Sentenza 13 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/12/2002, n. 17853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17853 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA1 7 85 3 / 02 IN NOME DEL POP O ITA MANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto opposis. Thats SEZIONE PRIMA CIVILE forive. (Pallice.) Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo - Presidente GRIECO R.G.N. 12512/00 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere 14777/00 41936 - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron. Consigliere Rep. 4785 Dott. Mario Rosario MORELLI Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 02/07/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO ESAGONO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore TO LB pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso l'avvocato ROMANO VACCARELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO RONDANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
BANCA AMBROSIANO VENETO SPA ORA BANCA INTESA, BANCA AMBROSIANO VENETO SPA;
- intimati 2002 - e sul 2° ricorso n° 14777/00 proposto da: 1480 -1- BANCA INTESA SPA, BANCA AMBROSIANO VENETO SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 55, presso l'avvocato BENEDETTO GARGANI, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
sicorrente. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE e FALLIMENTO ESAGONO SRL IN LIQUIDAZIONE;
intimato - avverso la sentenza n. 454/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 13/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Briguglio per delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale condizionato;
-2- не SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il NC BR TO propose opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l.Esagono in liquidazione, davanti al Tribunale di Parma, deducendo di essere stato ingiustamente escluso dalla massa fallimentare. Sostenne, infatti, di essere creditore di lire 395.868.536 nei confronti della società fallita, in virtù di fideiussione da questa prestata a garanzia delle obbligazioni della società Autottanta s.r.l. Il curatore si costituì ed eccepi, fra l'altro, che il contratto di fideiussione era annullabile perché stipulato sulla base di una delibera (in data 28 giugno 1991) del consiglio di amministrazione della società fallita in palese conflitto di interessi con la società favorita. Con sentenza del 29 maggio 1997 il Tribunale, ritenuta 1'annullabilità della delibera e, conseguentemente, della fideiussione, rigettò l'opposizione. La Corte d'appello di Bologna, adita in sede di impugnazione dall'istituto di credito, con sentenza 13 maggio 1999, in riforma della decisione di primo grado, ammise in via chirografaria il NC BR TO nello stato passivo del fallimento per lire 395.868.536, osservando: -che non sussisteva il vizio di ultrapetizione dedotto Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.12512 00 + 14777 00) 1 dalla banca, essendo stata chiara fin dall'inizio la volontà del fallimento di opporsi all'ammissione al passivo del credito della banca per invalidazione del contratto di fideiussione conseguente a quella della delibera consiliare del 28 giugno 1991; -nel merito, che non poteva essere disconosciuta la validità della fideiussione (prestata a garanzia delle obbligazioni dell'Autottanta s.r.l. dalla Esagono s.r.l., previa autorizzazione del consiglio di amministrazione di questa, 1 cui componenti erano tutti, tranne uno, NC PA, soci ed amministratori dell'Autottanta), costituente titolo del credito vantato, non risultando che 1'amministratore assente avesse impugnato la relativa delibera del 28 giugno 1991 per conflitto di interesse, ai sensi dell'art.2391 C. C.; che egli l'avesse comunque coltivata;
né essendo corretto considerare superata l'eccezione di decadenza sulla base dell'iniziativa di un terzo. Avverso questa sentenza la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi. На resistito con controricorso la CA TE (già NC BR TO), che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, con un motivo. La ricorrente li ha depositato memorie. Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.12512 00 + 14777 00) 2 Motivi della decisione 1. I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. perché proposti avverso la stessa sentenza.
2.Con l'unico motivo del ricorso incidentale - che, in conformità all'indirizzo di questa Corte stabilito а S.U. con la sentenza 23 maggio 2001, n.212, va esaminato per primo, atteso il carattere di si pregiudizialità della questione che esso propone denuncia la nullità del procedimento per violazione dell'art.112 c.p.c., in rapporto all'art. 184 (previgente) c.p.c. La CA TE censura la sentenza impugnata nella parte in cui questa, disattendendo il primo motivo di appello, ha escluso il vizio di ultrapetizione della decisione di primo grado, rilevando che solo all'udienza di precisazione delle conclusioni il curatore, che nel costituirsi in giudizio si era limitato а denunciare la nullità о l'annullamento della delibera, aveva dedotto la nullità del contratto di fideiussione perché stipulato in conflitto di interesse. La censura è infondata perché, come risulta dal diretto esame degli atti processuali, la invalidità (“. previa ogni declaratoria del caso о di legge e, in particolare, la nullità ° comunque l'annullamento...") della delibera del consiglio di amministrazione Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 12512 00 + 14777 00) 3 --- (relativa alla prestazione della garanzia) dedotta dal curatore con la comparsa di risposta (in cui veniva pure invocata la nullità e, comunque, l'annullamento del contratto fideiussorio...) era chiaramente strumentale alla invalidità del titolo (la fideiussione) fatto valere in giudizio a sostegno del credito, cui egli si era opposto con la richiesta di rigetto. Sicché correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che "fin dall'inizio era stata chiara la W volontà del fallimento di opporsi all'ammissione al passivo del preteso credito mediante l'invalidazione del suo credito costituito dal contratto di fideiussione, invalidazione immediatamente e necessariamente conseguente а quella della delibera consiliare del 28 giugno 1991 viziata... da conflitto di interessi".
