Sentenza 19 marzo 2009
Massime • 1
In materia di disciplina della pesca, la detenzione e il commercio di esemplari di pesci inferiori alle dimensioni legali integrano il reato di cui all'art. 15 lett. c) e 24 L. n. 963 del 1965, atteso che il D.M. 21 aprile 1983, che ha modificato il regolamento per l'esecuzione della citata legge, consentendo una tolleranza di novellame del dieci per cento sul totale catturato, è in contrasto con il Regolamento CE n. 1626 del 1994, che vieta la detenzione del novellame.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2009, n. 17847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17847 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/03/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 653
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 40505/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Mellia Vincenzo, difensore di fiducia di LI VA, n. a Acireale il 18.2.1981;
avverso la sentenza in data 10.4.2008 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, con la quale venne condannato alla pena di Euro 400,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui alla L.14 luglio 1965, n. 963, art. 15, comma 1, lett. c), e art. 24.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha - concluso per il rigetto dei ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, ha affermato la colpevolezza di LI VA in ordine del reato di cui alla L. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, comma 1, lett. c), e art. 24, ascrittogli per avere trasportato e detenuto per la vendita novellame, costituito da Kg. 50 di pesce spada.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione della sentenza. Si osserva che il giudice di merito ha ritenuto inconferente la fattura prodotta dalla difesa dell'imputato, attestante l'acquisto di pesce spada, affermando che la predetta fattura riguardava un acquisto di pesce effettuato il 20.3.2005 e, pertanto, non era riferibile al pesce rinvenuto nell'auto dell'imputato il successivo giorno 21 marzo.
Si deduce, quindi, che la valutazione della citata prova documentale è del tutto apodittica, in quanto non esplicita le ragioni per le quali la prova è stata ritenuta non pertinente, ed illogica, in quanto il lasso di tempo che intercorre tra la data della fattura e l'accertamento della detenzione del pesce spada da parte dell'imputato dimostra l'esistenza della correlazione esistente tra gli stessi.
Si osserva, poi, con riferimento a detta fattura che la stessa attestava l'acquisto di 620 kg di pesce spada da parte del LI e che, conseguentemente, il quantitativo di novellame sequestrato non supera il limite di tolleranza del 10% sul pescato stabilito dal Regolamento di esecuzione della legge sulla pesca di cui al D.P.R. n.1639 del 1968. Si osserva inoltre che le disposizioni di cui all'art. 91 di detto Regolamento sono state ritenute compatibili con quelle del regolamento 162671994/CE, che vieta la pesca e la detenzione di novellame.
Il ricorso non è fondato.
Secondo l'indirizzo interpretativo più recente, ma ormai consolidato, di questa Suprema Corte, "in materia di disciplina della pesca, la detenzione ed il commercio di esemplari di pesci inferiori alle dimensioni legali integrano il reato di cui alla L. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. c) e art. 24, atteso che il D.M. 21 aprile 1983, che ha modificato il regolamento per l'esecuzione della citata L. n. 963, consentendo una tolleranza di novellame del dieci per cento sul totale catturato, è in contrasto con il Regolamento CE 17 giugno 1994 n. 1626, che vieta la detenzione del novellame". (sez.
3^, 12.2.2007 n. 5750, Filippo;
sez. 3^, 4.4.2007 n. 13751). Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal citato, più recente, indirizzo interpretativo della Suprema Corte, considerato che i Regolamenti CE, a differenza delle Direttive, sono immediatamente esecutivi nei paesi membri della Comunità Europea e il citato Regolamento CE 17 giugno 1994 n. 1626, nel vietare la pesca del novellame, non prevede alcun limite di tolleranza per la pesca o detenzione del pesce con le indicate caratteristiche. L'applicazione del riportato indirizzo interpretativo, che peraltro si discosta dal precedente diverso orientamento di questa Corte sul punto, rende inconferente il motivo di gravame, con il quale si denuncia un vizio di motivazione della sentenza in ordine all'accertamento del mancato superamento del limite di tolleranza del dieci per cento del pescato, in quanto va esclusa l'operatività di detto limite per le esposte ragioni.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 19 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2009