOIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER AU TA SRL, in persona del legale rappresentante AU ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato DANTE ENRICO, che lo difende unitamente all'avvocato HEINER NICOLUSSI LECK, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 347/98 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 12/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 10.10.94 la ditta OF AN & C. ER e IO MI NC - premesso di essere proprietaria di un fondo (p.f. 256/6 in PT 172/II: CC Vipiteno), confinante, sul lato ovest, con l'immobile (p.ed. 208 in PT 121/II CC Vipiteno), di proprietà della RL AS PA;
che da qualche tempo, gli utenti di detto immobile, depositavano del letame sulla sua proprietà; che, inoltre, avevano realizzato, sul lato est dell'edificio, delle aperture di finestre non conformì alle norme di cui all'art. 901 CC - conveniva innanzi al pretore di Vipiteno la RL AS PA chiedendone la condanna al ripristino dello stato precedente ai sensi dell'art. 901 CC, in relazione alle aperture di finestre, ed alla eliminazione del concime depositato sul proprio fondo, ovvero, in caso d'inadempienza della convenuta, di essere autorizzata ad eseguire i relativi lavori a spese della stessa.
Costituendosi, la RL AS PA contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto precisando d'aver acquistato l'immobile con atto 30.10.93 e fino a tale data essere stato utilizzato l'edificio dall'affittuario Josef SS in forza di rapporto recentemente risolto essendone in progetto la demolizione;
deduceva, quindi, di non aver mai depositato letame sul terreno di proprietà dell'attrice, di non aver aperto alcuna finestra ne' mai affermato diritto di veduta sul fondo altrui, d'essere comunque intenzionata a demolire in breve l'edificio ed a ricostruirlo nel rispetto delle distanze prescritte.
Con sentenza 19.3.96, il pretore di Vipiteno - ritenuto che il deposito abusivo del letame costituisse una turbativa possessoria non comportante alcuna pretesa di diritti, ne' da parte dell'affittuario SS ne' da parte della RL AS;
che, pertanto, l'attrice avrebbe dovuto proporre azione possessoria e non petitoria;
che la convenuta non avesse cooperato all'apertura di finestre sul proprio immobile, ne' potesse risponderne in qualità di locatrice;
che, dunque, pur dovendosi riconoscere la legittimazione passiva della convenuta, non sussisteva, tuttavia, per l'attrice pregiudizio alcuno - respingeva la domanda della ditta OF AN & C. NC e compensava integralmente tra le parti le spese di lite. Avverso tale decisione la OF AN & C. NC proponeva gravame cui resisteva la RL AS PA.
Con sentenza 12.5.98, il tribunale di Bolzano - rilevato che, nelle more essendo sopravvenuti mutamenti delle situazioni di fatto denunziate per i quali era venuto meno l'interesse dell'appellante ad agire, onde dovevasi solo determinare la soccombenza virtuale ai fini delle spese;
che la RL AS non poteva esser considerata responsabile dell'abusivo deposito di letame effettuato dall'affittuario e non avesse mai fatto valere alcun diritto reale sul fondo di proprietà della OF AN NC;
che, pertanto, detto deposito era stato correttamente qualificato, dal giudice di prime cure, quale turbativa di fatto del possesso e non quale pretesa di diritto;
che l'appellata dovesse, invece, esser ritenuta responsabile in merito alle aperture di finestre essendo subentrata nella posizione del precedente proprietario a sua volta responsabile dell'operato dell'affittuario; che, tuttavia l'esame degli atti portasse ad escludere la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 949 CC, per i quali avrebbe potuto giustificarsi l'azione petitoria - dichiarava "cessato l'interesse ad agire" e condannava la OF AN & C. ER e IO MI NC alla rifusione di metà delle spese processuali in favore dell'appellata compensando il resto.
Avverso tale sentenza la OF AN & C. NC proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
Resisteva la RL AS PA con controricorso.
Entrambe le parti depositavano memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile.
Parte ricorrente ha, infatti, depositato con l'atto introduttivo una copia autentica in lingua tedesca della sentenza impugnata ma ha omesso di depositarne anche una copia autentica in lingua italiana tradotta dallo stesso ufficio, essendosi limitata ad allegare una traduzione informale cui seguono la dizione "Per l'esattezza della traduzione - avv. A. Wild" e la sottoscrizione del difensore della parte stessa.
Il che equivale all'omesso deposito della copia autentica in lingua italiana, in quanto non solo non sussiste alcuna norma che abiliti il difensore a certificare la correttezza delle traduzione di qualsivoglia atto prodotto nel giudizio, ma la copia de qua deve ex lege essere rilasciata dall'ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso la sentenza.
