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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/09/2025, n. 3778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3778 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5981/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5981/2021
Oggi 16 settembre 2025 ad ore 12.20 innanzi al dott. Angelica Castellani, sono comparsi: per gli opponenti l'avv. Mario Bozzetti e per l'opposta Laura Girelli in sostituzione dell'avv. Marco
Radice, i quali si riportano alle note conclusive rispettivamente depositate il 10.9.2025 e il 5.9.2025, insistendo nelle conclusioni ivi precisate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5981/2021 promossa da:
c.f. ) e (C , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
degli avv.ti Marina Manfredi e Mario Bozzetti attore - opponente contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Marco Radice CP_1 P.IVA_2
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18.5.2021 in qualità di debitrice principale, e Parte_2 Pt_1
in qualità di fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1450/21
[...]
loro notificato, emesso dal Tribunale di Brescia in data 10.4.2021 su ricorso di per il CP_1 pagamento solidale, in favore della ricorrente, della somma di € 130.877,72, a titolo di “scoperto di conto corrente n. .815/13302, ora n. 1506045, acceso in data 5.5.1997 presso la Filiale di Lumezzane de1la Banca Popolare di Vincenza, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dal
2.4.2018 al saldo” (somma così ridotta dalla creditrice “dopo ricalcolo degli interessi”) e oltre alle spese di procedura, credito pervenuto nella titolarità soggettiva di a seguito della liquidazione CP_1
coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza e della cessione in blocco dei crediti deteriorati meglio descritta nell'incipit del ricorso monitorio.
A fondamento dell'opposizione gli ingiunti, confermando l'apertura in data 5.5.1997 da parte della pagina 2 di 11 Parte società del conto corrente ordinario n. 815/13302 già già Controparte_2 [...]
divenuto poi n. 1506045 presso la Banca Popolare di Vicenza, hanno eccepito Controparte_3
che, durante lo svolgimento del suddetto rapporto, l'istituto di credito aveva addebitato tassi di interessi in misura ultralegale in carenza di convenzione scritta tra le parti e in violazione dell'art. 1284 c.c., nonché applicato tassi d'interesse superiori al tasso soglia per effetto della illegittima quantificazione di tutte le voci concorrenti a determinare l'effettivo tasso di interessi globale annuo e proceduto alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in contrasto con il divieto di anatocismo di cui all'art.1283 c.c., addebitando, altresì, sul conto corrente somme di denaro a titolo di “commissione massimo scoperto” non dovute per difetto di idonea causa negoziale, applicando valute successive a quelle dell'effettiva operazione e addebitando spese in difetto di apposita convenzione scritta. Per effetto di tali illegittime operazioni, la società correntista aveva indebitamente versato somme per €
92.164,00.
Evidenziato, infine, che la ricontrattualizzazione delle condizioni del conto corrente sarebbe avvenuta
“solo in data 12.4.2018”, mentre gli importi contestati (interessi e spese) per cui è stato azionato il decreto ingiuntivo erano riferiti per lo più al periodo antecedente, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'avversaria domanda di pagamento.
Si è costituita in giudizio la società opposta, eccependo in via preliminare “la prescrizione di ogni pretesa solutoria relativa ad addebiti effettuati prima del 6.2.2005, ovvero nei dieci anni precedenti la comunicazione della richiesta di mediazione” e contestando, nel merito, la fondatezza delle avversarie doglianze, anche in quanto generiche;
ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo previa concessione della provvisoria esecutività.
All'esito della prima udienza di trattazione, il g.i. ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnato alle parti termine di legge per l'avvio della mediazione obbligatoria.
Esperito con esito negativo tale tentativo, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; a seguito del deposito delle relative memorie, la causa è stata una prima volta rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con scambio degli scritti difensivi finali.
Con ordinanza dell'8.2.2024, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'esperimento di c.t.u. contabile.
In data 20.11.2024 è stata depositata la consulenza tecnica d'ufficio e all'udienza del 9.1.2025 il c.t.u. ha fornito i chiarimenti richiesti.
Dopo un rinvio concesso alle parti al fine di verificare possibili soluzioni transattive, stante l'esito negativo di tale tentativo, la causa è stata rinviata all'udienza del 17.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., a seguito della quale è stata disposta una ulteriore integrazione peritale in punto di prescrizione, con rinvio all'udienza odierna per la discussione pagina 3 di 11 e decisione finale ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento solo nei limiti di seguito precisati.
Quanto alla titolarità attiva del credito in capo ad la documentazione prodotta in fase CP_1
monitoria (cfr. docc. 3-6) comprova con sufficiente attendibilità che, in esecuzione di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 221 del 22.2.2018 - adottato a norma dell'art. 5 D.L. n. 99/2017, conv. in L. n. 121/2017 - in data 11.4.2018, i Commissari Liquidatori di
Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in hanno ceduto alla CP_4 Controparte_5
(oggi , i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione
[...] CP_1
coatta amministrativa (25 giugno 2017), che li ha acquistati per il tramite e per conto di un Patrimonio
Destinato costituito con il medesimo D.M., unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi a detti crediti ceduti (cfr. in particolare doc. 6).
Di tale cessione risulta data notizia tramite pubblicazione sul sito di Banca d'Italia in data 11.4.2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, e 3, comma 2, del menzionato
D.L. n. 99/2017.
