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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della giudice dott.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4980 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato a [...]/SP, il 24.06.1988 (C.F. CPF. 401.309.208-51) e residente in Parte_1
Sao Paulo/SP, elettivamente domiciliato in Palermo, via r.l. 24, n.8 presso e nello studio dell'Avv.
La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo (C.F. ; Fax 091.7656684; pec: C.F._1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti (doc. 2); Email_1
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) ed in persona del in carica, legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici - alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
Email_2 C.F._2
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
All'udienza del ventisei novembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, l'odierno ricorrente ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il proprio Controparte_1
1 status di cittadino italiano in quanto discendente in linea retta da cittadino italiano. Esponeva che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Il ricorrente deduceva di essere discendente diretto di noto anche come Persona_1
o , cittadino Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_2
italiano nato a [...] il [...], come comprovato dal certificato di nascita/battesimo
(doc. 3), figlio di e Il 5 giugno 1897, Per_4 Persona_5 Persona_1
contraeva matrimonio con (doc. 5). Come risulta dal certificato negativo di Parte_3
naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di
Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano
(doc. 4).
Dal matrimonio tra e nasceva, il 12 giugno 1911, Persona_1 Parte_3
(doc. 6), la quale contraeva matrimonio con , dalla cui unione Persona_6 Persona_7
nasceva, il 14 febbraio 1946, (doc. 7). , il 10 marzo 1962, Persona_8 Persona_8
contraeva matrimonio con adottando il nome di Persona_9 Persona_10
(doc. 8), dalla cui unione nasceva, il 26 dicembre 1965, (doc. 9), che il 16 Persona_11
febbraio 2013 contraeva matrimonio con (doc. 13). Persona_12
Dall'unione tra e nasceva, il 24 giugno 1988, Persona_11 Persona_13 [...]
(doc. 10), odierno ricorrente, che il 20 marzo 2010 contraeva matrimonio con Parte_1 [...]
(doc. 11), dalla quale divorziava il 21 giugno 2017 (doc. 12). Persona_14
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'attribuzione della cittadinanza jure sanguinis, deducendo che noto anche come Persona_1 Persona_1 Persona_2
o , non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva Persona_3 Parte_2
trasmessa jure sanguinis alla propria figlia e, da questa, a tutti i propri Persona_6
discendenti fino agli attuali ricorrenti, come documentalmente provato.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi Controparte_1
dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 26 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
****
2 In via preliminare, deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21, entrata in vigore il 24 dicembre 2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che, nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie, l'avo è nato a [...], provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il
Tribunale adito.
Nel merito, la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola jure sanguinis ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, il 1° gennaio 1948, precisamente dall'avo Persona_1
nato a [...] il [...], senza mai naturalizzarsi brasiliano, e da questi
[...]
trasmessa alla figlia nata il [...] e sposatasi in Brasile con Persona_6 [...]
. Per_7
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza jure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
3 La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. SSUU cit.).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'avo italiano mai rinunciarono alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al eccepire che si sono Controparte_1 verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022).
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n. 22271 afferma che “ai sensi dell'art. 11 della l.
4 n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana). È poi opportuno richiamare le recenti sentenze “gemelle” delle SS.UU.
n. 25317 e 25318, pubblicate il 24 agosto 2022, definite “epocali” per la vasta platea di soggetti interessati. Con tali sentenze è stato statuito che:
- la cittadinanza per nascita si acquisisce iure sanguinis e, una volta acquisita, è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Chi richiede il riconoscimento deve provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre spetta alla controparte provare eventuali interruzioni;
- la perdita della cittadinanza italiana richiede un atto volontario e spontaneo per acquisire una cittadinanza straniera, come una domanda di iscrizione nelle liste elettorali. Stabilire la residenza all'estero non è sufficiente per la perdita della cittadinanza;
- la cittadinanza può essere persa solo per rinuncia volontaria ed esplicita, mai per rinuncia tacita;
- la perdita della cittadinanza per accettazione di un impiego da un governo estero senza permesso italiano si applica solo a impieghi governativi che comportano obblighi di fedeltà verso lo Stato straniero.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, dell'assenza di un previo diniego amministrativo e dell'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadino italiano di Pt_4
5 nato a [...]/SP, il 24.06.1988 (C.F. CPF. 401.309.208-51). Parte_1
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 26/11/2024. La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della giudice dott.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4980 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato a [...]/SP, il 24.06.1988 (C.F. CPF. 401.309.208-51) e residente in Parte_1
Sao Paulo/SP, elettivamente domiciliato in Palermo, via r.l. 24, n.8 presso e nello studio dell'Avv.
