Sentenza 26 settembre 2014
Massime • 1
L'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perché non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione ma in più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. (Fattispecie in cui la Corte, rilevata l'indecifrabilità della sentenza di appello, ha annullato con rinvio l'intero giudizio di secondo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2014, n. 46124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46124 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 26/09/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 2696
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 42358/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO AR N. IL 12/10/1974;
avverso la sentenza n. 2/2013 TRIBUNALE di VARESE, del 06/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. V. D'Ambrosio che ha chiesto annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. ON CA è stato condannato dal giudice di pace di Varese alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della PC, Puglisi Antonella, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di ingiuria.
2. Il tribunale di Varese, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado.
3. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo nullità della sentenza e violazione del diritto di difesa per la indecifrabilità della grafia dell'estensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di Varese per nuovo esame.
Invero la sentenza-documento è manoscritta. La grafia dell'estensore è in larga parte incomprensibile, con la conseguenza che non è dato comprendere compiutamente quale ne sia la trama argomentativa. 1.1. È noto che, al proposito, le SS. UU. (sent. n. 42363 del 2006, ric. Giuffrida, RV 234916) hanno chiarito che l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perché, non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma in più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. La medesima sentenza ha chiarito che non potrebbe essere richiesta alla cancelleria del giudice a quo una copia leggibile e che l'intero giudizio (e non la sola sentenza) va rinnovato.
1.2. è evidente invero che la sentenza non è un "atto privato" del giudicante, ma costituisce un decisum (e un documento) rivolto a terzi (tanto alle parti, quanto - eventualmente - al giudice sovraordinato). La logica, l'urbanità (oltre alla legge) impongono quindi che la stessa sia comprensibile. È ovvio infatti che una giustificazione motivazionale indecifrabile corrisponde, in tutto e per tutto, a una non-giustificazione.
2. Si rende necessario dunque l'annullamento, non della sola sentenza- documento, che non potrebbe essere riprodotta "in chiaro" da nessuno (neanche dall'autore dello scritto colpevolmente incomprensibile), ma dell'Intero giudizio di secondo grado, che dovrà essere svolto ad opera di diverso magistrato.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Varese.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2014