Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2014, n. 32843
CASS
Sentenza 4 giugno 2014

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L'istituto dell'incompatibilità opera solo nell'ambito del giudizio di cognizione, sicchè non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può sussistere alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi in "executivis".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2014, n. 32843
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32843
    Data del deposito : 4 giugno 2014

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