Art. 1775.
(Restituzione dei frutti).
Il depositario e' obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
(Restituzione dei frutti).
Il depositario e' obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
[…] In tal caso il depositario deve, però, restituire al depositante gli interessi percepiti perché l'art. 1775 c.c., che obbliga il depositario a restituire al depositante i frutti della cosa da lui percepiti allo scopo di impedire un suo ingiustificato arricchimento, deve ritenersi applicabile anche se i frutti siano dipesi da un uso non consentito della cosa.
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