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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IN ALUNNO SILVIO, Presidente
NICOLAI STEFANO, AT
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 796/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto - Piazza Ferretti N. 1 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez.
2 e pubblicata il 28/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F030300214 2020 IVA-ALTRO 2015
- sull'appello n. 799/2024 depositato il 31/07/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto - Piazza Ferretti N. 1 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez.
2 e pubblicata il 27/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F030200318 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Res1 S.r.l., esercente attività di movimentazione merci relativa ad altri trasporti terrestri, ricorreva, previa istanza di reclamo ex art.17-bis del D.Lgs.546/92, avverso l'avviso di accertamento n.
T8F030300214-2020, notificato in data 23.9.2021, con il quale la Direzione Provinciale di Grosseto dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica fiscale, contestava per l'anno d'imposta 2015 l'emissione di due fatture, la n.1 del 14.12.2015 e la n.5 del 31.12.2015, da parte della società Soc1 S.r.l., ritenuta una
“cartiera” interposta tra la società Società_2 S.r.l. reale fornitrice sei servizi e la ricorrente, accertando minori acquisti detraibili ai fini IVA per operazioni soggettivamente inesistenti per l'importo di € 74.348,05, e recuperava, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 19, comma 1, del Società_3, la corrispondente maggiore imposta dovuta di € 16.357,00, oltre interessi e sanzioni, ed avverso l'avviso di accertamento n.
T8F030200318-2022, notificato in data 8.8.2022, con il quale l'Ufficio accertava per l'anno d'imposta 2016 minori acquisti detraibili ai fini IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, relative a fatture emesse dalla medesima società Società_1, per l'importo di € 382.981,00, e recuperava, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 19, comma 1, del Società_3, la corrispondente maggiore imposta dovuta di € 84.256,00, oltre interessi e sanzioni.
La società ricorrente sosteneva di aver effettuato preventive verifiche dalle quali la società Soc1 S.r.l. risultava in possesso delle necessarie iscrizioni ed autorizzazioni, della disponibilità di una sede effettiva, stabile ed operativa e di veicoli, per la regolare esecuzione dei servizi, della capacità finanziaria e dell'idoneità professionale, e che le prestazioni erano state regolarmente fatturate, contabilizzate e pagate, e chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sosteneva che le operazioni in contestazione risultavano realmente effettuate ma soggettivamente inesistenti, essendo stato dimostrato in atti la fittizietà della società emittente le fatture e che la società ricorrente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, dell'inesistenza della stessa, e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto, con sentenza n.19/2023 dell'11.1.2023, relativa all'annualità 2016, e n.20/2023 del 23.11.2022, relativa all'annualità 2015, accoglieva i ricorsi con compensazione delle spese, ritenendo che la società ricorrente avesse effettuato le normali verifiche nei confronti della società contraente da cui risultava un'attività esistente e strutturata, dimostrando pertanto di aver adottato la normale diligenza.
L'Ufficio propone appello avverso tali sentenze sostenendo l'errata interpretazione dei fatti di causa, dai quali risultava la fittizietà della società emittente le fatture e la consapevolezza della società destinataria delle prestazioni di tale fittizietà, sulla base di elementi specificati in atti, quali il modesto reddito d'impresa dichiarato, l'inesistenza della sede legale, la mancata produzione di documentazione contabile ed extracontabile, l'indisponibilità di dipendenti e mezzi propri, lo stato di impresa inattiva risultante dalla visura camerale, la sospensione della posizione Inps, la commistione nella gestione delle società Società_2 e Soc1, l'omissione di vari versamenti d'imposta, non essendo stata invece fornita dalla società verificata la dimostrazione di aver adottato la massima diligenza, in qualità di operatore professionale, al fine di accertare l'esistenza della società fornitrice e chiede la riforma della sentenza appellata con conferma della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
La società ricorrente con proprie controdeduzioni eccepisce preliminarmente la tardività dell'appello, non risultando applicabile il disposto dell'art.1 co. 199 della L. 197/2022, e sostiene, nel merito, che le operazioni fatturate erano state realmente effettuate, di aver effettuato tutte le necessarie verifiche relativamente alle iscrizioni ed autorizzazioni rilasciate alla società fornitrice, che la stessa risultava dalla visura camerale attiva dal 2.11.2015, che risultava in possesso di valido certificato di regolarità contributiva INPS/INAIL, che disponeva di dipendenti e di mezzi, in locazione, risultati idonei al trasporto in proprio e per conto di terzi, di una sede legale ed operativa, di adeguata capacità finanziaria e professionale, chiedendo l'improcedibilità dell'appello e, in ogni caso, il rigetto dello stesso.