Ora, poiché dai decreti e comunicati suddetti emerge chiaramente come oggetto di cessione fossero i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa
(25.6.2017) e fossero esclusi unicamente (in conformità all'articolo 1 del D.M.) “i crediti derivanti da rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate di n LCA di cui all'articolo 3, comma CP_6
1, lettera b) del DL 99/2017 e le relative passività, che sono pertanto rimasti di titolarità di in CP_6
LCA medesima” nonché quelli “già ceduti a ai sensi dell'articolo 3 del citato Controparte_7
D.L. o già retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L.”; poiché, indubitabilmente, il credito Parte vantato da nei confronti di e pacificamente non rientrante tra quelli CP_1 Parte_1
oggetto di esclusione1, era, alla data della cessione, un credito deteriorato, così come dimostrato dalla lettera di messa in mora del 7.10.2014 (cfr. doc. 11 fasc. monitorio), va ritenuta documentalmente provata la titolarità del credito oggetto del giudizio in capo alla società opposta.
Quanto alla consistenza della pretesa creditoria, è noto che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui - come nella specie - l'opposizione 1 Dirimenti elementi contrari sono stati sul punto offerti dagli opponenti che si sono limitati a sostenere la carenza di prova. pagina 4 di 11 all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. ex multis Cass. n. 14640/2018).
Nel caso in esame, sin dall'atto di citazione in opposizione gli ingiunti hanno eccepito la carenza del contratto originario, contestando l'applicazione di interessi “ultralegali” (oltre che “usurari”), indebito anatocismo, c.m.s., spese e valute postergate non pattuite.
L'art. 117 t.u.b. sanziona con la nullità l'inosservanza della forma scritta per la redazione dei contratti bancari e, in particolare, del contratto di conto corrente (cfr. commi 1 e 3); lo stesso articolo, al comma
4, prescrive espressamente la necessaria indicazione (scritta) del “tasso d'interesse e [di] ogni altro prezzo e condizione praticati”, pena ancora una volta la nullità di tali condizioni, cui consegue l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
Del pari, in base al sesto comma, sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 21466/2013, Cass. n.
15148/2018, Cass. n. 34812/2021), l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la loro capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (rilievi che nel caso in esame sono stati invece formulati).
In applicazione di tali principi, considerata la mancanza di originaria convenzione scritta, il g.i. ha rimesso una prima volta la causa in istruttoria onde verificare l'esatto saldo contabile del rapporto azionato;
a fronte, infatti, di un rapporto pacificamente acceso in data 5.5.1997, il primo documento contrattuale prodotto in atti è un documento di sintesi che reca la data del 29.1.2014 (cfr. doc. 8 di parte opposta).
pagina 5 di 11 Ora, è evidente che il riferimento contenuto nel documento del 29.1.2014 alla “data di accensione
05.05.1997” vale unicamente a indicare l'inizio del rapporto, ma non è sufficiente ad attribuire alle condizioni economiche ivi riportate data di pattuizione al 5.5.1997, né a integrare riconoscimento da parte del correntista di tale datazione.
L'assenza dell'originaria convenzione scritta appare altresì confortata dall'omessa risposta della Banca alla richiesta ex art. 119 t.u.b. inviata dalla società correntista in data 23.11.2015 (cfr. doc. 5 di parte opponente allegato alla prima memoria) e non è comunque stata confutata e superata da adeguate allegazioni e produzioni documentali in sede di giudizio di opposizione.
Ne consegue che, sino al momento in cui risulti la pattuizione scritta delle condizioni economiche destinate a regolare il rapporto (2014), il saldo va rideterminato con applicazione dei saggi legali e con elisione di tutti gli oneri applicati ma non pattuiti per iscritto, nonché dell'effetto anatocistico, non potendosi, all'evidenza, in mancanza ab origine di convenzione negoziale, ritenere assolti i presupposti di cui all'art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000: “le condizioni applicate sulla base dei contratti [nella specie carenti] stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.06.2000 e i relativi effetti si producono
a decorrere dal successivo 01.07.2000”.
Non rileva, pertanto, nel caso in esame, il “revirement” operato dalla Prima Sezione della Corte di cassazione con le pronunce nn. 5054 e 5064 del 26 febbraio 2024 (rispetto a quanto affermato nelle precedenti pronunce nn. 9140/2020 e 29420/2020), laddove la S.C. ha affermato che la condizione prevista dalla delibera CICR del 9.2.2000 quale limite, per la banca, per operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del t.u.b., implica un raffronto solo tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, ma non tra le nuove condizioni e quelle anteriori “epurate” da ogni forma di capitalizzazione, escludendo la fondatezza della tesi per cui il passaggio da un regime legale di assenza di anatocismo ad un regime con capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori determinasse sempre, necessariamente, un peggioramento delle condizioni applicate al correntista, con conseguente obbligo di adeguamento delle clausole di capitalizzazione con un nuovo accordo scritto fra banca e correntista.
