Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al N. 1451/2024 R.G. promossa da:
c.f. ), con il patrocinio degli avv. BETTONI Parte_1 P.IVA_1
ANNA e MOCCI FRANCESCO ( ) ; , elettivamente domiciliato in CORSO C.F._1
EUROPA 13 20122 MILANO, presso il difensore avv. BETTONI ANNA
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ), quale cessionaria del credito di Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTONE Controparte_2 C.F._2
GAETANO GIULIANO e elettivamente domiciliato in C.SO MARTIRI DELLA LIBERTA 38
CATANIA presso lo studio dell'avv. BERTONE GAETANO GIULIANO
APPELLATA
Rimessa in decisione all'udienza del 28 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti pagina 1 di 13
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi il Tribunale di Catania, per ottenere la riforma della Controparte_3
sentenza n°2069/2023 del 14.07.2023, con la quale il Giudice di Pace di Catania nel giudizio iscritto al
R.G. 2270/2023, in accoglimento della domanda di parte attrice, disponeva la condanna di Parte_1
alla restituzione in favore della stessa della somma di euro 871,60 oltre interessi legali e spese.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel condannarlo al pagamento in favore di parte attrice del rimborso della somma complessiva di euro 871,60 oltre interessi legali dalla data di estinzione al saldo, oltre euro 519,00 per compensi, oltre oneri e accessori, ed euro 43,00 per spese.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in riforma della sentenza n. 2069/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Catania, nella persona della Dott.ssa Francesca Potenza, pubblicata il 14 luglio
2023, resa a definizione del giudizio rubricato sub R.G. n. 2270/2023, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di relativamente alla domanda di restituzione di quota parte delle commissioni Parte_1 all'intermediario del credito, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione avversaria del primo grado di giudizio, per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE: - accogliere il presente atto di appello e accertare e dichiarare la nullità degli atti di cessione del credito ex adverso notificati e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie, per tutti i motivi esposti in atti;
- accogliere il presente atto di appello e rigettare le domande formulate da per il signor in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi CP_1 CP_2 esposti in atti;
- per l'effetto, condannare per il signor e/o l'Avv. Bertone alla CP_1 CP_2
restituzione in favore di delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, Parte_1
euro 911,66 per sorte capitale e euro 544,35 per spese legali;
- in accoglimento del presente atto di appello utilizzare il criterio di calcolo della curva di interessi e conseguentemente rigettare in ogni caso la domanda avversaria alla luce degli avvenuti rimborsi, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN OGNI CASO: - condannare per il signor al pagamento delle spese e CP_1 CP_2
competenze, oltre IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei suddetti procuratori antistatari.”
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'appello e chiedeva al Tribunale di: “ In via principale : - confermare integralmente la sentenza appellata n.
pagina 2 di 13 2069/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Catania dott.ssa Francesca Potenza;
- coerentemente, rigettare, per i motivi elencati in diritto, il gravame proposto avverso la suddetta; - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dello scrivente legale (spese generali 15%, cpa 4% e iva).”
Acquisito in atti il fascicolo di I grado, all'udienza del 19.06.2024 il G.I. rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 28.04.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art.189 cpc.
Indi all'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione.
Giova premettere che con atto di citazione notificato il 13.01.2023 a , Parte_1
aveva convenuto in giudizio la società, avanti il Giudice di Pace di Catania, Controparte_4
esponendo di aver stipulato con la stessa, in data 08.09.2015 un contratto di finanziamento n. 172725 e di averlo estinto anticipatamente in data 31.07.2020, residuando n.63/120 quote del finanziamento.
Chiedeva quindi al Giudice di Pace di: “A) Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inoperatività delle clausole contrattuali contenute nel contratto di finanziamento stipulato dall'odierno attore che escludono la ripetibilità dei costi non interamente maturati, in ragione dell'estinzione anticipata del contratto;
B) Ritenere e dichiarare la rimborsabilità degli oneri contenuti nelle clausole commissionali del contratto di finanziamento stipulato dall'odierno attore e conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto dell'attore, al rimborso della complessiva somma di € 871,60 (NEI LIMITI DELLA
COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO), da calcolarsi secondo il criterio del “pro rata temporis”, ovvero condannare la società convenuta al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta giusta ed equa dal Giudice di Pace adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto;
C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (anche di mediazione, spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), da distrarre in favore del difensore anticipatario.”
