Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 2
È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma primo, cod. proc. pen., per asserita violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale, poichè l'art. 6 CEDU non riguarda i procedimenti o subprocedimenti incidentali e l'art. 111 Cost. rimette all'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa.
L'assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un'altra attiene non alla giurisdizione ma alla competenza interna; ne consegue che sulla dichiarazione di ricusazione intervenuta in un procedimento penale possono decidere magistrati appartenenti ad una sezione civile della stessa corte d'appello.
Commentario • 1
- 1. Art. 40 - Competenza a decidere sulla ricusazionehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2013, n. 44713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44713 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 08/10/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1433
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 1267/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA SA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 21/11/2012 della Corte d'appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. SA TA propone ricorso avverso l'ordinanza del 21 novembre 2012 della Corte d'appello di Cagliari con la quale è stata ritenuta inammissibile la ricusazione proposta dall'odierno impugnante nei confronti del Gip di quel Tribunale.
Con il primo motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione. In particolare si ravvisa difetto di giurisdizione per essere stata decisa dalla sezione civile della Corte l'istanza di ricusazione formulata nei confronti del Gip, situazione che si assume abbia prodotto l'inesistenza del provvedimento. Sulla base del medesimo rilievo in fatto si eccepisce difetto di competenza funzionale. Si assume inoltre l'illegittimità delle tabelle organizzative, evocate dalla Corte di merito per escludere la fondatezza dell'eccezione al riguardo in quella sede, e la conseguente doverosa loro disapplicazione.
2. Con il secondo motivo si contestano analoghi vizi richiamandosi a quanto già eccepito nel grado di merito sulla pretesa incostituzionalità dell'art. 40 cod. proc. pen., ove non è prevista la partecipazione di giudici non togati ai collegi che decidono sulla ricusazione, al fine di evitare l'esercizio di una giurisdizione domestica;
in argomento si deduce il difetto di motivazione sulla confutazione dell'eccezione formulata.
3. Con ulteriore motivo si eccepiscono i medesimi vizi, effetto della circostanza che la decisione sull'istanza sia stata presa in camera di consiglio non partecipata, in violazione dei principi di cui all'art. 111 Cost. modalità che, secondo la tesi del ricorrente, avrebbe comportato l'abrogazione della disciplina di cui all'art. 41 cod. proc. pen. argomentazione sulla quale nulla è stato dedotto in senso contrario nella motivazione.
Inoltre si ravvisa vizio procedurale nella parte in cui la Corte ha ritenuto di acquisire informazioni presso il giudice ricusato, ai sensi dell'art. 41 c.p.p., comma 3 al di fuori della disciplina prevista per la comparizione camerale, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., così di fatto escludendo l'interessato dalla cognizione e dalla controdeduzione su quanto da questi relazionato. Si rileva inoltre che la Corte, nel valutare le doglianze espresse a fondamento dell'istanza di ricusazione quali altrettanti motivi di impugnazione, ha svolto un giudizio di merito non consentito nell'ambito del procedimento de plano seguito;
ad illustrazione di tale motivo si enunciano tutte le anomalie decisionali del giudice ricusato che, in forza di giurisprudenza di questa Corte, legittimerebbero l'iniziativa assunta.
4. Si deduce ulteriormente violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata sottoposizione delle questioni attinenti alla compatibilità delle disposizioni interne al diritto comunitario, con riferimento alle tre eccezioni in rito formulate, prospettazione rispetto alla quale la Corte non ha espresso alcuna motivazione.
Si sollecita da ultimo la rimessione del procedimento alle Sezioni unite di questa Corte.
5. L'interessato personalmente ha depositato memoria con la quale chiede che sia revocata la nomina del difensore d'ufficio effettuata in correlazione con la fissazione della camera di consiglio dinanzi a questa Corte, per la possibilità dell'interessato di difendersi da solo, in applicazione dei principi di cui all'art. 6 CEDU, anche in ragione di quanto previsto nella L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 e la conseguente fissazione di nuova camera di consiglio per la trattazione.
Nel contrastare la requisitoria del P.g. si richiamano gli elementi di fondatezza dei propri rilievi, in punto di competenza funzionale del giudice togato, sottolineando in fatto l'elevato numero di rigetti delle istanze di ricusazione proposte dall'interessato nel corso della sua attività, che si ritiene sintomo di inefficacia della cd. giurisdizione domestica.
