Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2756 del 20.09.2024 Oggetto: ricalcolo pensione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Napoli e Francesca Napoli Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Lupoli e Salvatore Graziuso CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 2.03.2020 premetteva: di essere titolare di pensione cat. Parte_1
VOART dal febbraio 2004, con importo mensile alla decorrenza pari a € 834,93; di avere ottenuto dal Tribunale di Lecce sentenza n.12752/2010, confermata dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 3721/2012, il riconoscimento del diritto alla pensione sin dal febbraio 1999, con condanna dell' al pagamento della pensione anche per il periodo dall'1.01.2000 al 31.01.2004; che CP_1
l' , nel dare esecuzione alla sentenza con provvedimento del 23.01.2013, non aveva tenuto conto CP_1
dei 208 contributi settimanali da lavoro agricolo subordinato maturati dal 2000 al 2003; che, con provvedimento dell'11.04.2013 l'ente aveva incluso i 208 contributi settimanali, ma solo dal marzo
2013 piuttosto che dal febbraio 2004, aumentando di poco il rateo mensile;
di avere pertanto dovuto proporre nuovamente ricorso giudiziale, deciso infine con sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.
756/2019, con la quale era stato dichiarato il proprio diritto al ricalcolo della pensione dall'1.02.2004, considerando tutta la contribuzione, compresa quella maturata dal 2000 al 2003, con condanna
1
contributi settimanali (136 in luogo di 208) e una retribuzione media settimanale (€ 138,28 in luogo di € 255,71) inferiori rispetto al dovuto.
Ritenuto che
il calcolo effettuato dall' non fosse CP_2
rispettoso delle statuizioni di cui alle sentenze n. 12753/10, n. 3721/12 e n. 756/19 sopra richiamate, chiedeva di determinare l'importo della pensione cat. VOART nella misura di € 858,78 oltre perequazione come per legge e, conseguentemente, di condannare l' al pagamento della somma CP_1 di € 16.115,36, a titolo di ratei differenziali da febbraio 2004 a dicembre 2019, oltre ratei differenziali da gennaio 2020 al soddisfo ed interessi legali dalla data di maturazione di ciascun rateo ed interessi ex art 1284, 4 comma, cc, oltre interessi anatocistici;
in subordine, chiedeva di dichiarare il diritto a un rateo pensionistico pari a € 834,93 mensili a febbraio 2004, con condanna dell' al pagamento CP_1
del dovuto, oltre accessori come per legge.
L' si costitutiva in giudizio eccependo la decadenza dall'azione giudiziale e contestando, nel CP_1
merito, gli avversi assunti. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale -dopo aver respinto l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale- accoglieva la domanda attorea, dichiarando non corretto il criterio di riliquidazione della pensione seguito dall' nei provvedimenti del 23.01.2013, dell'11.04.2013 e CP_1
del 28.08.2019 e pertanto -aderendo ai conteggi allegati al ricorso, in quanto non contestati- condannava l' a rideterminare l'importo di pensione VOART in godimento al ricorrente in € CP_2
858,78 mensili alla decorrenza (febbraio 2004) e al pagamento della somma di € 16.115,36 a titolo di ratei differenziali arretrati per il periodo da febbraio 2004 a dicembre 2019 e dei ratei differenziali arretrati da gennaio 2020, con accessori di legge.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandola limitatamente alla parte in Parte_1 cui il Tribunale aveva omesso di condannare l' al pagamento degli interessi anatocistici sui ratei CP_1
differenziali dovuti dal 2004. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' “al pagamento degli interessi anatocistici sugli accessori di legge dovuti dalla data di CP_1 maturazione di ciascun rateo sulla somma di € 16.115,36 a titolo di ratei differenziali arretrati per ratei differenziali da Febbraio 2004 a Dicembre 2019 e sui ratei differenziali arretrati da Gennaio 2020”.
L' si è costituito contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 9.05.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2 In materia di interessi anatocistici è stato detto che, ai sensi dell'art. 1283 c.c., gli interessi su debiti pecuniari certi ma non liquidi, pur maturando nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, scadono con la pronuncia giudiziale e pertanto possono produrre ulteriori interessi soltanto dal momento di tale scadenza;
la condanna al pagamento degli interessi anatocistici comporta che essi debbano essere scaduti e quantificati al momento della decisione, mentre deve escludersi che il giudice possa condannare per il futuro (cfr. Cass. n. 5271/2002).
È stato anche affermato, con riferimento alle prestazioni previdenziali, che gli interessi anatocistici possono essere riconosciuti nei limiti consentiti dall'art. 1283 c.c., con l'effetto che solo gli interessi sulla somma capitale -al netto, quindi, della rivalutazione- producono ulteriori interessi, con il limite che vanno calcolati solo sulla somma capitale con esclusione della rivalutazione monetaria (cfr. Cass.
n. 11673/2008).
I predetti principi di diritto trovano applicazione nel caso di specie e comportano il rigetto dell'appello.
Invero, il Tribunale ha condannato l' al pagamento del credito indicato in premessa (€ 16.115,36 CP_1 per sorte capitale), oltre agli “accessori di legge”, da individuarsi -ai sensi dell'art. 16, comma 6, l.n.
412/91, che disciplina la materia degli accessori in ambito previdenziale- alternativamente nella maggior somma tra quella maturata a titolo di interessi legali e quella maturata e titolo di rivalutazione monetaria.
La pronuncia, in questa parte, non è stata fatta oggetto di censure da parte dell'appellante.
Sulla scorta dei richiamati principi di diritto, allora, deve ritenersi che -in mancanza di quantificazione delle somme maturate, rispettivamente, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale liquidata in sentenza- la domanda volta alla liquidazione degli interessi anatocistici non possa essere accolta in questa sede, difettando il presupposto dell'esatta quantificazione dell'importo degli interessi legali e della sua prevalenza rispetto alle somme maturate a titolo di rivalutazione monetaria.
Per quanto detto, l'appello deve essere rigettato.
La particolarità della questione sottoposta a giudizio giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 20/11/2024 da nei confronti di , avverso la sentenza del 20/09/2024 n. 2756 del Tribunale Parte_1 CP_1
3 di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 09/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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