Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2010, n. 8808
CASS
Sentenza 18 febbraio 2010

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È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma primo, cod. proc. pen., per asserita violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale, poichè, quanto all'art. 6 CEDU, ne è esclusa l'applicabilità ai procedimenti o subprocedimenti incidentali e, quanto all'art. 111 Cost., rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2010, n. 8808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8808
    Data del deposito : 18 febbraio 2010

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