Si insiste sulla ritenuta assenza di giurisdizione del giudice civile a valutare l'istanza di ricusazione di un giudice penale, sulla violazione del principio del contraddittorio, il cui rispetto è imposto, oltre che dalla norma di cui all'art. 111 Cost. anche, nel caso specifico, dalla consultazione del giudice ricusato;
le argomentazioni svolte sul punto sono rimaste prive di confutazione, anche in merito all'eccezione di mancanza di motivazione sulle specifiche richieste rivolte al giudice nell'istanza di ricusazione, unitamente alla sollecitazione alla rimessione delle questioni sollevate alla Corte di giustizia Europea, istanza che non ha ottenuto risposta nel provvedimento impugnato.
6. Con ulteriore memoria depositata il 07/06/2013 l'interessato ha reiterato le sue difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Si deve rilevare infatti che nell'impugnazione proposta, in luogo che contrastare le specifiche deduzioni in fatto ed in diritto contenute nell'ordinanza d'inammissibilità impugnata, tali argomentazioni sono semplicemente riproposte, senza confrontarsi con quanto articolatamente dedotto in argomento dal giudice di merito, al punto che il gravame, in luogo che essere rivolto al contenuto dell'atto impugnato, oggetto esclusivo dell'impugnazione in sede di legittimità, è volta a sollecitare una difforme deduzione di merito, preclusa in questa fase.
Preliminarmente deve escludersi che la suddivisione di competenze interne tra giudice civile e giudice penale possa riguardare, come mostra di ritenere l'istante, un riparto di giurisdizione. Come statuito dall'art. 1 cod. proc. pen. la giurisdizione penale è esercitata dai giudici a ciò assegnati sulla base dell'ordinamento giudiziario R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e quest'ultimo prevede al suo art. 7 bis che la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, e la destinazione dei singoli magistrati ad esse avvenga sulla base di Deliberazioni del CSM, oltre a prescrivere una scansione triennale di tale programma organizzativo. Il riparto interno degli affari tra le sezioni che trattano diverse materie ha natura meramente organizzativa e la sua legittimità è subordinata solo alla condizione, ricorrente nella specie, della predeterminazione.
Per completezza si rileva che, anche nell'ipotesi di erronea assegnazione di un procedimento a sezione non designata tabellarmente, esclusa per quanto detto qualsiasi possibilità di configurazione del dedotto difetto di giurisdizione, ciò non incide sulla validità del provvedimento emesso, potendo tale ipotetica violazione assumere rilievo solo per interventi di natura disciplinare, secondo quanto specificamente statuito dall'art. 7 bis, comma 1, ultima parte cit., dall'art. 33 cod. proc. pen. ed univocamente ritenuto in giurisprudenza (da ultimo, per tutte Sez. 3, Sentenza n. 4841 del 18/07/2012, dep. 31/01/2013, Mocanu Sticlaru, Rv. 254406); peraltro l'erroneità dell'assegnazione, sulla base della previsione tabellare, esclusa in fatto dalla Corte d'appello, non costituisce oggetto di specifica contestazione nel ricorso, ove si pone un problema di compatibilità astratta, che non contesta l'osservanza nella specie delle disposizioni tabellari previste. Le allegazione contenuto in ricorso sul punto si limitato a reiterare una indimostrata impermeabilità delle funzioni civili rispetto a quelle penali, che non risulta fissata da alcuna disposizione di legge, ed è invece contraddetta dalle disposizioni richiamate. Infondato è anche il rilievo dell'incompetenza per materia del giudice civile, eccepita ai sensi dell'art. 21 c.p.p., comma 1 che richiama la mancata osservanza del riparto interno della competenza penale, come disciplinata dall'art. 5 e segg. cod. proc. pen. disposizione che prescinde del tutto dal riparto interno degli affari per sezioni, e non può in alcun modo riferirsi ai sub procedimenti, quali quello della ricusazione, in relazione al quale la competenza funzionale è fissata in via autonoma dall'art. 40 cod. proc. pen., ove si richiama la necessità che a decidere sia una sezione della Corte d'appello in cui presta la sua attività il giudice ricusato, senza precisare che sia quella che si occupa degli affari della stessa natura di quelli seguiti dal giudice ricusato. Per l'effetto, non sussiste la violazione delle norme cogenti fissate dalla norma penale, in relazione alla quale potrebbe considerarsi l'illegittimità delle tabelle, legittimandone quindi la disapplicazione;
la mancata argomentazione specifica su tale deduzione, denunciata dal ricorrente, non è idonea a viziare il provvedimento impugnato, essendosi chiarito da questa Corte, nella più autorevole composizione (Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011, dep. 10/01/2012, imp. Rossi, Rv. 251496), che quel che rileva nella valutazione delle eccezioni procedurali è la correttezza della decisione, non la completezza della sua giustificazione, argomento imprescindibile sulla valutazione degli elementi di fatto, che è specificamente rimessa alla competenza del giudice di merito, con il risultato che, ove sia corretta la decisione, è del tutto irrilevante la mancata illustrazione della decisione. La correttezza valutativa, per quanto detto, in questa sede non può che essere confermata.