In vero, ai sensi dell'art. 20 del DPR 15.7.88 n. 574 nel processo che si svolga nella Regione Trentino - Alto Adige ciascuna parte ha la facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei rispettivi atti processuali e la lingua, così prescelta, rimane immutata per l'intero grado del giudizio;
il processo può essere monolingue se l'atto introduttivo e la comparsa di risposta sono redatti nella stessa lingua e bilingue in caso contrario e, mentre nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice vengono redatti nella lingua del processo, in quello bilingue sono redatti contestualmente nelle due lingue.
Gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali con sede fuori della Regione Trentino - Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti d'impugnazione, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione ex primo comma del successivo art. 25; diversamente, le sentenze ed i provvedimenti del giudice che devono essere depositati a cura di parte innanzi ad un giudice con sede fuori della Regione Trentino - Alto Adige, devono essere tradotti, ad istanza della parte stessa, in lingua italiana a cura e spese dell'ufficio ex secondo comma dello stesso art. 25.
Dal raffronto dei menzionati due commi dell'art. 25 risulta che, mentre gli atti processuali del fascicolo di ufficio devono essere tradotti e trasmessi dagli uffici giudiziari agli organi giurisdizionali che si trovino in Regioni diverse da quella Trentino - Alto Adige, la copia autentica della sentenza in lingua italiana deve essere depositata a tali organi direttamente dalla parte alla quale l'ufficio l'abbia a sua richiesta rilasciata. Pertanto, la parte che intenda proporre impugnazione ad un'autorità giudiziaria con sede fuori della Regione Trentino - Alto Adige deve chiedere all'ufficio cui appartiene il giudice che ha emanato la sentenza in lingua tedesca una copia autentica in lingua italiana della sentenza stessa e tale richiesta deve inoltrare tempestivamente per poter, poi, depositare la copia nel procedimento di grado superiore entro i termini e con le forme previsti dal codice di procedura civile. In questo tipo di processo, dunque, l'istanza si distingue da quella che deve essere presentata nei giudizi celebrati per intero in lingua italiana soltanto perché con essa si richiede anche la traduzione in italiano della decisione da impugnare redatta nella lingua straniera e l'ufficio al quale l'istanza è diretta deve, pertanto, attivarsi sia per la traduzione della sentenza, sia per rilascio d'una sua copia autentica in lingua italiana. L'aggiuntivo onere di proporre l'istanza di traduzione posto a carico della parte non esonera questa dal rispetto delle disposizioni del codice di procedura civile sul deposito degli atti nel giudizio d'impugnazione, onde, per quanto attiene in particolare al procedimento di cassazione, deve trovare applicazione l'art 369 del codice di rito per il quale, in una al ricorso, deve essere depositata, tra l'altro e sempre a pena d'improcedibilità, anche copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione.
Le conseguenze del mancato deposito della copia autentica in lingua italiana della sentenza impugnata sono, pertanto, le stesse che si verificano quando sia omesso il deposito della copia autentica delle decisioni emanate dai giudici la cui sede si trovi fuori del territorio della Regione Trentino - Alto Adige.
Il contrasto di giurisprudenza circa gli effetti di tale omissione - essendosi ritenuto in alcune decisioni che il mancato deposito della copia autentica in lingua italiana non determinasse l'improcedibilità del ricorso per cassazione ove tale copia si fosse trovata comunque nel fascicolo d'ufficio od in quello del controricorrente (Cass. 3277/84, 343/82, 3121/81, 5246/80, 1333/80, 10959/95), in altre che dall'omissione derivasse in ogni caso l'improcedibilità del ricorso, non potendosi attribuire alcun rilievo al deposito della copia stessa eseguito dal controricorrente od alla sua esistenza nel fascicolo d'ufficio (Cass. 7023/82, 3882/80, 125/1980) - è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 25.11.98 n. 11932, laddove si è ritenuto, in particolare, che l'indirizzo dal quale erano stati ammessi degli equipollenti al deposito (copia depositata dal controricorrente o esistente nel fascicolo di ufficio) non fosse condivisibile, in quanto in inconciliabile contrasto con il dettato dell'art. 369 CPC, dal quale è stabilita l'improcedibilità del ricorso, senz'alcuna eccezione, nel caso in cui la copia autentica della sentenza impugnata non sia depositata.
Nella specie, dunque, il richiamato insegnamento deve trovare integrale applicazione ed il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q.M.
LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessive L.
5.186.400 delle quali L.
5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2001