La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo (C.F. ; Fax 091.7656684; pec: C.F._1
che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti (doc. 2); Email_1
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) ed in persona del in carica, legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici - alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
Email_2 C.F._2
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
All'udienza del ventisei novembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, l'odierno ricorrente ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il proprio Controparte_1
1 status di cittadino italiano in quanto discendente in linea retta da cittadino italiano. Esponeva che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Il ricorrente deduceva di essere discendente diretto di noto anche come Persona_1
o , cittadino Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_2
italiano nato a [...] il [...], come comprovato dal certificato di nascita/battesimo
(doc. 3), figlio di e Il 5 giugno 1897, Per_4 Persona_5 Persona_1
contraeva matrimonio con (doc. 5). Come risulta dal certificato negativo di Parte_3
naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di
Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano
(doc. 4).
Dal matrimonio tra e nasceva, il 12 giugno 1911, Persona_1 Parte_3
(doc. 6), la quale contraeva matrimonio con , dalla cui unione Persona_6 Persona_7
nasceva, il 14 febbraio 1946, (doc. 7). , il 10 marzo 1962, Persona_8 Persona_8
contraeva matrimonio con adottando il nome di Persona_9 Persona_10
(doc. 8), dalla cui unione nasceva, il 26 dicembre 1965, (doc. 9), che il 16 Persona_11
febbraio 2013 contraeva matrimonio con (doc. 13). Persona_12
Dall'unione tra e nasceva, il 24 giugno 1988, Persona_11 Persona_13 [...]
(doc. 10), odierno ricorrente, che il 20 marzo 2010 contraeva matrimonio con Parte_1 [...]
(doc. 11), dalla quale divorziava il 21 giugno 2017 (doc. 12). Persona_14
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'attribuzione della cittadinanza jure sanguinis, deducendo che noto anche come Persona_1 Persona_1 Persona_2
o , non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva Persona_3 Parte_2
trasmessa jure sanguinis alla propria figlia e, da questa, a tutti i propri Persona_6
discendenti fino agli attuali ricorrenti, come documentalmente provato.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi Controparte_1
dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 26 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
****
2 In via preliminare, deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21, entrata in vigore il 24 dicembre 2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che, nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie, l'avo è nato a [...], provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il
Tribunale adito.
Nel merito, la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola jure sanguinis ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, il 1° gennaio 1948, precisamente dall'avo Persona_1
nato a [...] il [...], senza mai naturalizzarsi brasiliano, e da questi
[...]
trasmessa alla figlia nata il [...] e sposatasi in Brasile con Persona_6 [...]
. Per_7
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza jure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
3 La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. SSUU cit.).
Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'avo italiano mai rinunciarono alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al eccepire che si sono Controparte_1 verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022).
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n. 22271 afferma che “ai sensi dell'art. 11 della l.
4 n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana). È poi opportuno richiamare le recenti sentenze “gemelle” delle SS.UU.
n. 25317 e 25318, pubblicate il 24 agosto 2022, definite “epocali” per la vasta platea di soggetti interessati. Con tali sentenze è stato statuito che:
- la cittadinanza per nascita si acquisisce iure sanguinis e, una volta acquisita, è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Chi richiede il riconoscimento deve provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre spetta alla controparte provare eventuali interruzioni;
- la perdita della cittadinanza italiana richiede un atto volontario e spontaneo per acquisire una cittadinanza straniera, come una domanda di iscrizione nelle liste elettorali. Stabilire la residenza all'estero non è sufficiente per la perdita della cittadinanza;
- la cittadinanza può essere persa solo per rinuncia volontaria ed esplicita, mai per rinuncia tacita;
- la perdita della cittadinanza per accettazione di un impiego da un governo estero senza permesso italiano si applica solo a impieghi governativi che comportano obblighi di fedeltà verso lo Stato straniero.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, dell'assenza di un previo diniego amministrativo e dell'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadino italiano di Pt_4
5 nato a [...]/SP, il 24.06.1988 (C.F. CPF. 401.309.208-51). Parte_1
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 26/11/2024. La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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