3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento all'eccepita incostituzionalità della previsione normativa che attribuisce la cognizione dell'istanza di ricusazione a giudici togati, in luogo che a collegi composti anche da rappresentati dei cittadini. Le contestazioni svolte sul punto della decisione non fanno che reiterare osservazioni personali sulla maggiore attendibilità di un giudizio attribuito ad un organo non interamente composto da magistrati professionali, omettendo la doverosa indicazione delle norme della Carta Costituzionale che si assumono violate dalla normativa vigente, laddove nel senso della piena legittimità della previsione è sufficiente richiamare il principio generale sancito dall'art. 102 Cost. che rimette alla legge di individuare specificamente i casi in cui sia prevista la partecipazione di cittadini all'amministrazione della giustizia, tra i quali, all'evidenza, non è inclusa la previsione dei giudizi sulla ricusazione.
La valutazione che è posta alla base del rilievo non è che un'osservazione fondata su considerazioni personali, prive di aggancio con principi costituzionali,genericamente evocati, per sostenere la sollecitata pronuncia di incostituzionalità. Quanto all'eccepito difetto di argomentazione al riguardo, non possono che richiamarsi i principi citati in precedenza, a giustificazione dell'irrilevanza di tale aspetto.
4. Non sussiste alcuna violazione di legge nella mancata fissazione dell'udienza camerale per la trattazione dell'istanza di ricusazione, poiché la Corte di merito è pervenuta alla valutazione di sua manifesta inammissibilità provvedendo all'emissione dell'ordinanza de plano. Tale procedimento, previsto dall'art. 41 c.p.p., comma 1, non può ritenersi contrastante con il principio costituzionale del contraddittorio, in quanto la previsione di cui all'art. 111 Cost. riguarda in generale il processo, e la formazione della prova nel procedimento penale, non qualsiasi sub procedimento, per i quali è spesso prevista, sia in sede civile che penale, la decisione inaudita altera parte, ove vi siano ragioni legittimanti tale procedimento, previsione che si concilia con l'ulteriore valore costituzionale della durata ragionevole dei procedimenti.
Per completezza si osserva che il precedente delle sezioni civili di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006, Rv. 585538) evocato dall'interessato a sostegno della ritenuta illegittimità di qualsiasi procedimento che non si svolga alla presenza delle parti, contiene una letterale smentita dell'assunto in fatto che dovrebbe sostenere, poiché opera un riferimento alla necessità che nel procedimento civile la parte sia posta in condizioni di munirsi di nuovo difensore nell'ipotesi di decesso del suo professionista di fiducia, chiarendo in ogni caso la legittimità dell'udienza tenutasi successivamente alla comunicazione ove non si provveda all'indicazione del nuovo difensore, indicazione in diritto ben diversa dalla pretesa abrogazione implicita delle norme, penali e civili, che non prevedano la comparizione delle parti, caldeggiata dal ricorrente.
Risulta già chiarita da un precedente specifico di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 8808 del 18/02/2010, dep. 04/03/2010, imp. Di Ilio, Rv. 246455) la manifesta infondatezza di una pretesa applicazione del diritto al contraddittorio, per i sub procedimenti incidentali, non potendo le disposizioni della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, e della Carta Costituzionale, evocate dall'istante, ritenersi di applicazione generale poiché, "quanto all'art. 6 CEDU, ne è esclusa l'applicabilità ai procedimenti o subprocedimenti incidentali e, quanto all'art. 111 Cost., rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa".
5. Fondata in fatto, ma irrilevante in diritto, risulta l'eccepita violazione della disposizione di cui all'art. 41 c.p.p., comma 3 poiché effettivamente risulta che il collegio abbia richiesto informazioni al giudice ricusato, secondo il procedimento previsto dall'art. 53 cod. proc. civ. non applicabile nella procedura svolta nel concreto, che doveva attenersi a quanto dettato dagli artt. 40 e segg cod. proc. pen.. Tuttavia nel concreto il magistrato richiesto ha dichiarato di non avere alcuna osservazione da svolgere in merito all'istanza trasmessagli, così non formulando alcuna argomentazione che in linea astratta potesse richiedere un accertamento in contraddittorio, sicché l'irrituale sollecitazione all'esposizione di circostanze sull'istanza non ha avuto alcuni potenziale incidenza nella valutazione degli elementi di fatto, poiché nessuna chiave di lettura personale è stata offerta dal magistrato consultato. Conseguentemente la pretesa violazione del diritto al contraddittorio risulta nel concreto insussistente, sulla base di una valutazione di fatto, che la Corte territoriale ha svolto correttamente.