La costituitasi in giudizio, aveva chiesto il rigetto delle pretese avversarie, sostenendo: Parte_1
-la nullità della cessione del credito per violazione dell'art. 106 TUB;
- la carenza di legittimazione passiva di con riguardo alla domanda di restituzione di quota Parte_1 parte delle provvigioni dell'agente;
-la validità della clausola che limita o esclude la rimborsabilità delle commissioni per la quota parte non maturata, in ragione dell'estinzione anticipata del contratto.
-Inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB anche in riferimento agli oneri up front;
pagina 3 di 13 -Irripetibilità dei costi up front sulla base di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza C555/21 del 9.2.2023;
-In subordine, applicabilità del criterio di calcolo relativamente proporzionale (costo ammortizzato);
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 2069, pubblicata in data 14.07.2023, oggetto di appello, aveva accolto integralmente le pretese restitutorie avanzate dalla società attrice, condannando la società
al pagamento della somma di € 871,60 secondo il criterio di calcolo “pro Parte_1 rata temporis”, oltre interessi, nonché, oltre spese processuali e compensi avvocato.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente parte appellata come primo motivo d'appello eccepisce la nullità della cessione del credito per violazione dell'art.1261 c.c. e l'illegittimità della domanda per abusivo frazionamento del credito.
Ebbene, entrambe le domande risultano proposte in violazione dell'art. 345 cpc il quale impone il divieto di nova: “nel giudizio d'appello non possono proporsi domane nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio”. Il disposto normativo riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le eventuali contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado.
Ne deriva che tali domande sono inammissibili e pertanto vanne rigettate.
Entrando nel merito della controversia, parte appellata contesta la sentenza de quo nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di nullità formulata dalla in ordine alla cessione CP_5
del credito sostenendo che non svolge attività di intermediazione finanziaria. A dire CP_1
di gli atti di cessione ex adverso notificati sarebbero in realtà nulli proprio per la violazione Parte_1
del combinato disposto dall'art. 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il “TUB”) e dell'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto MEF del 2 aprile 2015, n. 53 (di seguito, il “Decreto”).
L'art. 106, comma 1, del TUB, prevede infatti che “l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia”, mentre il comma 3 prevede che “il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico”. Secondo
parte appellata difetterebbe delle autorizzazioni amministrative richieste dalla detta Parte_1
normativa e non potrebbe quindi operare.
Tale doglianza, in accordo con quanto disposto dal giudice di prime cure, va rigettata.
pagina 4 di 13 Invero, agisce quale cessionaria del credito di nei confronti Controparte_6 Controparte_2
di parte appellante, poiché alla luce della visura camerale e dell'atto costitutivo della società emerge che la stessa non svolge attività di intermediazione finanziaria o di finanziamento in senso stretto. svolge attività di consulenza e assistenza, nel settore finanziario e bancario, in Controparte_4
favore del consumatore, riservandosi altresì di acquisire, volta per volta, crediti derivanti da irregolarità bancarie. La cessione di credito avente fonte negoziale è stata validamente stipulata ai sensi dell'art. 1260 c.c.
Ogni doglianza sul punto va rigettata.
Il caso che ci occupa riguarda la questione della mancata restituzione, da parte degli istituti di credito, degli oneri contrattuali, in particolare delle commissioni di istruttoria e provvigioni all'intermediario per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata di finanziamenti.
Occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 200/48/CE. Il 1° comma della summenzionata norma stabilisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”
Prima dell'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, 2° comma TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. dell'8.07.1992, il quale all'art. 3 ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs.
141/2010, che ha introdotto nel TUB il già menzionato art. 125sexies.
pagina 5 di 13 E' assolutamente pacifico quindi che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
È d'uopo, a questo punto, precisare cosa il legislatore intenda con «costo totale del credito».