Si dispone la riunione degli appelli per connessione soggettiva ed oggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritengono preliminarmente ammissibili gli appelli trovando applicazione la sospensione dei termini di undici mesi disposta dall'art.1, comma 199, della L.197/2022, trattandosi di controversia “definibile” ai sensi delle norme di cui al comma 186 e ss. e dovendosi tener conto nel computo della scadenza dell'ordinario termine semestrale del periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto 2023.
Le sentenze sono state infatti depositate il 27.2.2023 e il 28.2.2023, la scadenza ordinaria dei termini d'impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale del mese di agosto, cadeva pertanto nei giorni 26
e 27 settembre 2023, alle quali scadenze doveva applicarsi la sospensione di undici mesi disposta dalla norma sopra citata.
Per quanto riguarda il merito della controversia si osserva che la Corte di cassazione, da ultimo con l'ordinanza n.24905/2025, ha affermato che l'orientamento, anche unionale, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, “è consolidato nel ritenere che ricade sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall'emittente della fattura (senza necessità di individuazione del diverso soggetto), indicando gli elementi presuntivi o anche solo indiziari sui quali fonda la contestazione;
elementi che devono condurre a ritenere, mediante procedimento inferenziale, che l'operazione non sia stata posta in essere dal soggetto che risulta documentalmente. Sotto tale profilo, costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il cedente o prestatore del servizio, che ha emesso la fattura, sia privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze)” e che “l'amministrazione finanziaria deve inoltre provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, che non si sostanzia nella prova della partecipazione del soggetto all'accordo criminoso né nella prova della sua piena consapevolezza della frode, ma solo che il contribuente «sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale». In altri termini, non è richiesta la dimostrazione di un puntuale elemento volitivo o, anche, la coscienza e volontà della partecipazione e/o dell'esistenza della frode ma l'osservanza di un parametro di diligenza rapportato alla professionalità richiesta per l'attività svolta e al contesto (in linea con la Corte di giustizia si precisa che egli “disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”). Una volta accertato che l'amministrazione finanziaria ha assolto il proprio onere probatorio, questo si sposta sul contribuente che deve dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, ovvero che l'operazione è effettivamente intercorsa tra i soggetti risultanti dalla fattura, con la precisazione però che non è sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Al contribuente che non riesca a fornire tale prova, per non essere coinvolto in una tale situazione e, quindi, per poter contabilizzare la fattura relativa all'operazione contestata, non rimane altra via che quella di provare di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale messa in atto dal soggetto emittente la fattura, e ciò deve fare dimostrando di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Risulta in atti che la società emittente le fatture, costituita in data 26.5.2015 ma attiva dal 2.11.2015, con socio unico la sig.ra Nominativo_1, era subentrata società Società_2 dal mese di dicembre 2015 nei rapporti commerciali con la società verificata.
Tale società risultava in possesso delle iscrizioni e delle autorizzazioni necessarie per esercitare l'attività di trasporto di merci in proprio o in conto terzi, e in data 1.11.2015, aveva acquisito la disponibilità, con contratto di locazione, di un deposito per il rimessaggio degli autocarri, subentrando alla locazione della società Società_2 ed aveva ottenuto la disponibilità di un consistente numero di dipendenti provenienti dalla predetta società e di automezzi risultati idonei dalla medesima società Società_2 con contratto di locazione, dotandosi pertanto, formalmente, delle attrezzature e del personale della predetta società, entrambe riconducibili al medesimo gruppo familiare, essendo la Nominativo_1 figlia del legale rappresentante della società Società_2, il sig. Nominativo_2.
Risulta inoltre che la società emittente per l'anno 2016 non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, non aveva depositato il bilancio di esercizio e non aveva effettuato alcun versamento d'imposta.
L'Ufficio ha evidenziato che “dalla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015 non si evincono, inoltre, sotto il profilo patrimoniale voci dell'attivo atte ad indicare la presenza di beni strumentali da impiegare nell'attività richiesta”.
Il subentro di un diverso soggetto nei rapporti contrattuali con la Res1, a fronte della sostanziale continuità gestionale ed organizzativa delle due società fornitrici dei servizi di trasporto, connotata anche dal contestuale utilizzo dei medesimi automezzi per entrambe, appare motivato dall'intento di mettere in atto una frode fiscale, risultando la società subentrante, la Soc11, aver omesso gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, perpetrando pertanto una sistematica evasione fiscale. Le attrezzature, formalmente locate, erano sostanzialmente nella disponibilità della società Società_2, mentre la Società_1 costituiva in realtà una cartiera, con la funzione di risultare formalmente il fornitore delle prestazioni ma evadendo le imposte dovute.
