Sentenza 12 aprile 2002
Massime • 3
È inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con il quale la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, anche nel senso di applicazione di una norma a preferenza di un'altra, venga denunziata come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
In tema di indennità di occupazione, il criterio dettato dall'art. 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (che fissa detta indennità in un dodicesimo dell'indennità di esproprio per ogni anno di occupazione) conserva residuo margine di applicabilità - a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sent. n. 5 del 1980 - per le sole aree agricole; per gli altri immobili, ed in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri, vale la disciplina generale prevista dall'art. 72, quarto comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in base alla quale all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità di occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione e la prima deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata.
L'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 cod. civ., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, sicché essa non può essere disposta per il futuro dal giudice al quale sia stata richiesta la liquidazione del credito principale e del relativi interessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5271 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI VA, NI AR, NI SA, DA NA, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO ARCURI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI PALERMO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 02998/00 proposto da:
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODOLFO LANCIANI 74, presso l'avvocato ELISABETTA ESPOSITO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI AIRÒ FARULLA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NI VA, NI AR, NI SA, DA NA, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FABIO ARCURI, giusta procura in calce al ricorso principale;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 971/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 15/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2002 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Airò Farulla, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.7.1991, NI SA, MA e IA, e AV LI, convenivano in giudizio il Comune di Palermo davanti alla Corte d'appello di quella città, chiedendo la determinazione dell'indennità di occupazione, iniziata il 25.9.1989, relativamente ad immobile di loro proprietà, costituito da fabbricato e terreno circostante, assoggettato a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione convenuta, per la realizzazione del prolungamento della via Giuseppe Lanza di Scalea allo Zen.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, che deduceva l'improponibilità della domanda.
Con sentenza depositata il 15.12.1998, la Corte d'Appello di Palermo, rilevato che l'occupazione era durata, per via di proroga, fino al 24.9.1996, determinava l'indennità di occupazione in L. 85.913.564, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole annualità al soddisfo: tale somma era liquidata ricorrendo, per il fabbricato, al criterio del valore locativo, e per il terreno, al valore agricolo medio.
Ricorrono per cassazione NI SA, MA e IA, e AV LI, affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Palermo, che a sua volta propone ricorso incidentale, cui resistono con controricorso i ricorrenti in via principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, NI SA, MA e IA, e AV LI, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 20, terzo comma, della legge 865/71, come modificato dall'art. 14 l. 10/77, e dell'art. 16, nono comma, della stessa legge 865/71, censurano la sentenza impugnata per aver liquidato l'indennità di occupazione del fabbricato, ricorrendo al criterio del valore locativo, e utilizzando i parametri della l. 392/78, mentre occorreva applicare, senza possibilità di ricorrere a criteri sussidiari, le norme sopra citate, che inducono a compensare l'occupazione delle costruzioni nella misura di 1/12 dell'indennità di espropriazione, corrispondente nella specie al valore venale del fabbricato, in modo da attingere la somma di L. 24.144.750 annue, e, complessivamente, per i sette anni di occupazione, L. 169.013.250, oltre interessi legali e interessi anatocistici.
Con il secondo motivo, i ricorrenti principali, denunciando difetto di motivazione, assumono che anche a ritenere valido, in via di ipotesi, il criterio del valore locativo, è errato il presupposto che l'equo canone esprima la concreta redditività dell'immobile, mentre si doveva tener conto della facoltà del proprietario di avvalersi dei patti in deroga, introdotti dal d.l. 333/92, sicuramente più remunerativi.
Con il terzo motivo, i ricorrenti principali, denunciando violazione dell'art. 1283 c.c. e difetto di motivazione, censurano la sentenza impugnata per non aver liquidato gli interessi anatocistici sugli interessi legali dovuti per il tardivo pagamento dell'indennità.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Comune di Palermo censura la sentenza impugnata per aver determinato l'indennità relativa ai terreni in misura di 1/12 del valore agricolo medio, e non di 1/20 dell'indennità di espropriazione. Con il secondo motivo, il Comune di Palermo, denunciando vizio di motivazione, si duole della disposta rideterminazione dell'indennità di occupazione del fondo residuo rispetto a quello su cui insiste la costruzione.
Con il terzo motivo, il ricorrente incidentale assume che il criterio del valore locativo non è applicabile ove si tratti di costruzioni situate in zona agricola, e ove si ritenga applicabile, la determinazione del valore del fabbricato non può non tener conto che insistendo su area agricola, l'immobile non poteva che essere adibito ad usi agricoli.
Il ricorso è infondato.
Riguardo al primo motivo, si osserva che il sistema legislativo in materia di espropriazioni per pubblica utilità, non prevede un criterio unitario per la determinazione dell'indennità di occupazione. Niente dispone, in particolare, per l'occupazione degli edifici.