A tal riguardo, si fa riferimento all'art. 3, lett. g), direttiva 2008/48, ai cui sensi per “costo totale del credito” s'intende “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili [...] inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), TUB, il quale, conformemente, statuisce che esso “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Precisato ciò, occorre prendere in considerazione, in merito alla riduzione del costo totale del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una serie di pronunce sia dalla Banca d'Italia che dall'Arbitro Bancario e Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tam alla disciplina previgente quam a quella di cui all'attuale art. 125sexies, ha costantemente interpretato il diritto, spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, ad una riduzione del costo totale del credito, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front).
In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (rilevante nel caso di specie) e della pensione, ha, per l'appunto, più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi,
l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati [...] comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto
“uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per pagina 6 di 13 la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.)”.
D'altro canto, secondo il costante e consolidato orientamento dell'AB, reiteratamente confermato dal
Collegio di Coordinamento, “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso. Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv)
l'importo da rimborsare deve essere determinato [...] secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente [...]. È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012).” (AB Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014, n. 6167.
Più recentemente, AB Collegio di Coordinamento, 11 novembre 2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e
10 maggio 2017, n. 5031).
pagina 7 di 13 Orbene il quadro così delineato va rivisto alla luce della recente pronuncia della CGUE dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
Successivamente è, altresì, intervenuta, in data 17 dicembre 2019, la decisione n. 26525 del Collegio di
Coordinamento dell'AB, il quale è giunto ad affermare il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'AB”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
Premesso tutto ciò, alla luce della disciplina richiamata e qui ritenuta applicabile (si precisa, ora, che la recentissima modifica dell'art. 125sexies TUB non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che la citata norma opera per i contratti sottoscritti in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di conversione), preso atto del venir meno della distinzione tra costi up-front e costi recurring, ma tenuto fermo il principio della domanda, si condivide quanto statuito dal Giudice di prime cure riguardo la rimborsabilità delle spese richieste dall'appellata, siano esse di natura up front e /o recurring, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante.
In merito alla natura delle voci di costo di cui l'appellata chiedeva il rimborso (commissioni di istruttoria e provvigione all'intermediario) stante l'estinzione anticipata del finanziamento, occorre ribadire che, alla luce di quanto sopra, e dunque a seguito della citata sentenza della CGUE, il CP_7
problema relativo alla corretta qualificazione delle singole voci di costo pare superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore.
Da ultimo, il principio in esame è stato definitivamente consacrato nella recente sentenza n.263/2022 della Corte Costituzionale del 22.12.2022 che accogliendo i dubbi di legittimità ha ritenuto che anche pagina 8 di 13 per i contratti di finanziamento anticipatamente estinti prima del 25/07/2021, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del finanziamento non maturati, quindi, sia dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. costi up front), sia dei costi collegati alla durata del finanziamento (c.d. costi recurring). Con la sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11- octies, comma 2, del Dl n. 73/2021 (Decreto sostegni bis – convertito con legge n. 106/2021), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa europea ed, in particolare, dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia europea con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor. Con la Sentenza “Lexitor”, la
Corte di giustizia europea aveva già stabilito che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, il cliente aveva diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi posti a carico del consumatore, e che la riduzione doveva applicarsi in proporzione alla minore durata del contratto, in conseguenza alla restituzione anticipata.
Alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale, viene chiarito definitivamente che i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n.
106/2021.
L'appellante sostiene che, da ultimo, i principi della sentenza Lexitor siano stati superato a seguito di una pronuncia resa dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21,
Unicredit Bank Austria) con la quale i Giudici di Lussemburgo hanno affermato che: «L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito».
Orbene se una tale conclusione può, di primo acchito, dirsi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza Lexitor, in realtà l'approccio «differenziato» preso in esame dalla Corte nel caso Unicredit
Bank Austria deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori;
e tale specificità si coglierebbe in quella per cui il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1,
pagina 9 di 13 della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, semmai, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.
La fattispecie tenuta in considerazione dalla Corte di Giustizia non può assimilarsi a quello preso in esame, alla luce della differente natura e delle caratteristiche peculiari sottese al credito immobiliare ai consumatori.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata in data 06.09.2023 (Numero registro generale 12710/2019 - Numero sezionale 1951/2023 - Numero di raccolta generale
25977/2023), allineandosi perfettamente alla sentenza della Corte Costituzionale 263-2022, ha ribadito la ripetibilità di tutti i costi non interamente maturati (anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies nella sua nuova versione), confermando uno scenario normativo assolutamente favorevole al consumatore.