6. Le osservazioni richiamate dall'interessato a sostegno della pretesa inimicizia grave del giudice dei suoi confronti risultano estranee all'ambito della cognizione del subprocedimento, poiché la condizione di fatto legittimante è argomentata in ragione di pretese violazioni di natura processuale, tutt'altro che evidenti, i cui effetti sono suscettibili di eliminazione con gli ordinari rimedi di impugnazione, e costituiscono aspetti interni al processo, mentre i motivi che legislativamente fondano l'istanza di ricusazione rimandano tutti ad eventi esterni al procedimento in corso di natura personale, di cui eventuali anomalie processuali conclamate non siano che la dimostrazione (sullo specifico aspetto, pacifico, da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 45512 del 14/12/2010, dep. 27/12/2010 imp. Lucarelli, Rv. 248958).
L'ambito di prospettabilità descritta non risulta neppure astrattamente evocato dal ricorrente, mentre i provvedimenti anomali segnalati, oltre che non essere rivelatori di alcunché, per tale difetto di allegazione, non risultano affetti da quella palese abnormità idonea a rivelare una formazione patologica del convincimento del giudice, e suscettibile di segnalare una valutazione preconcetta nei confronti dell'interessato. È dato rilevare in senso contrario, che la fondatezza delle richieste formulate dall'istante è quanto meno oggetto di un non univoco riconoscimento, il che per ciò solo esclude le decisioni assunte dalle caratteristiche della anormalità, rilevante nel senso sopra richiamato.
7. Analoga conclusione di manifesta infondatezza deve esprimersi riguardo all'eccepita mancanza di motivazione sul rigetto della sollecitazione di inviare gli atti alla Corte di giustizia europea, per incompatibilità delle norme in materia rispetto ai principi dettati dalle norme europee, attesa la genericità della deduzione con la quale non viene individuata la disposizione specifica, rispetto ai quali dovrebbe profilarsi il dedotto contrasto. Anche sotto tale profilo, in forza del principio già espresso, la correttezza della decisione presa in argomento, esclude la rilevanza, al fine della validità del provvedimento, dell'argomentazione al riguardo.
8. Manifestamente infondata è altresì la richiesta di revoca della nomina del difensore di ufficio, ed il rivendicato diritto di difendersi da solo, poiché la disposizione di cu all'art. 6 della Cedu, evocata dall'interessato, non preclude una diversa regolamentazione di diritto interno, ove questa sia giustificata dalla necessità di garantire una corretta amministrazione della giustizia. Nel processo penale italiano l'obbligo della difesa tecnica, sancito dagli artt. 96 e 97 cod. proc. pen., esclude che le parti, anche se abilitate all'esercizio della funzione di avvocato possano difendersi da sole e tale principio, come già chiarito da una pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 188 del 1980), cui era stata rimessa la valutazione della compatibilità con i principi costituzionali, come integrati dalle norme pattizie nella Cedu, si è già espressa escludendo un contrasto dedotto, richiamando inoltre quanto espressamente disposto dalla la Commissione Europea dei diritti dell'uomo in argomento, che ha avuto modo di affermare che il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai Tribunali (ric. 722/60) e che in essa non è contenuto l'obbligo di garantire l'accesso degli imputati ai Tribunali di ultima istanza, non opponendosi alcun ostacolo ad una diversa regolamentazione, ove volta ad assicurare una buona amministrazione della giustizia (Ric. 727/60). Al di là della valutazione specifica di congruità della sopravvivenza di tal principio anche in procedimenti nei quali l'interessato rischia solo la comminatoria di un'ammenda, e rispetto ai quali difficilmente può profilarsi un coinvolgimelo emotivo che suggerisca la presenza di una valutazione terza che può costituire oggetto di analisi de iure condendo, resta principio processualmente ineludibile, al fine della validità del procedimento, la necessità di garantire anche la difesa tecnica in tutte le fasi del procedimento, posto che la sua mancata previsione potrebbe condurre attualmente ad un accertamento di nullità dello stesso ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), situazione che esclude la fondatezza dell'istanza svolta dalla parte.
9 il rigetto del ricorso impone la condanna dell'interessato al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013