In mancanza della dimostrazione di una specifica perdita, l'indennità viene comunemente determinata ricorrendo al criterio sussidiario dell'interesse legale sulla somma rappresentativa dell'indennità di esproprio, sul presupposto che essa ha la funzione di ricostituire il patrimonio del soggetto espropriato, nella parte in cui viene depauperato della somma corrispondente ai frutti civili che avrebbe percepito se gli fosse stata corrisposta l'indennità di esproprio al momento dello spossessamento. Così, per quanto riguarda i suoli edificatori, essi si sono ritenuti assoggettati alla disciplina generale dell'art. 72, quarto comma, legge 2359 del 1865, il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri: nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione e la prima deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata (Cass. 20.1.1998, n. 493). Non è applicabile, quale criterio generale cui possa farsi riferimento nel silenzio della legge, quello enucleabile dall'art. 20, terzo comma, l. 865/71 (Cass. 17. 6. 1998, n. 6048), posto che la stessa norma, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (Corte Cost. 30 gennaio 1980, n. 5), conserva residuo margine di applicabilità per le sole aree agricole, per le quali, a differenza di quelle edificabili, il sistema del valore agricolo medio rappresenta un ristoro ancorato alle caratteristiche obiettive dei beni (Cass. 14.9.1999, n. 9814). Il secondo motivo è inammissibile.
I ricorrenti censurano come vizio di motivazione, l'omessa considerazione, da parte del giudice di merito, ai fini della determinazione del valore locativo dell'immobile, della facoltà del proprietario di avvalersi dei patti in deroga, introdotti dal d.l. 333/92, sicuramente più remunerativi e più idonei ad esprimere la concreta redditività del bene, che non l'applicazione delle regole, pure e semplici, dell'equo canone.
Posto che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) si risolve in una doglianza che investe la ricostruzione della fattispecie concreta, addebitando a questa ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge dalla insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza, il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quale motivo di ricorso per cassazione (n. 3 dell'art. 360 c.p.c.) ricorre quando si prospetta l'errata applicazione di una norma ad un fatto sulla cui fissazione non c'è discussione (Cass. 20.2.1999, n. 1430; 10.1.1995, n. 228;
18.3.1995, n. 3205; 9.6.1972, n. 1807). Per cui è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con il quale la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, anche nel senso di applicazione di una norma a preferenza di un'altra, venga denunziata come vizio di motivazione (Cass. 3.4.1998, n. 3464). Venendo al terzo motivo, gli interessi su debiti pecuniari certi ma non liquidi (e tra questi, il debito per indennità di occupazione), pur maturando nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, scadono con la pronuncia giudiziale e pertanto possono produrre ulteriori interessi soltanto dal momento di tale scadenza, per effetto di una convenzione ad essa successiva, ovvero dal giorno della ulteriore domanda giudiziale proposta dopo la suddetta pronuncia (Cass. 17.11.2000, n. 14903;
26.2.1991, n. 2061): l'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 c.c., postula dunque una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali (Cass. 4.6.2001, n. 7507), che non può essere disposta per il futuro dal giudice al quale è stata richiesta la liquidazione del credito principale e dei relativi interessi.
Il primo motivo del ricorso incidentale, è manifestamente infondato, posto che reclamando la determinazione dell'indennità occupatoria per i suoli agricoli, nella misura di 1/20 dell'indennità dovuta per l'espropriazione, sembra ignorare che l'art. 20, terzo comma, l. 865/71, che stabiliva tale misura, è stato modificato dall'art. 14 l. 28.1.1977 n. 10 (e prevede ora la misura di 1/12).
Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile:
l'assoluta genericità con cui la doglianza è formulata, in particolare la mancata specificazione del detrimento che al ricorrente deriverebbe dalla "rideterminazione" dell'indennità (forse, ma è solo un'ipotesi, in relazione al supplemento di ctu disposto dal giudice), è di ostacolo ad una verifica di legittimità della decisione (Cass. 8.3.2001, n. 3385). Anche il terzo motivo del ricorso incidentale è infondato. Si è in altre decisioni ritenuto che nell'ipotesi di occupazione illegittima di un fabbricato con un'area latistante di terreno edificabile, debbano adottarsi diversi criteri indennitari: quello del valore venale (art. 39 della legge n. 2359 del 1865) per il fabbricato, e quello introdotto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 per la menzionata area, senza che abbia rilievo il vincolo pertinenziale o meno di quest'ultima, posto che le pertinenze, ancorché funzionalmente collegate con la cosa principale, conservano la propria individualità fisica e giuridica, con conseguente applicabilità della disciplina ad esse inerente, se diversa da quella della cosa cui accedono (Cass. 13.6.2000, n. 8020; 11.4.2001, n. 5370): il principio va confermato in questa sede, non potendosi escludere che pur essendo ubicato in zona qualificata come agricola dallo strumento urbanistico, il fabbricato non possa esser qualificato come di civile abitazione (come del resto si desume dalla normativa sull'equo canone: artt. 16 lett. f), 18, primo comma, lett. d) e secondo comma, lett. a), l. 392/78) e come tale valutato ai fini dell'accertamento di redditività.
Il rigetto di entrambi i ricorsi induce alla compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2002