Dello stesso avviso la recente sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania n° 304/2024 del
16.02.2024, che ha affermato la rimborsabilità di tutti i costi non interamente maturati, secondo il criterio di calcolo pro-rata temporis, laddove non contrattualmente stabilito diversamente.
In merito, quindi, alla natura delle voci di costo di cui l'odierno attore chiede il rimborso (commissioni di istruttoria e provvigioni all'intermediario) stante l'estinzione anticipata del finanziamento, occorre ribadire che, alla luce di quanto sopra, e dunque a seguito della citata sentenza della CGUE, il CP_7
problema relativo alla corretta qualificazione delle singole voci di costo pare superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore. Ogni doglianza sul punto è da rigettare.
Si conferma sempre più quell'orientamento giurisprudenziale che oramai permette un'applicazione estesa, sia temporale che sostanziale, dell'art. 125 sexies TUB.
Quindi, premesso tutto ciò, nessun dubbio può essere nutrito in merito alla circostanza per cui, sebbene l'art. 125sexies TUB sia entrato in vigore solo a partire dal settembre 2010, tale norma è ricognitiva di una disciplina preesistente, riconducibile al previgente e summenzionato art. 125, 2° comma TUB.
Nel caso de quo, pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente utilizzato la normativa al fine della decisione della controversia.
Proseguendo nei motivi di appello, parte appellante sostiene di non essere legittimata passiva rispetto alle pretese economiche avanzate in primo grado da parte appellata, anche relativamente alla quota parte non interamente goduta delle commissioni accessorie. Tale tesi va rigettata.
Il rapporto contrattuale, infatti, è interamente gestito dalla BANCA finanziatrice, che pertanto è l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alle pretese di Controparte_3
pagina 10 di 13 La riveste il ruolo di società mutuante/cessionaria -società mandante- Gli effetti giuridici ed Parte_1 economici dei contratti si concludono solo in capo ad essa, ai sensi dell'art. 1338 c.c. L'appellante in qualità di accipiens del rapporto, ha incassato ogni somma versata dal cliente anche a titolo di commissioni accessorie e pertanto va confermata la sua legittimazione passiva per l'azione di ripetizione dell'indebito.
Va sul punto ribadito l'orientamento maggioritario di questo Tribunale, sul punto che propende nell'attribuire la legittimazione passiva SOLO in capo alla società di finanziamento – nel caso di specie
(si veda: Ordinanza 702 bis cpc del 23.12.2019 resa dal Tribunale di Catania,; sentenza del Parte_1
28/09/2021 - RGN 15571/18 - resa dal Tribunale di Catania, ; sentenza del 22.03.2022 resa dal
Tribunale di Catania, ; sentenza del 27.05.2022 resa dal Tribunale di Catania, sent. 613/2024 Trib.Ct).
Il nuovo art. 125 sexies TUB, sancisce in maniera inequivocabile la legittimazione passiva dell'istituto finanziatore anche rispetto alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti ai soggetti intervenuti alla stipula del contratto (mediatore/agente/intermediario del credito e compagnia assicurativa). La norma introduce il “diritto di regresso” a beneficio del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito stabilendo che “Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
Le medesime considerazioni valgono, altresì, per la richiesta di rimborso avanzata dall'odierno appellata: in ragione di tutto quanto sopra è chiaro come la legittimazione passiva, rispetto alle richieste economiche avanzate dall'odierno appellato, anche quelle riconducibili ai premi assicurativi non interamene maturati, venga a ricadere unicamente in capo alla società appellante. Ogni eccezione sul punto è da rigettare.