Tale ricostruzione è avvalorata inoltre dalla constatazione, in sede di accesso, dell'inesistenza della sede della società Società_1 e dalla negatività della posizione nei confronti dell'INPS.
Si osserva inoltre che la società ricorrente, odierna appellata, pur risultando aver effettuato i controlli in merito al possesso da parte della società fornitrice dei requisiti formali, delle iscrizioni e delle autorizzazioni, necessari per l'espletamento delle attività di trasporto in proprio ed in conto terzi, verificando la disponibilità di personale e di automezzi, la presenza di dichiarazioni relative alle sedi e la capacità finanziaria, non aveva tuttavia verificato la regolarità sostanziale dell'attività esercitata da tale società.
Nel corso del contradittorio il rappresentante della Res1 ha infatti dichiarato di aver proceduto al subentro nei rapporti contrattuali con la Società_1 in considerazione dei rapporti personali con il sig.Nominativo_2, di aver preso atto delle irregolarità commesse nella gestione della società fornitrice e di averla invitata a regolarizzarle, essendo comunque interessato all'effettuazione delle prestazioni, non avendo invece effettuato alcun controllo sull'omesso versamento delle imposte e della presentazione delle dichiarazioni e dei bilanci, soprattutto per l'anno 2016, risultando nel 2015 l'attività appena iniziata con effetti fiscali protratti nell'anno successivo.
È evidente che la società verificata, odierna appellata, legata da consolidati rapporti personali con il sig.
Nominativo_1, non ha adottato tutti gli accorgimenti idonei a verificare la sostanziale regolarità dell'attività della società fornitrice, con particolare riferimento agli adempienti fiscali, che sono risultati inesistenti, non riuscendo pertanto a dimostrare di non avere avuto la consapevolezza, utilizzando la massima diligenza professionale, di partecipare ad un'evasione fiscale, né risultando rilevanti le risultanze formali delle scritture, la eventuale congruità dei prezzi o la dimostrazione contabile dei pagamenti.
Si accolgono gli appelli riuniti con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell'importo di € 7.500,00 oltre rimborso forfetario.
P.Q.M.
Accoglie gli appelli e condanna l'appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi € 7.500,00 oltre rimborso forfetario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IN ALUNNO SILVIO, Presidente
NICOLAI STEFANO, AT
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 796/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto - Piazza Ferretti N. 1 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez.
2 e pubblicata il 28/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F030300214 2020 IVA-ALTRO 2015
- sull'appello n. 799/2024 depositato il 31/07/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto - Piazza Ferretti N. 1 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez.
2 e pubblicata il 27/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F030200318 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Res1 S.r.l., esercente attività di movimentazione merci relativa ad altri trasporti terrestri, ricorreva, previa istanza di reclamo ex art.17-bis del D.Lgs.546/92, avverso l'avviso di accertamento n.
T8F030300214-2020, notificato in data 23.9.2021, con il quale la Direzione Provinciale di Grosseto dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica fiscale, contestava per l'anno d'imposta 2015 l'emissione di due fatture, la n.1 del 14.12.2015 e la n.5 del 31.12.2015, da parte della società Soc1 S.r.l., ritenuta una
“cartiera” interposta tra la società Società_2 S.r.l. reale fornitrice sei servizi e la ricorrente, accertando minori acquisti detraibili ai fini IVA per operazioni soggettivamente inesistenti per l'importo di € 74.348,05, e recuperava, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 19, comma 1, del Società_3, la corrispondente maggiore imposta dovuta di € 16.357,00, oltre interessi e sanzioni, ed avverso l'avviso di accertamento n.
T8F030200318-2022, notificato in data 8.8.2022, con il quale l'Ufficio accertava per l'anno d'imposta 2016 minori acquisti detraibili ai fini IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, relative a fatture emesse dalla medesima società Società_1, per l'importo di € 382.981,00, e recuperava, ai sensi degli artt. 21, comma 7, e 19, comma 1, del Società_3, la corrispondente maggiore imposta dovuta di € 84.256,00, oltre interessi e sanzioni.