Ciò che nel caso in esame risulta, invero, dirimente è che - come si è sopra rilevato - il primo documento contrattuale prodotto in atti (contenente la convenzione di anatocismo) è un documento di sintesi che reca la data del 29.1.2014: non si è, pertanto, in presenza di un contratto ante 2000 con previsione di clausola anatocistica oggetto di ipotetico adeguamento (ipotesi in riferimento alla quale opera il richiamato art. 7 della Delibera CICR del 2000), ma di radicale difetto di una valida convenzione di conto corrente sino al 2014, con conseguente impossibilità di applicare, sino a tale pagina 6 di 11 momento, condizioni economiche non pattuite (tra cui la capitalizzazione degli interessi).
Attenendosi, quindi, ai criteri indicati nel quesito allo stesso sottoposto, il c.t.u., verificata la presenza in atti di documentazione contabile parziale (estratti conto dall'1.1.2008 al 30.11.2017 e dall'8.3.2018 al 31.3.2018), ha acquisito ammissibilmente - come da autorizzazione del g.i. (v. infra) - e da entrambe le parti i documenti mancanti, tra cui gli scalari relativi al periodo dal 1.1.2008 al 30.11.2017 e gli estratti conto dal 1.3.2004 al 31.12.2007 eccetto quelli del secondo trimestre 2005, evidenziando che
“l'estratto conto all'01.03.2004 riporta un saldo iniziale negativo pari a -€ 90.171,95” e che il saldo finale risulta negativo per € 102.307,04 (cfr. rel. c.t.u., pag. 12).
Il c.t.u. ha, quindi, esaminato le condizioni del documento di sintesi sottoscritto tra le parti in data
29.1.2014, riportandole a pagg. 12-13 della relazione ed evidenziando che “nel tempo di vigenza del conto corrente 29.01.2014 – 30.11.2017:
- i tassi di interesse: sono stati convenuti;
- la commissione di istruttoria veloce (CIV): è stata convenuta;
- le valute e le spese: sono state convenute;
- la periodicità di liquidazione delle competenze a credito, debito e delle spese: sono state convenute.
In calce agli scalari … degli estratti conto in atti e di quelli successivamente ricevuti dalle parti, la
Banca inoltre ha comunicato periodicamente le variazioni delle condizioni economiche relative ai tassi di interesse debitori e delle Cms …, oltre le spese addebitate trimestralmente”.
Lo sviluppo del rapporto è stato riepilogato alle pagine 13-16 della relazione, mentre alle pagine 16-20 sono state evidenziate le spese addebitate trimestralmente. Nella tabella a pagg. 23-24 sono riportate le competenze addebitate sul conto, distinte per categorie (interessi a credito, interessi a debito, cms, civ, spese di varia tipologia).
Gli accertamenti relativi all'usura hanno condotto ad escludere, in tutti i trimestri analizzati, il superamento del tasso soglia.
Al fine di procedere alla rideterminazione del saldo finale, stante l'eccezione di prescrizione tempestivamente e ritualmente sollevata dalla Banca, recepita nel quesito formulato dal g.i., il c.t.u. ha svolto i necessari accertamenti in punto di dies a quo della prescrizione e di verifica dell'esistenza di versamenti solutori nell'arco temporale considerato.
Quanto al primo profilo, va ricordato che il dies a quo coincide, alternativamente:
- con il giorno dell'estinzione del conto corrente, nel caso in cui non si siano verificati in precedenza versamenti a carattere solutorio, così come individuati dalla nota sentenza della Cassazione a sezioni unite, n. 24418/2010, vale a dire, quelli effettuati dal correntista su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato in caso di relativo utilizzo in eccedenza rispetto al fido accordato, dato che, in caso di pagina 7 di 11 versamenti entro fido, i versamenti hanno funzione ripristinatoria, venendo a costituire il necessario presupposto per il mantenimento in essere del rapporto di apertura di credito;
- con il giorno di ogni singolo versamento che possa considerarsi solutorio, e che come tale legittima l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito, divenendo soggetti al termine prescrizionale di cui all'art. 1422 c.c.
Nel caso in esame, il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla richiesta di mediazione effettuata da in data 6.2.2015 (cfr. doc. 3 di parte opponente e allegato D.3.1 Parte_2
della rel. c.t.u.).
Il c.t.u. ha, quindi, proceduto a verificare se, anteriormente alla data del 6.2.2005 (data del decennio anteriore all'atto interruttivo della prescrizione) vi siano stati o meno versamenti che possano essere considerati solutori e, in caso affermativo, considerare gli stessi quali pagamenti di interessi precedentemente addebitati per cui ritenere prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito.
Fermo restando che il conto corrente oggetto di accertamento risulta acceso in data 5.5.1997 e che gli estratti conto a disposizione del c.t.u. iniziano dal 1.3.2004, si sarebbe trattato di confrontare per il periodo 1.3.2004 - 31.12.2004, ad ogni fine trimestre, gli interessi addebitati dalla Banca con i versamenti a carattere solutorio, cioè, effettuati in presenza di saldi a debito eccedenti il fido concesso e avvenuti successivamente nel medesimo periodo sino al 6.2.2005.
Sennonché, come rilevato dal c.t.u., oltre a non essere presenti in atti le comunicazioni relative agli affidamenti concessi nel corso del rapporto, anche dagli scalari il c.t.u. ha ritenuto non possibile estrapolare in modo univoco l'importo del fido concesso, con conseguente impossibilità di individuare le rimesse solutorie, dichiarandosi “non … in grado di individuare le somme per cui risulta prescritta
l'azione di ripetizione” (cfr. rel. c.t.u. pag. 36); conseguentemente il c.t.u. ha proceduto all'accertamento considerando anche il periodo in tesi prescritto.