L'appellante, inoltre, aveva impugnato la sentenza de quo nella parte in cui aveva il Giudice di Pace per definire il rimborso delle somme richieste, aveva utilizzato e applicato il criterio di calcolo del pro rata temporis, al posto di quello del costo ammortizzato
L'assunto del Giudice di Pace è da condividere e il calcolo operato per il rimborso delle commissioni richieste è corretto. Difatti è fondamentale la decisione della Corte di Giustizia, conformemente alla quale è necessario interpretare la normativa nazionale. Ebbene, nell'interpretare la locuzione “per la restante durata del contratto” come metodo di calcolo al fine di procedere alla riduzione prevista dall'art 16 della Direttiva n. 2008/48, la sentenza ci comunica che è la normativa stessa ad CP_7 indicare all'operatore il criterio in base al quale quantificare l'ammontare dei costi da restituire.
Infatti, è lo stesso art. 125 sexies TUB a prevedere che l'ammontare dei costi retrocedibili sia calcolato su base proporzionale;
tale metodo deve essere utilizzato per il calcolo della generalità dei costi oggetto pagina 11 di 13 di riduzione, ed è considerato il più adeguato, poiché garantisce il rispetto della predetta proporzionalità, in quanto divide l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero delle rate contrattualmente previste, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
Pertanto, il criterio del pro-rata temporis è stato validamente utilizzato dal Giudice di prime cure per la determinazione degli oneri da rimborsare.
Parte appellante, infine, ritiene che la sentenza impugnata sia erronea poiché ha affermato la vessatorietà delle clausole del Contratto che escludevano la ripetizione degli oneri upfront per contrarietà agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo.
Ciò premesso, e in accordo a quanto stabilito dal Giudice di pace, appare di chiara evidenza che la clausola in questione deve necessariamente essere considerata clausola vessatoria ai sensi dell'art 33,
2°comma , lett b) Cod. Consumo, il quale dispone che “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”, e pertanto nulla ai sensi dell'art. 36
Codice del Consumo, secondo il quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”.
Tale nullità è stata peraltro confermata da numerose decisioni dell'AB (ex multis, AB Napoli n.
3415/2013, con la quale il Collegio afferma che “qualsiasi clausola contrattuale che imponga alla controparte consumatrice la limitazione o la negazione [del diritto a un'equa riduzione del costo totaledel credito] è da reputarsi vessatoria, in quanto istitutiva di un ulteriore e significativo squilibrio tra diritti e obblighi nel rapporto tra professionista e consumatore, quindi nulla”).
Ne consegue che le clausole contrattuali con cui l'intermediario esclude, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, la rimborsabilità delle commissioni bancarie e finanziarie che maturano nel tempo, compresi i costi assicurativi, sono da considerare vessatorie e affette da nullità, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi degli artt. 33 e 36 Codice del Consumo.
Diverse le pronunce che hanno escluso che “la sottoscrizione indiscriminata di tutte le condizioni generali di contratto non determinano validità efficacia, ai sensi dell'art 1341 c.c. secondo comma , di quelle onerose, essendo invero necessario che esse siano chiaramente e autonomamente evidenziate dalla parte che le ha predisposte, soltanto in tal modo potendosi ritenere assolto l'obbligo di informazione sul contenuto delle stesse per renderle conoscibili a coloro che le hanno sottoscritte (
Cassaz. Civile, sez III, sent. N. 13890/2005).”
pagina 12 di 13 L'odierno appellante non ha provato come tale clausola limitativa del diritto al rimborso degli oneri non interamente maturati, in favore del consumatore, risulti non avere natura vessatoria.
In definitiva quindi, le clausole contrattuali con cui l'intermediario esclude, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, la rimborsabilità delle commissioni bancarie e finanziarie che maturano nel tempo, compresi i costi assicurativi, sono da considerare vessatorie e affette da nullità, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi degli artt. 33 e 36 Codice del Consumo.
Dalle suesposte argomentazioni discende che l'appello proposto debba rigettato integralmente per i profili sopra delineati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite, di questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono disposte secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.
Si ritengono altresì sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater D.p.r. 115/2002.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n.
1451/2024 R.G., proposto da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
avverso la sentenza n. 2069/2023 depositata dal Giudice di Pace di Catania in data 14.07.2023, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado.
2. Condanna parte appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese di lite che si liquidano - in complessivi € 450,00, per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
3. Condanna parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.p.r. 115/2002
Così deciso in Catania, il 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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