Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5271
CASS
Sentenza 12 aprile 2002

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È inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con il quale la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, anche nel senso di applicazione di una norma a preferenza di un'altra, venga denunziata come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

In tema di indennità di occupazione, il criterio dettato dall'art. 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (che fissa detta indennità in un dodicesimo dell'indennità di esproprio per ogni anno di occupazione) conserva residuo margine di applicabilità - a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sent. n. 5 del 1980 - per le sole aree agricole; per gli altri immobili, ed in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri, vale la disciplina generale prevista dall'art. 72, quarto comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in base alla quale all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità di occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione e la prima deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata.

L'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 cod. civ., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, sicché essa non può essere disposta per il futuro dal giudice al quale sia stata richiesta la liquidazione del credito principale e del relativi interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5271
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5271
    Data del deposito : 12 aprile 2002

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