Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2017, n. 18522
CASS
Sentenza 7 marzo 2017

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 665 cod. proc. pen., per asserita violazione degli artt. 3, 10, 24, 25 e 104 della Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione di una incompatibilità del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta esecutiva a fungere da giudice dell'esecuzione della medesima, anche quando nella fase esecutiva si debba procedere a riesaminare il merito dei fatti; ciò in quanto non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può configurarsi alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi "in executivis".

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma primo, cod. proc. pen., per asserita violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost., 6 CEDU) e dei principi del giusto processso (art. 111 Cost.), nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale, poichè, quanto all'art. 6 CEDU, ne è esclusa l'applicabilità ai procedimenti o subprocedimenti incidentali e, quanto all'art. 111 Cost., rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di ricusazione presentata in relazione ad un procedimento per incidente di esecuzione).

Commentari3

  • 1Art. 74 - Giudice dell’esecuzione
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 665 - Giudice competente
    https://www.filodiritto.com/

  • 3La ricusazione
    Valeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 30 luglio 2019

    di Valeria Zeppilli - Istituto di diritto processuale, sia civile che penale, la ricusazione consente ad una parte di chiedere di sostituire un giudice in un determinato processo. Vediamo bene cos'è, quando può essere ricusato un giudice e come si estrinseca l'istituto nel rito civile e penale: Cos'è la ricusazione La ricusazione nel processo civile Ipotesi di ricusazione nel processo civile Come domandare la ricusazione nel processo civile La sospensione del processo per ricusazione La ricusazione nel processo penale Ipotesi di ricusazione nel processo penale Come si chiede la ricusazione nel processo penale La giurisprudenza sulla ricusazione del giudice Cos'è la ricusazione [Torna su] …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2017, n. 18522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18522
Data del deposito : 7 marzo 2017

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