Sentenza 4 giugno 2014
Massime • 1
L'istituto dell'incompatibilità opera solo nell'ambito del giudizio di cognizione, sicchè non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può sussistere alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi in "executivis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2014, n. 32843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32843 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/06/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 1765
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 50056/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG MA N. IL 12/11/1953;
avverso l'ordinanza n. 39/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 29/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. Gaeta Pietro, per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 29.10.2013 la Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile la ricusazione proposta da CO AR nei confronti dei magistrati dr. Luca Luigi e dr. Ruocco Alfredo, addetti alla stessa Corte, componenti della Corte d'assise d'appello, sezione seconda, chiamata a decidere, in funzione di giudice dell'esecuzione, su un'istanza proposta dal CO ex art. 671 c.p.p.. Il ricusante aveva dedotto che i predetti Magistrati erano incompatibili a decidere la sua istanza in quanto si erano già espressi sullo stesso tema in precedenti provvedimenti a suo carico. Rilevava peraltro detta Corte, a fondamento della decisione, che non sussisteva la dedotta incompatibilità funzionale - del resto sollevata in difetto di riferimenti normativi che la sostenessero - trattandosi di procedimento di esecuzione.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto proponente che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando - in sintesi - nei seguenti termini: sussisteva la proposta incompatibilità, posto che gli stessi magistrati avevano già deciso precedenti analoghe richieste di esso ricorrente, sempre volte ad ottenere la continuazione in sede esecutiva. Sussistevano anche le condizioni per spostare il procedimento esecutivo a Perugia ex art. 11 c.p.p. (con riferimento all'art. 45 c.p.p.). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
2. La Corte d'appello di Roma, invero, ha del tutto correttamente deciso la ricusazione proposta dal CO, dichiarandola inammissibile, attenendosi ai parametri normativi ed alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo i principi sempre statuiti in materia (cfr., tra le tante del tutto conformi, Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 6621 in data 23.01.2008, Rv. 239367, MO : "L'istituto dell'incompatibilità opera solo nell'ambito del giudizio di cognizione, sicché non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può sussistere alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi in executivis"). Tale condivisa giurisprudenza si rendeva ineludibile nella concreta fattispecie, atteso che l'istanza del CO - richiesta ex art. 671 c.p.p. - ineriva proprio la fase esecutiva.
Nel ricorso è dato leggere anche uno spunto motivazionale, con riferimento agli artt. 11 e 45 c.p.p., assolutamente non pertinente alla presente procedura e comunque non esaminabile in questa sede (v. art. 46 c.p.p.).
3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014