La società ricorrente sosteneva di aver effettuato preventive verifiche dalle quali la società Soc1 S.r.l. risultava in possesso delle necessarie iscrizioni ed autorizzazioni, della disponibilità di una sede effettiva, stabile ed operativa e di veicoli, per la regolare esecuzione dei servizi, della capacità finanziaria e dell'idoneità professionale, e che le prestazioni erano state regolarmente fatturate, contabilizzate e pagate, e chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sosteneva che le operazioni in contestazione risultavano realmente effettuate ma soggettivamente inesistenti, essendo stato dimostrato in atti la fittizietà della società emittente le fatture e che la società ricorrente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, dell'inesistenza della stessa, e chiedeva il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto, con sentenza n.19/2023 dell'11.1.2023, relativa all'annualità 2016, e n.20/2023 del 23.11.2022, relativa all'annualità 2015, accoglieva i ricorsi con compensazione delle spese, ritenendo che la società ricorrente avesse effettuato le normali verifiche nei confronti della società contraente da cui risultava un'attività esistente e strutturata, dimostrando pertanto di aver adottato la normale diligenza.
L'Ufficio propone appello avverso tali sentenze sostenendo l'errata interpretazione dei fatti di causa, dai quali risultava la fittizietà della società emittente le fatture e la consapevolezza della società destinataria delle prestazioni di tale fittizietà, sulla base di elementi specificati in atti, quali il modesto reddito d'impresa dichiarato, l'inesistenza della sede legale, la mancata produzione di documentazione contabile ed extracontabile, l'indisponibilità di dipendenti e mezzi propri, lo stato di impresa inattiva risultante dalla visura camerale, la sospensione della posizione Inps, la commistione nella gestione delle società Società_2 e Soc1, l'omissione di vari versamenti d'imposta, non essendo stata invece fornita dalla società verificata la dimostrazione di aver adottato la massima diligenza, in qualità di operatore professionale, al fine di accertare l'esistenza della società fornitrice e chiede la riforma della sentenza appellata con conferma della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
La società ricorrente con proprie controdeduzioni eccepisce preliminarmente la tardività dell'appello, non risultando applicabile il disposto dell'art.1 co. 199 della L. 197/2022, e sostiene, nel merito, che le operazioni fatturate erano state realmente effettuate, di aver effettuato tutte le necessarie verifiche relativamente alle iscrizioni ed autorizzazioni rilasciate alla società fornitrice, che la stessa risultava dalla visura camerale attiva dal 2.11.2015, che risultava in possesso di valido certificato di regolarità contributiva INPS/INAIL, che disponeva di dipendenti e di mezzi, in locazione, risultati idonei al trasporto in proprio e per conto di terzi, di una sede legale ed operativa, di adeguata capacità finanziaria e professionale, chiedendo l'improcedibilità dell'appello e, in ogni caso, il rigetto dello stesso.
Si dispone la riunione degli appelli per connessione soggettiva ed oggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritengono preliminarmente ammissibili gli appelli trovando applicazione la sospensione dei termini di undici mesi disposta dall'art.1, comma 199, della L.197/2022, trattandosi di controversia “definibile” ai sensi delle norme di cui al comma 186 e ss. e dovendosi tener conto nel computo della scadenza dell'ordinario termine semestrale del periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto 2023.
Le sentenze sono state infatti depositate il 27.2.2023 e il 28.2.2023, la scadenza ordinaria dei termini d'impugnazione, tenuto conto della sospensione feriale del mese di agosto, cadeva pertanto nei giorni 26
e 27 settembre 2023, alle quali scadenze doveva applicarsi la sospensione di undici mesi disposta dalla norma sopra citata.
Per quanto riguarda il merito della controversia si osserva che la Corte di cassazione, da ultimo con l'ordinanza n.24905/2025, ha affermato che l'orientamento, anche unionale, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, “è consolidato nel ritenere che ricade sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall'emittente della fattura (senza necessità di individuazione del diverso soggetto), indicando gli elementi presuntivi o anche solo indiziari sui quali fonda la contestazione;
elementi che devono condurre a ritenere, mediante procedimento inferenziale, che l'operazione non sia stata posta in essere dal soggetto che risulta documentalmente. Sotto tale profilo, costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il cedente o prestatore del servizio, che ha emesso la fattura, sia privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze)” e che “l'amministrazione finanziaria deve inoltre provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, che non si sostanzia nella prova della partecipazione del soggetto all'accordo criminoso né nella prova della sua piena consapevolezza della frode, ma solo che il contribuente «sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale». In altri termini, non è richiesta la dimostrazione di un puntuale elemento volitivo o, anche, la coscienza e volontà della partecipazione e/o dell'esistenza della frode ma l'osservanza di un parametro di diligenza rapportato alla professionalità richiesta per l'attività svolta e al contesto (in linea con la Corte di giustizia si precisa che egli “disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”). Una volta accertato che l'amministrazione finanziaria ha assolto il proprio onere probatorio, questo si sposta sul contribuente che deve dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, ovvero che l'operazione è effettivamente intercorsa tra i soggetti risultanti dalla fattura, con la precisazione però che non è sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Al contribuente che non riesca a fornire tale prova, per non essere coinvolto in una tale situazione e, quindi, per poter contabilizzare la fattura relativa all'operazione contestata, non rimane altra via che quella di provare di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale messa in atto dal soggetto emittente la fattura, e ciò deve fare dimostrando di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Risulta in atti che la società emittente le fatture, costituita in data 26.5.2015 ma attiva dal 2.11.2015, con socio unico la sig.ra Nominativo_1, era subentrata società Società_2 dal mese di dicembre 2015 nei rapporti commerciali con la società verificata.