Come rilevato con la seconda ordinanza di rimessione della causa in istruttoria del 22.4.2025, tale metodo non risulta conforme ai principi giurisprudenziali via via consolidatisi in tema di prescrizione.
Invero, sin dalla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata parte convenuta ha eccepito la prescrizione di “ogni pretesa solutoria relativa ad addebiti effettuati prima del 6.2.2005, ovvero nei dieci anni precedenti la comunicazione della richiesta di mediazione” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 3).
Ora, secondo la nota giurisprudenza di legittimità, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ferma restando la possibilità per il giudice di valorizzare la prova della stipula di un pagina 8 di 11 contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita (Cass. n. 31927/2019); in base ai più recenti orientamenti della S.C., inoltre, “la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. n. 26897/2024).
Va, infatti, al riguardo, considerato che, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio e non meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito oppure qualora i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, con la conseguenza che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.
In punto di prescrizione il c.t.u. risulta, pertanto, aver invertito il suddetto onere probatorio, disapplicando i principi sopra richiamati, giacché, segnalata l'insussistenza di elementi sufficienti a qualificare le rimesse come solutorie o ripristinatorie in ragione dell'impossibilità di “estrapolare in modo univoco l'importo del fido concesso” (cfr. rel. c.t.u. pag. 36), ha considerato tutte le rimesse come ripristinatorie, di fatto disattendendo integralmente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
A fronte di tale errore metodologico - discendente da un errata ripartizione dell'onere della prova - è stato demandato al c.t.u. di eseguire una rettifica/integrazione del proprio elaborato provvedendo alla rideterminazione del saldo finale senza depurarlo dei pagamenti avvenuti nell'intervallo per il quale risulta prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito (ossia tutti i pagamenti anteriori al 6.2.2005).
Per effetto del ricalcolo, il c.t.u. ha accertato una differenza di € 37.993,47 a favore della società correntista (a fronte della differenza di € 42.753,44 accertata in base al precedente calcolo).
Atteso, quindi, che l'importo dell'ingiunzione è pari a € 130.877,72, risultando una differenza tra saldo banca al 30.11.2017 e saldo ricalcolato al 30.11.2017 di € 37.993,47 a favore del correntista, il credito della banca diviene pari al minor importo di € 92.884,25, con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo e accoglimento della domanda di pagamento nei limiti dell'importo così accertato.
Va, per completezza, segnalato che il c.t.u. ha evidenziato l'esistenza in atti di documentazione afferente altro conto corrente, il n. 1506045, su cui risultano addebitati importi successivamente al
30.11.2017, precisando di non aver potuto sulla base della documentazione consegnatagli ricostruire il pagina 9 di 11 collegamento tra i due conti, in mancanza - in particolare - di estratti conto di raccordo e/o comunicazioni della Banca da cui evincere l'eventuale passaggio.
Da ultimo, deve respingersi l'osservazione formulata dal c.t. della banca (e riproposta in udienza e nelle difese finali della convenuta) che, trascurando la propria posizione di attore in senso sostanziale, nonché la richiesta stragiudiziale già operata dalla società correntista ex art. 119 t.u.b. in quanto in possesso di documentazione lacunosa (cfr. lettera del 23.11.2015 sub doc. 5 di parte opponente), ha insistito per l'inammissibilità dell'acquisizione operata dal c.t.u. degli estratti conto scalari, sebbene l'onere della prova incomba proprio sulla banca e sebbene si tratti di documenti contabili necessari per l'espletamento dell'incarico aventi ad oggetto fatti secondari di natura tecnica.
In definitiva il credito della banca va rideterminato in € 92.884,25, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dal 1.12.2020 (come da domanda) al pagamento effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del solo parziale accoglimento dell'opposizione vanno poste a carico di parte opponente per il 70% e compensate per il 30%.
Tali spese vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, relativamente alle diverse fasi giudiziali ivi contemplate.
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, deve considerarsi che la necessità di disporre l'accertamento tecnico è dipesa dalla carenza del contratto e degli integrali estratti conto;
deve, inoltre, considerarsi che l'accertamento ha consentito di ritenere in parte fondata l'opposizione. Si giustifica, pertanto, una ripartizione interna delle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, in ragione del
50% per ciascuna parte, ferma restando la solidarietà per l'intero nei confronti del c.t.u.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e nei Parte_2 Parte_1
confronti di revoca il decreto ingiuntivo n. 1450/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in CP_1
data 10.4.2021; condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta del minor importo di € 92.884,25, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dalla data dell'1.12.2020 al pagamento effettivo;
condanna, altresì, gli opponenti a rifondere all'opposta il 70% delle spese di lite che liquida in €
9.872,10 (sull'intero di € 14.103), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Iva e cpa come per legge, con compensazione del restante 30%;
pagina 10 di 11 pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, a carico di ciascuna parte in ragione del 50%, ferma la solidarietà per l'intero nei confronti del c.t.u.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 16 settembre 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5981/2021
Oggi 16 settembre 2025 ad ore 12.20 innanzi al dott. Angelica Castellani, sono comparsi: per gli opponenti l'avv. Mario Bozzetti e per l'opposta Laura Girelli in sostituzione dell'avv. Marco
Radice, i quali si riportano alle note conclusive rispettivamente depositate il 10.9.2025 e il 5.9.2025, insistendo nelle conclusioni ivi precisate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5981/2021 promossa da:
c.f. ) e (C , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1
degli avv.ti Marina Manfredi e Mario Bozzetti attore - opponente contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Marco Radice CP_1 P.IVA_2
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 18.5.2021 in qualità di debitrice principale, e Parte_2 Pt_1
in qualità di fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1450/21
[...]
