Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2004, n. 12330
CASS
Sentenza 2 marzo 2004

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Non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può configurarsi alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi "in executivis" (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non sussistere l'incompatibilità del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta esecutiva a fungere da giudice dell'esecuzione della medesima ai fini della applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2004, n. 12330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12330
    Data del deposito : 2 marzo 2004

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