Articolo 447 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 447.
(Soppressione delle controstallie di caricazione).

Spirato il termine di stallia di caricazione senza che, per causa imputabile al caricatore, sia stata imbarcata una quantita' di merce sufficiente per garantire quanto e' da lui dovuto al vettore, il comandante non e' tenuto ad attendere il decorso del termine di controstallia se non gli venga fornita idonea cauzione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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