Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 5785
CASS
Sentenza 11 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le somme "trattenute" dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e destinate a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo o per ogni altro atto o fatto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore) fanno parte integrante della retribuzione spettante al lavoratore come corrispettivo per la prestazione già resa; tali somme dunque non appartengono più al datore di lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria posto che esse hanno una destinazione precisa, non modificabile unilateralmente in maniera lecita ma vincolata ad un versamento da effettuare entro un termine previsto a garanzia del terzo e del lavoratore. Ne deriva che commette il reato di appropriazione indebita il datore che scientemente lascia trascorrere il termine per il versamento, manifestando così la volontà di appropriarsi di una somma non sua e di cui solo provvisoriamente dispone. (Fattispecie relativa ad omesso versamento di contributi in favore della "Nuova Cassa Edile")

Commentario1

  • 1Cessione quota, retribuzione, omesso versamento, appropriazione indebitaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/1999, n. 5785
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5785
Data del deposito : 11 febbraio 1999

Testo completo