Art. 1775.
(Restituzione dei frutti).
Il depositario e' obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
(Restituzione dei frutti).
Il depositario e' obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
[…] La cosa deve essere, salvo diverso accordo tra le parti, restituita nel luogo in cui doveva essere custodita (cfr. art. 1774 del Codice civile) con i frutti percepiti (ex art. 1775 del Codice civile), mentre le spese della restituzione rimangono a carico del depositante. […]
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