loro notificato, emesso dal Tribunale di Brescia in data 10.4.2021 su ricorso di per il CP_1 pagamento solidale, in favore della ricorrente, della somma di € 130.877,72, a titolo di “scoperto di conto corrente n. .815/13302, ora n. 1506045, acceso in data 5.5.1997 presso la Filiale di Lumezzane de1la Banca Popolare di Vincenza, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dal
2.4.2018 al saldo” (somma così ridotta dalla creditrice “dopo ricalcolo degli interessi”) e oltre alle spese di procedura, credito pervenuto nella titolarità soggettiva di a seguito della liquidazione CP_1
coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza e della cessione in blocco dei crediti deteriorati meglio descritta nell'incipit del ricorso monitorio.
A fondamento dell'opposizione gli ingiunti, confermando l'apertura in data 5.5.1997 da parte della pagina 2 di 11 Parte società del conto corrente ordinario n. 815/13302 già già Controparte_2 [...]
divenuto poi n. 1506045 presso la Banca Popolare di Vicenza, hanno eccepito Controparte_3
che, durante lo svolgimento del suddetto rapporto, l'istituto di credito aveva addebitato tassi di interessi in misura ultralegale in carenza di convenzione scritta tra le parti e in violazione dell'art. 1284 c.c., nonché applicato tassi d'interesse superiori al tasso soglia per effetto della illegittima quantificazione di tutte le voci concorrenti a determinare l'effettivo tasso di interessi globale annuo e proceduto alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in contrasto con il divieto di anatocismo di cui all'art.1283 c.c., addebitando, altresì, sul conto corrente somme di denaro a titolo di “commissione massimo scoperto” non dovute per difetto di idonea causa negoziale, applicando valute successive a quelle dell'effettiva operazione e addebitando spese in difetto di apposita convenzione scritta. Per effetto di tali illegittime operazioni, la società correntista aveva indebitamente versato somme per €
92.164,00.
Evidenziato, infine, che la ricontrattualizzazione delle condizioni del conto corrente sarebbe avvenuta
“solo in data 12.4.2018”, mentre gli importi contestati (interessi e spese) per cui è stato azionato il decreto ingiuntivo erano riferiti per lo più al periodo antecedente, gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto dell'avversaria domanda di pagamento.
Si è costituita in giudizio la società opposta, eccependo in via preliminare “la prescrizione di ogni pretesa solutoria relativa ad addebiti effettuati prima del 6.2.2005, ovvero nei dieci anni precedenti la comunicazione della richiesta di mediazione” e contestando, nel merito, la fondatezza delle avversarie doglianze, anche in quanto generiche;
ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo previa concessione della provvisoria esecutività.
All'esito della prima udienza di trattazione, il g.i. ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnato alle parti termine di legge per l'avvio della mediazione obbligatoria.
Esperito con esito negativo tale tentativo, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; a seguito del deposito delle relative memorie, la causa è stata una prima volta rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con scambio degli scritti difensivi finali.
Con ordinanza dell'8.2.2024, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'esperimento di c.t.u. contabile.
In data 20.11.2024 è stata depositata la consulenza tecnica d'ufficio e all'udienza del 9.1.2025 il c.t.u. ha fornito i chiarimenti richiesti.
Dopo un rinvio concesso alle parti al fine di verificare possibili soluzioni transattive, stante l'esito negativo di tale tentativo, la causa è stata rinviata all'udienza del 17.4.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., a seguito della quale è stata disposta una ulteriore integrazione peritale in punto di prescrizione, con rinvio all'udienza odierna per la discussione pagina 3 di 11 e decisione finale ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento solo nei limiti di seguito precisati.
Quanto alla titolarità attiva del credito in capo ad la documentazione prodotta in fase CP_1
monitoria (cfr. docc. 3-6) comprova con sufficiente attendibilità che, in esecuzione di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 221 del 22.2.2018 - adottato a norma dell'art. 5 D.L. n. 99/2017, conv. in L. n. 121/2017 - in data 11.4.2018, i Commissari Liquidatori di
Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in hanno ceduto alla CP_4 Controparte_5
(oggi , i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione
[...] CP_1
coatta amministrativa (25 giugno 2017), che li ha acquistati per il tramite e per conto di un Patrimonio
Destinato costituito con il medesimo D.M., unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi a detti crediti ceduti (cfr. in particolare doc. 6).
Di tale cessione risulta data notizia tramite pubblicazione sul sito di Banca d'Italia in data 11.4.2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, e 3, comma 2, del menzionato
D.L. n. 99/2017.