3. Con i due articolati motivi del ricorso principale si denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt.1394, 2391, 2384 bis c.c. in rapporto all'art.98 1. fall., nonché vizi di motivazione. Il ricorrente impugnata nella parte in cui censura la sentenza questa, applicando l'art. 2391 C.C., ha ritenuto decaduta la curatela dalla facoltà di impugnare la delibera con cui il consiglio di amministrazione della Esagono aveva autorizzato la prestazione della pli Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 12512 00 + 14777 00) 4 fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Autottanta. Sotto un primo profilo (a), deduce che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi in relazione all'inefficacia, nullità e annullabilità della fideiussione, nonostante che la domanda del fallimento avesse ad oggetto anche il contratto fideiussorio. Sotto un secondo profilo (b), che si sarebbero dovuto applicare le norme relative al conflitto di interessi tra rappresentante @ rappresentato e, in particolare, il combinato disposto degli artt.1394 e 2384 bis C.C., con la conseguente operatività del termine di decadenza di cinque anni, secondo la regola dell'art.1442 C.C., da cui sarebbe Д conseguita la opponibilità della fideiussione, avendo la curatela fornito la prova della mancanza di buona fede del NC BR TO nella stipula del contratto fideiussorio. Infine, sotto un ulteriore profilo (c), deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'inopponibilità al fallimento della fideiussione anche in applicazione degli artt. 2384 e 2384 bis C.C., ad essa spettando rilevare eventuali profili giuridici non contenuti nei motivi di appello ovvero correggere о integrare la motivazione della sentenza impugnata. н 3. Il primo profilo (a) è infondato. Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 12512 00 +1477700) 5 Oggetto della controversia era la validità (o non) del titolo da cui derivava il credito indicato nella domanda di ammissione al passivo, proposta а norma dell'art.93, comma primo, 1. fall.; validità direttamente correlata, nella fattispecie, a quella della delibera in data 28 giugno 1991 con cui il consiglio di amministrazione della Esagono aveva autorizzato il suo presidente a prestare fideiussione a favore del NC BR. Nel costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di Parma, il curatore aveva, infatti, concluso per il rigetto del ricorso proposto dal NC BR TO, previa declaratoria di nullità 0 comunque l'annullamento di tale delibera. Ed è evidente che, dovendosi accertare la validità (ed efficacia) del titolo giustificativo della pretesa creditoria, l'accertamento della validità della delibera consiliare era strumentale a quello della validità del contratto fideiussorio. Sicché, come ha rilevato esattamente la sentenza impugnata, la volontà del fallimento di opporsi all'ammissione al passivo del credito vantato dalla banca contestandone il titolo di ammissione, costituto dal contratto di fideiussione, era consequenziale alla invalidità della delibera consiliare. Vertendo, poi, anche il thema di cui essa era stata investita col secondo motivo sulla H Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 12512 00 + 14777 00) 6 delibera consiliare, correttamente la Corte d'appello, una volta esclusa la invalidità della delibera perché inoppugnabile ex art.2391 C.C., ha ammesso la banca passivo, implicitamente (ma allo stato atteso il rapporto di causa e di inequivocabilmente, effetto tra 1' una e l'altra) considerando valida la fideiussione, che costituiva il titolo da cui il credito derivava.
4. Gli altri profili sono inammissibili. Il secondo (b), perché, come risulta dal diretto esame degli atti processuali, il fallimento, che in primo grado aveva eccepito, in relazione alla delibera di autorizzazione alla prestazione di fideiussione Ө adottata dal consiglio di amministrazione della società Esagono, la situazione di conflitto di interessi dell'amministratore della società Esagono, sotto il profilo dell'art. 1394 C.C. - eccezione disattesa dal Tribunale, che aveva ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2391 C.C. - non ha riproposto l'eccezione stessa in appello (art.346 c.p.c.). Il terzo profilo è inammissibile perché, prospettando 1'estraneità dell'oggetto della delibera consiliare (e del conseguente contratto fideiussiorio) all'oggetto sociale della società fallita, propone un nuovo tema di ol indagine. Nelle pregresse fasi del giudizio la curatela Corte di cassazione est. V. Proto (t.n. 12512 00 + 14777 00) 7 era, infatti, limitata a sostenere fallimentare si del contratto fideiussorio per 1'annullabilità E invalidità della delibera consiliare per conflitto di interessi, invocando l'applicazione dell'art.1395 C.C. e, poi, tacitamente rinunciando a tale eccezione, l'applicazione dell'art.2391 c.c.
5.In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti della spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale, e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 2 luglio 2002. Il con's est. I Presidente, Deb CORTE SUPREMA CASSAZIONE il 3011) 2002.DID Si attesta la registrazione presse l'A genzia IL CANCELLIERE delle Entrate di Roma 2 il 19/2/2003 serie 4 al n. 72443 versate € 160.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORY Roberto B Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 12512 00 + 14777 00) g