Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/06/2002, n. 7983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7983 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
LE 0 7 983/ 02 REPUBBLICA IT BULL TE SUPREMA DI CASSAZIONE LA Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BALDASSARRE- Primo Presidente f.f. R.G.N. 7420/01 Dott. Vincenzo IANNIRUBERTO- Presidente di sezione- Cron. 22000 Dott. Giuseppe Rep.Consigliere Dott. Antonio VELLA Consigliere Ud. 14/02/02 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Dott. Ugo VITRONE - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere Dott. Federico ROSELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, dell'avvocato CHIARA RICCI,presso lo studio (DELEGAZIONE ROMANA DELLA REGIONE PUGLIA), rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LIBERTI, CIPRIANI, giusta delega a margine del GIUSEPPE 2002 ricorso;
ricorrente 224 -1-
contro
MA AN, domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONARDO GOFFREDO, MARIA TERESA NICO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 575/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 13/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli avvocati Giuseppe CIPRIANI, Maria LIBERTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo di ricorso, rimessione atti al Primo Presidente. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 20 maggio 1999 EL Masi conveniva davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo cui sostenevano avere diritto in relazione ai danni subiti a seguito delle avversità atmosferiche del 1987, a seguito dell'esaurimento del relativo procedimento amministrativo ad opera degli enti all'uopo delegati. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo configurabile solo un interesse alla legittimo e non un diritto soggettivo corresponsione della indennità in questione. Con sentenza in data 13 marzo 2000 il Giudice di pace di Bari accoglieva la domanda, disattendendo giurisdizione con la l'eccezione di difetto di seguente motivazione: anche laddove l'attività dell'amministrazione, 11 all'elargizione di un beneficio, sia volta connotata da un certo grado di discrezionalità, il privato beneficiario acquista ugualmente un diritto п soggettivo (e, correlativamente, l'amministrazione un'obbligazione) una volta che sia intervenuto l'atto amministrativo attributivo del beneficio stesso. 3 La legge regionale pugliese n. 19/79, come modificata dalla legge n. 38/82, prevede le condizioni di cui è subordinata la concessione indennità per calamità atmosferiche della e stabilisce analiticamente i criteri oggettivi di commisurazione del beneficio, escludendo, in entrambi i complessi di disposizioni, apprezzabili discrezionalità per l'amministrazionemargini di procedente. Va, inoltre, osservato che il procedimento di assegnazione del beneficio prevede che, dopo l'istruttoria, gli Enti delegati ex lege dalla Regione, individuino i singoli beneficiari, con la loro spettante, emisura dell'indennità a trasmettano il relativo elenco alla Regione per la delibera dell'organo di governo collegiale di accreditamento delle somme occorrenti. Può dunque sostenersi che il momento determinante per il riconoscimento del diritto dell'imprenditore agricolo alla indennità si verifica con la formazione, da parte degli Enti delegati, dell'elenco dei beneficiari e la determinazione degli importi di denaro а ciascuno spettanti, к ovvero in quello proceduralmente connesSO della ricezione dell'elenco da parte dell'Ente delegante per gli atti della provvista finanziaria in favore del delegato, incaricato al pagamento. 4 Va comunque ricordato che la questione è stata, in tal senso, definitivamente risolta con sentenza n. 11212/98 della Suprema Corte di cassazione. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con quattro motivi. Resiste con controricorso EL Masi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che la normativa statale e regionale in materia prevede non un diritto soggettivo a provvidenze in caso di calamità atmosferiche, ma la semplice possibilità della concessione di tali provvidenze;
il che significa che i potenziali beneficiari delle stesse non sono titolari di una posizione soggettiva tutelabile davanti alla autorità giudiziaria. Il motivo è infondato. Nella specie, infatti, non si discute se i soggetti danneggiati da calamità atmosferiche siano senz'altro titolari di un diritto soggettivo alle provvidenze previste dalla normativa in materia, ma della diversa questione se il diritto soggettivo M sia ricollegabile ad un provvedimento amministrativo emesso a seguito della attivazione (discrezionale) dell'apposito procedimento. Con il secondo motivo del ricorso la Regione 5 Puglia deduce che, anche volendo ammettere che l'attuale resistente fosse titolare di una soggettiva posizione tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, in base ai principi elaborati da questa S.C., in mancanza di un provvedimento (in ordine alla cui emanazione la competenza esclusiva spetterebbe ad essa Regione Puglia) attributivo delle provvidenze per cui è causa, si tratterebbe di un interesse legittimo, da far valere davanti al giudice amministrativo. Il motivo è infondato. Con riferimento ad identica controversia, infatti, questa S.C. ha avuto occasione di affermare, con sentenza 24 gennaio 2002 n. 802: "In tema di misure volte a fronteggiare i danni causati da eccezionali calamità atmosferiche ai sensi della legge della Regione Puglia 11 aprile 1979, n. 11 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge regionale 10 dicembre 1982, n. 38), il procedimento amministrativo per l'attribuzione dell'indennità in favore del privato richiedente, con la conseguente nascita del diritto soggettivo, si esaurisce con l'adozione M del provvedimento da parte della Provincia, atteso che la citata legge regionale delega alle Province la emissione dei diformali provvedimenti da attingere dailiquidazione dei contributi, 6 tenuta a fornire alle fondi che la Regione stesse, senza che, in capo alla Regione Province medesima, residui alcun potere discrezionale di ratifica о meno dell'operato della Provincia;
pertanto, una volta che l'ente locale delegato ex lege abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa dal privato per ottenere la condanna al pagamento del contributo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario." Il primo ed il secondo motivo del ricorso vanno, rigettati, con affermazione della pertanto, giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti vanno trasmessi al Primo Presidente, per l'assegnazione della causa ad una sezione semplice, per la decisione del terzo e quarto motivo, che non pongono questioni di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e secondo motivo del 4 ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ) 7 3 E . E C N N A , O 1 ordinario;
rimette gli atti al Primo Presidente per P I 9 I Z 9 A 1 D - R 1 T E l'ulteriore corso. 1 S - I C I 1 G 2 E D . R U L Roma, 14 febbraio 2002 I A 9 G D 3 E E E T Phuket Tax. N N 6 . E 4 T S . . t E S T I ( T R A Vinage Воллажи, то fulfully CANCELLIERS L Ами 7 2 019 M INOUPO N 2 dan