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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 06/06/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1970/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1970/2019
TRA
difeso dall'avv. NATALE DOMENICANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1
RESISTENTE
Nonché
Contr
in persona del legale rappresentante
RESISTENTE -contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 novembre 2019, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 1392019
1 9000362880000 notificata a mezzo di racc. a.r , in data 07/10/2019, con la quale veniva richiesto alla ricorrente di pagare la complessiva somma di €.5.429,87 più precisamente riportata nella alla cartella n. 139200900010029540000 che si assume notificata in data 15/04/2011, e nell'avviso di addebito n. 43920112000124338000 che si assume notificato in data 07/10/2011,
2. Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, trattandosi di contributi previdenziali.
Osservava che, tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione, era decorso un termine superiore a cinque anni, senza che fossero intervenuti atti interruttivi efficaci.
3. Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
4. L non si costituiva in giudizio, rimanendo Controparte_3
contumace.
5. All'esito dell'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. L'opposizione è fondata.
7. Il credito oggetto dell'intimazione di pagamento riguarda contributi previdenziali, soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995, come pacificamente affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 23397/2016; n. 4283/2010).
8. Nel caso di specie, entrambe le cartelle esattoriali inserite nell'intimazione risultano notificate nel 2011, mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata solo in data 7 ottobre 2019. L non ha depositato prova dell'intervenuta notifica delle cartelle, CP_1
né della notifica di eventuali atti interruttivi successivi che possano aver validamente sospeso o interrotto il decorso del termine di prescrizione.
9. In mancanza di prova della notifica e/o della tempestiva interruzione, il credito deve ritenersi prescritto.
10. Segue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'intimazione impugnata.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' . CP_1
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia così decide:
Accoglie il ricorso;
Annulla la cartella n. 139200900010029540000 nell'avviso di addebito n.
43920112000124338000;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso, 06/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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