Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2014, n. 6211
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Sentenza 11 novembre 2014

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In tema di decisione sulla richiesta di ricusazione, quando risulti chiaro - indipendentemente dall'uso nel dispositivo dell'ordinanza del termine "rigetto" o "inammissibilità" - che l'istanza è stata ritenuta manifestamente infondata, il provvedimento può essere adottato "de plano" e non è necessario ricorrere alla procedura camerale.

In tema di ricusazione, non costituisce indebita anticipazione di giudizio il provvedimento con il quale il giudice inviti, in qualsiasi fase del procedimento, le parti ad interloquire sulla qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di una prerogativa rientrante nell'esercizio delle sue funzioni e non di una manifestazione indebita del proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione, posto che siffatta interlocuzione è imposta dall'art.6, par. 1 e 3, lett. a) e b) della C.E.D.U. (Fattispecie in cui, all'esito delle conclusioni delle parti, il giudice aveva pronunciato ordinanza invitando le stesse ad interloquire sulla configurabilità di una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto contestato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2014, n. 6211
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6211
    Data del deposito : 11 novembre 2014

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