Sentenza 26 maggio 2006
Massime • 1
Il provvedimento di applicazione della sospensione condizionata della esecuzione della pena (art. 2 legge n. 207 del 2003) diviene irrevocabile se non sia proposto reclamo nei termini e nelle forme stabilite (art. 69 bis, ord. pen.) e, pertanto, non può essere revocato in sede di esecuzione per intangibilità del giudicato anche qualora sia accertata una causa originaria ostativa all'applicazione del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2006, n. 25845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25845 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 26/05/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1915
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 034211/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TREZZA ANTONIO, N. IL 07/08/1979;
avverso ORDINANZA del 18/05/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
lette le conclusioni del P.G. Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 21/04/2005 il Magistrato di Sorveglianza di Napoli ha sospeso in via cautelativa il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena che il Magistrato di Sorveglianza di Potenza aveva concesso in data 18/10/2004 a EZ AN ai sensi della L. n. 207 del 2003, art. 1 con riguardo alla pena irrogata al medesimo dalla sentenza 24/3/2004 della Corte di Appello di Napoli. Il Tribunale di Sorveglianza - al quale era stata trasmessa la proposta di revoca ai sensi dell'art. 51 ter Ord. Pen. - con ordinanza 26/5/2005 ha quindi ratificato il provvedimento di sospensione e, nel merito, ha revocato il beneficio concesso dal Magistrato di Sorveglianza di Potenza sull'assunto che il beneficio stesso era stato disposto in violazione della previsione ostativa di cui alla L. n. 207 del 2003, art. 1, comma 3, lett. a) essendo stato il EZ condannato per delitto di estorsione aggravata anche dall'ipotesi di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Ad avviso del Tribunale a tale conclusione non faceva ostacolo il fatto che la concessione del beneficio fosse divenuta inoppugnabile o la circostanza che nessuno avesse rilevato, in sede di applicazione, la presenza di condizione ostativa, trattandosi di dar corso ad una revoca indefettibile alla luce della sostanziale inesistenza di condizioni di ammissibilità. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza il EZ ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento. Ad avviso del ricorrente non sussisteva alcuna ipotesi per la quale il Tribunale, ai sensi dell'art. 51 ter Ord. Pen. e facendo applicazione della previsione di cui alla L. n. 207 del 2003, art.2, comma 5, potesse revocare - in situazione di acquisita inoppugnabilità della concessa sospensione dell'esecuzione della pena - il beneficio stesso, al più potendosi far ricorso alla procedura dell'incidente di esecuzione.
Le censure contenute nel ricorso meritano condivisione. È da rilevare preliminarmente come, al fine di valutare la legittimità della disposta revoca del beneficio, non appaia in alcun modo rilevante addurre che la sopravvenuta revoca in sede di riesame della ordinanza 30/3/2005 applicativa della custodia cautelare in carcere avesse fatto venir meno la condizione autorizzatoria (i "comportamenti" ex art. 51 ter Ord. Pen.) della sospensione-revoca del beneficio stesso, essendo assorbente la questione, posta in ricorso in dissenso dalla soluzione data dal Tribunale, della esistenza nella specie del potere di procedere alla revoca. Orbene ritiene il Collegio che tale potere non spettasse al Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Va invero rammentato il principio - di portata generale se pur specificamente formulato per le ipotesi di indebita applicazione di indulto - per il quale la decisione applicativa e non fatta segno a gravame in sede propria non può essere, in sede di esecuzione, sottoposta a revoca sull'assunto di una evidente originaria non concedibilità del beneficio, a tale revoca ostando l'intangibilità del giudicato (cfr. ex multis Cass. sentenze nn. 5608/04 - 375/96 - 4467/98). E tale principio opera anche per la ipotesi di applicazione della sospensione condizionata della esecuzione della pena di cui alla L. n. 207 del 2003, art. 2 per il quale è espressamente previsto, da un canto, che il provvedimento applicativo del Magistrato di Sorveglianza debba essere impugnato con reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza competente per territorio (cfr. Cass. sent. n. 23974/05) e, dall'altro canto, che la revoca sia collegata ad una duplice tassativa previsione, quella dell'inadempimento ingiustificato alle prescrizioni e quella della commissione nel quinquennio di delitto non colposo (cfr. Cass. sent. n. 23105/05), restando pertanto escluso che il Tribunale di Sorveglianza possa revocare il beneficio, inoppugnabilmente concesso, sull'assunto di una supposta originaria inconcedibilità.
Da tanto consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza ed i conseguenti provvedimenti sullo status libertatis.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone la scarcerazione del ricorrente EZ AN, se non detenuto per altra causa. Si comunichi al P.G. presso la Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2006