Ora, poiché dai decreti e comunicati suddetti emerge chiaramente come oggetto di cessione fossero i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa
(25.6.2017) e fossero esclusi unicamente (in conformità all'articolo 1 del D.M.) “i crediti derivanti da rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate di n LCA di cui all'articolo 3, comma CP_6
1, lettera b) del DL 99/2017 e le relative passività, che sono pertanto rimasti di titolarità di in CP_6
LCA medesima” nonché quelli “già ceduti a ai sensi dell'articolo 3 del citato Controparte_7
D.L. o già retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L.”; poiché, indubitabilmente, il credito Parte vantato da nei confronti di e pacificamente non rientrante tra quelli CP_1 Parte_1
oggetto di esclusione1, era, alla data della cessione, un credito deteriorato, così come dimostrato dalla lettera di messa in mora del 7.10.2014 (cfr. doc. 11 fasc. monitorio), va ritenuta documentalmente provata la titolarità del credito oggetto del giudizio in capo alla società opposta.
Quanto alla consistenza della pretesa creditoria, è noto che la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui - come nella specie - l'opposizione 1 Dirimenti elementi contrari sono stati sul punto offerti dagli opponenti che si sono limitati a sostenere la carenza di prova. pagina 4 di 11 all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. ex multis Cass. n. 14640/2018).
Nel caso in esame, sin dall'atto di citazione in opposizione gli ingiunti hanno eccepito la carenza del contratto originario, contestando l'applicazione di interessi “ultralegali” (oltre che “usurari”), indebito anatocismo, c.m.s., spese e valute postergate non pattuite.
L'art. 117 t.u.b. sanziona con la nullità l'inosservanza della forma scritta per la redazione dei contratti bancari e, in particolare, del contratto di conto corrente (cfr. commi 1 e 3); lo stesso articolo, al comma
4, prescrive espressamente la necessaria indicazione (scritta) del “tasso d'interesse e [di] ogni altro prezzo e condizione praticati”, pena ancora una volta la nullità di tali condizioni, cui consegue l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
Del pari, in base al sesto comma, sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 21466/2013, Cass. n.
15148/2018, Cass. n. 34812/2021), l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la loro capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (rilievi che nel caso in esame sono stati invece formulati).
In applicazione di tali principi, considerata la mancanza di originaria convenzione scritta, il g.i. ha rimesso una prima volta la causa in istruttoria onde verificare l'esatto saldo contabile del rapporto azionato;
a fronte, infatti, di un rapporto pacificamente acceso in data 5.5.1997, il primo documento contrattuale prodotto in atti è un documento di sintesi che reca la data del 29.1.2014 (cfr. doc. 8 di parte opposta).
pagina 5 di 11 Ora, è evidente che il riferimento contenuto nel documento del 29.1.2014 alla “data di accensione
05.05.1997” vale unicamente a indicare l'inizio del rapporto, ma non è sufficiente ad attribuire alle condizioni economiche ivi riportate data di pattuizione al 5.5.1997, né a integrare riconoscimento da parte del correntista di tale datazione.
L'assenza dell'originaria convenzione scritta appare altresì confortata dall'omessa risposta della Banca alla richiesta ex art. 119 t.u.b. inviata dalla società correntista in data 23.11.2015 (cfr. doc. 5 di parte opponente allegato alla prima memoria) e non è comunque stata confutata e superata da adeguate allegazioni e produzioni documentali in sede di giudizio di opposizione.
Ne consegue che, sino al momento in cui risulti la pattuizione scritta delle condizioni economiche destinate a regolare il rapporto (2014), il saldo va rideterminato con applicazione dei saggi legali e con elisione di tutti gli oneri applicati ma non pattuiti per iscritto, nonché dell'effetto anatocistico, non potendosi, all'evidenza, in mancanza ab origine di convenzione negoziale, ritenere assolti i presupposti di cui all'art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000: “le condizioni applicate sulla base dei contratti [nella specie carenti] stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.06.2000 e i relativi effetti si producono
a decorrere dal successivo 01.07.2000”.
Non rileva, pertanto, nel caso in esame, il “revirement” operato dalla Prima Sezione della Corte di cassazione con le pronunce nn. 5054 e 5064 del 26 febbraio 2024 (rispetto a quanto affermato nelle precedenti pronunce nn. 9140/2020 e 29420/2020), laddove la S.C. ha affermato che la condizione prevista dalla delibera CICR del 9.2.2000 quale limite, per la banca, per operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del t.u.b., implica un raffronto solo tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, ma non tra le nuove condizioni e quelle anteriori “epurate” da ogni forma di capitalizzazione, escludendo la fondatezza della tesi per cui il passaggio da un regime legale di assenza di anatocismo ad un regime con capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori determinasse sempre, necessariamente, un peggioramento delle condizioni applicate al correntista, con conseguente obbligo di adeguamento delle clausole di capitalizzazione con un nuovo accordo scritto fra banca e correntista.