Tale società risultava in possesso delle iscrizioni e delle autorizzazioni necessarie per esercitare l'attività di trasporto di merci in proprio o in conto terzi, e in data 1.11.2015, aveva acquisito la disponibilità, con contratto di locazione, di un deposito per il rimessaggio degli autocarri, subentrando alla locazione della società Società_2 ed aveva ottenuto la disponibilità di un consistente numero di dipendenti provenienti dalla predetta società e di automezzi risultati idonei dalla medesima società Società_2 con contratto di locazione, dotandosi pertanto, formalmente, delle attrezzature e del personale della predetta società, entrambe riconducibili al medesimo gruppo familiare, essendo la Nominativo_1 figlia del legale rappresentante della società Società_2, il sig. Nominativo_2.
Risulta inoltre che la società emittente per l'anno 2016 non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, non aveva depositato il bilancio di esercizio e non aveva effettuato alcun versamento d'imposta.
L'Ufficio ha evidenziato che “dalla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015 non si evincono, inoltre, sotto il profilo patrimoniale voci dell'attivo atte ad indicare la presenza di beni strumentali da impiegare nell'attività richiesta”.
Il subentro di un diverso soggetto nei rapporti contrattuali con la Res1, a fronte della sostanziale continuità gestionale ed organizzativa delle due società fornitrici dei servizi di trasporto, connotata anche dal contestuale utilizzo dei medesimi automezzi per entrambe, appare motivato dall'intento di mettere in atto una frode fiscale, risultando la società subentrante, la Soc11, aver omesso gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, perpetrando pertanto una sistematica evasione fiscale. Le attrezzature, formalmente locate, erano sostanzialmente nella disponibilità della società Società_2, mentre la Società_1 costituiva in realtà una cartiera, con la funzione di risultare formalmente il fornitore delle prestazioni ma evadendo le imposte dovute.
Tale ricostruzione è avvalorata inoltre dalla constatazione, in sede di accesso, dell'inesistenza della sede della società Società_1 e dalla negatività della posizione nei confronti dell'INPS.
Si osserva inoltre che la società ricorrente, odierna appellata, pur risultando aver effettuato i controlli in merito al possesso da parte della società fornitrice dei requisiti formali, delle iscrizioni e delle autorizzazioni, necessari per l'espletamento delle attività di trasporto in proprio ed in conto terzi, verificando la disponibilità di personale e di automezzi, la presenza di dichiarazioni relative alle sedi e la capacità finanziaria, non aveva tuttavia verificato la regolarità sostanziale dell'attività esercitata da tale società.
Nel corso del contradittorio il rappresentante della Res1 ha infatti dichiarato di aver proceduto al subentro nei rapporti contrattuali con la Società_1 in considerazione dei rapporti personali con il sig.Nominativo_2, di aver preso atto delle irregolarità commesse nella gestione della società fornitrice e di averla invitata a regolarizzarle, essendo comunque interessato all'effettuazione delle prestazioni, non avendo invece effettuato alcun controllo sull'omesso versamento delle imposte e della presentazione delle dichiarazioni e dei bilanci, soprattutto per l'anno 2016, risultando nel 2015 l'attività appena iniziata con effetti fiscali protratti nell'anno successivo.
È evidente che la società verificata, odierna appellata, legata da consolidati rapporti personali con il sig.
Nominativo_1, non ha adottato tutti gli accorgimenti idonei a verificare la sostanziale regolarità dell'attività della società fornitrice, con particolare riferimento agli adempienti fiscali, che sono risultati inesistenti, non riuscendo pertanto a dimostrare di non avere avuto la consapevolezza, utilizzando la massima diligenza professionale, di partecipare ad un'evasione fiscale, né risultando rilevanti le risultanze formali delle scritture, la eventuale congruità dei prezzi o la dimostrazione contabile dei pagamenti.
Si accolgono gli appelli riuniti con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell'importo di € 7.500,00 oltre rimborso forfetario.
P.Q.M.
Accoglie gli appelli e condanna l'appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi € 7.500,00 oltre rimborso forfetario.