Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
Le somme "trattenute" dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e destinate a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo o per ogni altro atto o fatto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore) fanno parte integrante della retribuzione spettante al lavoratore come corrispettivo per la prestazione già resa; tali somme dunque non appartengono più al datore di lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria posto che esse hanno una destinazione precisa, non modificabile unilateralmente in maniera lecita ma vincolata ad un versamento da effettuare entro un termine previsto a garanzia del terzo e del lavoratore. Ne deriva che commette il reato di appropriazione indebita il datore che scientemente lascia trascorrere il termine per il versamento, manifestando così la volontà di appropriarsi di una somma non sua e di cui solo provvisoriamente dispone. (Fattispecie relativa ad omesso versamento di contributi in favore della "Nuova Cassa Edile")
Commentario • 1
- 1. Cessione quota, retribuzione, omesso versamento, appropriazione indebitaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 5785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5785 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LA CAVA Presidente del 11.2.1999
1. Dott. CARLO DAPELO Consigliere SENTENZA
2. " PIETRO IR " N.249
3 " MASSIMO ODDO " REGISTRO GENERALE
4. " GIUSEPPE FALCONE " N.43086/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da P.G. presso la Corte di Appello di Trieste avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trieste, Prima Sezione Penale, il 17.6.1998 nei confronti di NT NC Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuseppe Falcone
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Osserva in fatto e in diritto
Con sentenza emessa il 23-11-1993 il Pretore di Trieste condannava NT NC alla pena di mesi tre di reclusione e lire 1.000.000 di multa, con concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la continuazione per il reato di appropriazione indebita di lire 12.000.000 per omesso versamento di contributi alla Nuova Cassa Edile.
Con sentenza del 17.6.1998 la Corte, di Appello di Trieste, in totale riforma, assolveva il NT perché il fatto non sussiste. Avverso, tale provvedimento ha proposto ricorso il P.G, sostenendo l'erronea applicazione della legge penale sul presupposto che il reato di appropriazione indebita deve essere configurato allorché il datore di lavoro trattiene per sè somme che doveva versare terzi a terzi per conto del lavoratore, in virtù di un contratto collettivo, defalcate, dalle retribuzioni corrisposte.
Il ricorso e fondato e merita accoglimento.
La Corte di Appello ha ritenuto non ravvisabile la fattispecie di appropriazione indebita poiché ... "le somme trattenute dal datore di lavoro, all'atto della corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, quale quota per contributi imposti, dalla contrattazione collettiva da versare per conto di costoro, non sono entrate, ne' entreranno mai nella disponibilità dei lavoratori che peraltro rimangono sostanzialmente estranei all'obbligazione contributiva gravante esclusivamente, sul loro debitore. Questi, pertanto, operando la ritenuta, trattiene denaro che è solo di spettanza del lavoratore, ma che non appartiene allo stesso, sicché manca completamente il, presupposto materiale previsto, e punito, dall'art.646 C.P.". Questa impostazione non può essere condivisa poiché somme "trattenute" dal datore di lavoro della busta paga e destinate a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo, o per ogni altro atto o fatto idoneo a far sorgere, nello stesso datore un obbligo giuridico a versare per conto del lavoratore) fanno parte integrante della retribuzione, appartenente al lavoratore corrispettivo per la prestazione già resa. Tali somme non appartengono più al datore di lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria, posto che esse hanno una destinazione ben precisa, di sicuro non modificabile unilateralmente maniera lecita ma vincolata ad un versamento da effettuare entro un termine previsto a garanzia del terzo e del lavoratore. Gli obblighi di versamento gravanti sul datore negli ultimi anni sono aumentati e sono stati rafforzati anche con la sanzione penale proprio perché si è posta la necessità che per alcuni rapporti obbligatori si tenda ad una attuazione più puntuale, più semplice, più tempestiva e anche più sicura. Basti pensare alla ipotesi di reato prevista e punita, dall'art.2 1.n.516/1982 in tema di messo versamento delle ritenute operate dal sostituto d'imposta (tale norma punisce, sia pure a titolo di reato contravvenzionale, addirittura l'omesso versamento di ritenute che il sostituto avrebbe dovuto operare obbligatoriamente);.alla ipotesi, prevista in tema di omesso versamento di ritenute, previdenziali dall'art. 2 D.L. n. 463/1983 (e vi è giurisprudenza prevalente di questa Corte che ritiene penalmente rilevante l'omesso versamento anche nel caso di mancata corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, purché vi sia stata una prestazione lavorativa, come emerge da Cass.sez.III 16.11.1994, Cagna, in Cass.Pen.1996, pag.1594, n.946).
Nella specie, l'obbligo di versamento discende, come si legge nella sentenza impugnata, dalla contrattazione collettiva;
ha natura privatistica e sorge nel momento in cui la retribuzione viene corrisposta al lavoratore, e non è modificabile unilateralmente in maniera lecita, sicché commette appropriazione indebita il datore che scientemente lascia trascorrere il termine per il versamento, manifestando così la volontà di appropriarsi di una somma non sua, di cui ha una disponibilità precaria. Il datore di lavoro è un mandatario per contratto collettivo ed in tale qualità commette il reato ali che trattasi.
Da ciò consegue l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e la necessità del rinvio per nuovo esame sulla base del principio testè formulato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Trieste.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Penale, il 11 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999