Ciò che nel caso in esame risulta, invero, dirimente è che - come si è sopra rilevato - il primo documento contrattuale prodotto in atti (contenente la convenzione di anatocismo) è un documento di sintesi che reca la data del 29.1.2014: non si è, pertanto, in presenza di un contratto ante 2000 con previsione di clausola anatocistica oggetto di ipotetico adeguamento (ipotesi in riferimento alla quale opera il richiamato art. 7 della Delibera CICR del 2000), ma di radicale difetto di una valida convenzione di conto corrente sino al 2014, con conseguente impossibilità di applicare, sino a tale pagina 6 di 11 momento, condizioni economiche non pattuite (tra cui la capitalizzazione degli interessi).
Attenendosi, quindi, ai criteri indicati nel quesito allo stesso sottoposto, il c.t.u., verificata la presenza in atti di documentazione contabile parziale (estratti conto dall'1.1.2008 al 30.11.2017 e dall'8.3.2018 al 31.3.2018), ha acquisito ammissibilmente - come da autorizzazione del g.i. (v. infra) - e da entrambe le parti i documenti mancanti, tra cui gli scalari relativi al periodo dal 1.1.2008 al 30.11.2017 e gli estratti conto dal 1.3.2004 al 31.12.2007 eccetto quelli del secondo trimestre 2005, evidenziando che
“l'estratto conto all'01.03.2004 riporta un saldo iniziale negativo pari a -€ 90.171,95” e che il saldo finale risulta negativo per € 102.307,04 (cfr. rel. c.t.u., pag. 12).
Il c.t.u. ha, quindi, esaminato le condizioni del documento di sintesi sottoscritto tra le parti in data
29.1.2014, riportandole a pagg. 12-13 della relazione ed evidenziando che “nel tempo di vigenza del conto corrente 29.01.2014 – 30.11.2017:
- i tassi di interesse: sono stati convenuti;
- la commissione di istruttoria veloce (CIV): è stata convenuta;
- le valute e le spese: sono state convenute;
- la periodicità di liquidazione delle competenze a credito, debito e delle spese: sono state convenute.
In calce agli scalari … degli estratti conto in atti e di quelli successivamente ricevuti dalle parti, la
Banca inoltre ha comunicato periodicamente le variazioni delle condizioni economiche relative ai tassi di interesse debitori e delle Cms …, oltre le spese addebitate trimestralmente”.
Lo sviluppo del rapporto è stato riepilogato alle pagine 13-16 della relazione, mentre alle pagine 16-20 sono state evidenziate le spese addebitate trimestralmente. Nella tabella a pagg. 23-24 sono riportate le competenze addebitate sul conto, distinte per categorie (interessi a credito, interessi a debito, cms, civ, spese di varia tipologia).
Gli accertamenti relativi all'usura hanno condotto ad escludere, in tutti i trimestri analizzati, il superamento del tasso soglia.
Al fine di procedere alla rideterminazione del saldo finale, stante l'eccezione di prescrizione tempestivamente e ritualmente sollevata dalla Banca, recepita nel quesito formulato dal g.i., il c.t.u. ha svolto i necessari accertamenti in punto di dies a quo della prescrizione e di verifica dell'esistenza di versamenti solutori nell'arco temporale considerato.
Quanto al primo profilo, va ricordato che il dies a quo coincide, alternativamente:
- con il giorno dell'estinzione del conto corrente, nel caso in cui non si siano verificati in precedenza versamenti a carattere solutorio, così come individuati dalla nota sentenza della Cassazione a sezioni unite, n. 24418/2010, vale a dire, quelli effettuati dal correntista su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato in caso di relativo utilizzo in eccedenza rispetto al fido accordato, dato che, in caso di pagina 7 di 11 versamenti entro fido, i versamenti hanno funzione ripristinatoria, venendo a costituire il necessario presupposto per il mantenimento in essere del rapporto di apertura di credito;
- con il giorno di ogni singolo versamento che possa considerarsi solutorio, e che come tale legittima l'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito, divenendo soggetti al termine prescrizionale di cui all'art. 1422 c.c.
Nel caso in esame, il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla richiesta di mediazione effettuata da in data 6.2.2015 (cfr. doc. 3 di parte opponente e allegato D.3.1 Parte_2
della rel. c.t.u.).
Il c.t.u. ha, quindi, proceduto a verificare se, anteriormente alla data del 6.2.2005 (data del decennio anteriore all'atto interruttivo della prescrizione) vi siano stati o meno versamenti che possano essere considerati solutori e, in caso affermativo, considerare gli stessi quali pagamenti di interessi precedentemente addebitati per cui ritenere prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito.
Fermo restando che il conto corrente oggetto di accertamento risulta acceso in data 5.5.1997 e che gli estratti conto a disposizione del c.t.u. iniziano dal 1.3.2004, si sarebbe trattato di confrontare per il periodo 1.3.2004 - 31.12.2004, ad ogni fine trimestre, gli interessi addebitati dalla Banca con i versamenti a carattere solutorio, cioè, effettuati in presenza di saldi a debito eccedenti il fido concesso e avvenuti successivamente nel medesimo periodo sino al 6.2.2005.
Sennonché, come rilevato dal c.t.u., oltre a non essere presenti in atti le comunicazioni relative agli affidamenti concessi nel corso del rapporto, anche dagli scalari il c.t.u. ha ritenuto non possibile estrapolare in modo univoco l'importo del fido concesso, con conseguente impossibilità di individuare le rimesse solutorie, dichiarandosi “non … in grado di individuare le somme per cui risulta prescritta
l'azione di ripetizione” (cfr. rel. c.t.u. pag. 36); conseguentemente il c.t.u. ha proceduto all'accertamento considerando anche il periodo in tesi prescritto.
