Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 1
Non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può configurarsi alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi "in executivis" (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non sussistere l'incompatibilità del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta esecutiva a fungere da giudice dell'esecuzione della medesima ai fini della applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2004, n. 12330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12330 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/03/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1125
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 028289/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA AI N. IL 02/05/1970;
avverso ORDINANZA del 22/07/2002 TRIB. SEZ. DIST. di VENTIMIGLIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
BI SA ricorre contro l'ordinanza in data 22 luglio 2002 del tribunale di Sanremo in composizione monocratica, sezione distaccata di Ventimiglia in veste di giudice dell'esecuzione, che ha rigettato la sua richiesta di applicazione della continuazione a vari reati per i quali egli è stato condannato come da sentenze indicate in atti. A sostegno del ricorso, deduce come primo motivo l'incompatibilità del Giudice, trattandosi del medesimo che ha deciso, nella fase di merito, una delle sentenze in relazione alle quali si chiede il riconoscimento della continuazione. Con un secondo motivo censura la mancata acquisizione di prove documentali decisive, incombendo all'istante di indicare i reati per i quali chiede il riconoscimento della continuazione, ma non le sentenze;
con un terzo, la mancanza di motivazione per omessa valutazione del contenuto delle cinque pronunce di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla procura della repubblica di Verona.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Quanto alla prima questione, può osservarsi (cfr. Cass. Sez. 1^, 25.3.96, Lembi) che non è ipotizzatile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può configurarsi alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi "in executivis". È fondato, invece, il motivo concernente la mancata acquisizione - anche d'ufficio - ed il mancato esame delle altre sentenze citate dal ricorrente e per la cui acquisizione la difesa aveva insistito durante la fase di merito. Non è sufficiente, infatti, rilevare, come ha fatto il provvedimento impugnato, l'assenza di altri specifici elementi idonei a dimostrare - ipoteticamente - l'unicità del disegno criminoso senza prendere in esame i fatti quali risultano dalle sentenze citate nel provvedimento di cumulo, di cui la difesa aveva chiesto l'acquisizione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2004