Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2013, n. 44713
CASS
Sentenza 8 ottobre 2013

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È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma primo, cod. proc. pen., per asserita violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale, poichè l'art. 6 CEDU non riguarda i procedimenti o subprocedimenti incidentali e l'art. 111 Cost. rimette all'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa.

L'assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un'altra attiene non alla giurisdizione ma alla competenza interna; ne consegue che sulla dichiarazione di ricusazione intervenuta in un procedimento penale possono decidere magistrati appartenenti ad una sezione civile della stessa corte d'appello.

Commentario1

  • 1Art. 40 - Competenza a decidere sulla ricusazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2013, n. 44713
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44713
Data del deposito : 8 ottobre 2013

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