Come rilevato con la seconda ordinanza di rimessione della causa in istruttoria del 22.4.2025, tale metodo non risulta conforme ai principi giurisprudenziali via via consolidatisi in tema di prescrizione.
Invero, sin dalla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata parte convenuta ha eccepito la prescrizione di “ogni pretesa solutoria relativa ad addebiti effettuati prima del 6.2.2005, ovvero nei dieci anni precedenti la comunicazione della richiesta di mediazione” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 3).
Ora, secondo la nota giurisprudenza di legittimità, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ferma restando la possibilità per il giudice di valorizzare la prova della stipula di un pagina 8 di 11 contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita (Cass. n. 31927/2019); in base ai più recenti orientamenti della S.C., inoltre, “la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. n. 26897/2024).
Va, infatti, al riguardo, considerato che, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio e non meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito oppure qualora i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, con la conseguenza che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.
In punto di prescrizione il c.t.u. risulta, pertanto, aver invertito il suddetto onere probatorio, disapplicando i principi sopra richiamati, giacché, segnalata l'insussistenza di elementi sufficienti a qualificare le rimesse come solutorie o ripristinatorie in ragione dell'impossibilità di “estrapolare in modo univoco l'importo del fido concesso” (cfr. rel. c.t.u. pag. 36), ha considerato tutte le rimesse come ripristinatorie, di fatto disattendendo integralmente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
A fronte di tale errore metodologico - discendente da un errata ripartizione dell'onere della prova - è stato demandato al c.t.u. di eseguire una rettifica/integrazione del proprio elaborato provvedendo alla rideterminazione del saldo finale senza depurarlo dei pagamenti avvenuti nell'intervallo per il quale risulta prescritta l'azione di ripetizione dell'indebito (ossia tutti i pagamenti anteriori al 6.2.2005).
Per effetto del ricalcolo, il c.t.u. ha accertato una differenza di € 37.993,47 a favore della società correntista (a fronte della differenza di € 42.753,44 accertata in base al precedente calcolo).
Atteso, quindi, che l'importo dell'ingiunzione è pari a € 130.877,72, risultando una differenza tra saldo banca al 30.11.2017 e saldo ricalcolato al 30.11.2017 di € 37.993,47 a favore del correntista, il credito della banca diviene pari al minor importo di € 92.884,25, con conseguente necessaria revoca del decreto ingiuntivo e accoglimento della domanda di pagamento nei limiti dell'importo così accertato.
Va, per completezza, segnalato che il c.t.u. ha evidenziato l'esistenza in atti di documentazione afferente altro conto corrente, il n. 1506045, su cui risultano addebitati importi successivamente al
30.11.2017, precisando di non aver potuto sulla base della documentazione consegnatagli ricostruire il pagina 9 di 11 collegamento tra i due conti, in mancanza - in particolare - di estratti conto di raccordo e/o comunicazioni della Banca da cui evincere l'eventuale passaggio.
Da ultimo, deve respingersi l'osservazione formulata dal c.t. della banca (e riproposta in udienza e nelle difese finali della convenuta) che, trascurando la propria posizione di attore in senso sostanziale, nonché la richiesta stragiudiziale già operata dalla società correntista ex art. 119 t.u.b. in quanto in possesso di documentazione lacunosa (cfr. lettera del 23.11.2015 sub doc. 5 di parte opponente), ha insistito per l'inammissibilità dell'acquisizione operata dal c.t.u. degli estratti conto scalari, sebbene l'onere della prova incomba proprio sulla banca e sebbene si tratti di documenti contabili necessari per l'espletamento dell'incarico aventi ad oggetto fatti secondari di natura tecnica.
In definitiva il credito della banca va rideterminato in € 92.884,25, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dal 1.12.2020 (come da domanda) al pagamento effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in ragione del solo parziale accoglimento dell'opposizione vanno poste a carico di parte opponente per il 70% e compensate per il 30%.
Tali spese vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, relativamente alle diverse fasi giudiziali ivi contemplate.
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, deve considerarsi che la necessità di disporre l'accertamento tecnico è dipesa dalla carenza del contratto e degli integrali estratti conto;
deve, inoltre, considerarsi che l'accertamento ha consentito di ritenere in parte fondata l'opposizione. Si giustifica, pertanto, una ripartizione interna delle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, in ragione del
50% per ciascuna parte, ferma restando la solidarietà per l'intero nei confronti del c.t.u.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e nei Parte_2 Parte_1
confronti di revoca il decreto ingiuntivo n. 1450/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in CP_1
data 10.4.2021; condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta del minor importo di € 92.884,25, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dalla data dell'1.12.2020 al pagamento effettivo;
condanna, altresì, gli opponenti a rifondere all'opposta il 70% delle spese di lite che liquida in €
9.872,10 (sull'intero di € 14.103), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Iva e cpa come per legge, con compensazione del restante 30%;
pagina 10 di 11 pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, a carico di ciascuna parte in ragione del 50%, ferma la solidarietà per l'intero nei confronti del c.t.u.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 16 settembre 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
pagina 11 di 11