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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 2167/2020 R.G. avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parte_1 C.F._1
Stanizzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Catanzaro al viale dei Bizantini n.
2/E.
Appellante
E
Avv. ( c.f. rappresentata e difesa da se medesima Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale, in Sersale (CZ) alla Via V.co II Cavour,
183.
Appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 10.06.2020 impugnava, Parte_1 proponendo contestuale istanza di sospensiva, la sentenza n. 504/2020 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro che rigettava l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc proposta dall'appellante nei confronti dell'Avv. , per inesistenza del credito dalla stessa azionato. Controparte_1
La controversia trae origine dal recupero delle spese legali liquidate in favore di CP_2 nella sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro n. 766/2011 e con distrazione in favore del
[...] suo procuratore costituito, avv. , a definizione del procedimento R.G. n. 4316/08, Controparte_1 instaurato da nei confronti dell'ex coniuge ed avente ad oggetto Parte_1 CP_2 opposizione all'esecuzione.
Avverso la sentenza n. 766/2011 del Tribunale di Catanzaro, proponeva Parte_1 appello, ma la locale Corte con Sentenza n. 528/17 del 22/3/17 rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado in favore dell'appellata . CP_2
L'Avv. , odierna appellata, intimava al il pagamento delle spese Controparte_1 Pt_1 processuali liquidate con distrazione a suo favore dalla sentenza n. 766/2011 del Tribunale di
Catanzaro, essendo stata l'impugnazione avverso la decisione rigettata dalla locale Corte di
Appello.
Il conveniva davanti al Giudice di Pace di Catanzaro l'Avv. , a seguito di Pt_1 CP_1 opposizione a precetto (R.G.N.2345/18) intimatogli per il recupero delle spese legali, giudizio conclusosi con la sentenza n. 504/2020 del Giudice di pace di Catanzaro.
1 Nella sentenza n. 504/2020, oggi appellata, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione a precetto perché infondata, dichiarava la legittimità dell'atto di precetto notificato al il Pt_1
6.4.18, giusta sentenza n. 766/11 e condannava l'opponente alla rifusione delle spese processuali.
Il contestava il credito vantato dall'Avv. ritenendo che la somma precettata, Pt_1 CP_1 relativa alle spese processuali del procedimento conclusosi con la sentenza n. 766/11 fosse stata indicata dalla in compensazione di un credito azionato in altro giudizio e, di conseguenza, il CP_2 legale, benchè distrattario non avesse diritto a procedere ad alcuna esecuzione forzata “in quanto il credito vantato è stato indicato in compensazione nell'atto sottoscritto dalla stessa per la propria cliente ”. CP_2
L'appellata ha, invece, dedotto che la somma di euro 742,00 indicata dalla in CP_2 compensazione, nel giudizio instaurato davanti al Giudice di Pace (– RG. N. 2856/18 - attualmente sospeso), fosse quella relativa alle spese processuali, liquidate a suo favore dalla Corte di Appello di
Catanzaro, con la sentenza n. 528/17 dell'importo di euro 3.308,00 e non le somme relative alle spese legali liquidate e distratte a favore del difensore nella sentenza n. 766/11, giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Catanzaro.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del proposto appello.
A seguito della trattazione scritta della causa per il 19.04.2021, in data 6.4.2021 l'Avv.
depositava note riportandosi alla comparsa di costituzione e a tutti gli atti di causa, e CP_1 precisava le proprie conclusioni chiedendo “Dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità e/o
l'infondatezza dell'istanza di sospensione 2) Rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 504/20 ; 3) Dichiarare la lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 4) Condannare l'attore al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio . Chiede che la causa sia decisa e dichiara di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 cpc”.
In data 13.4.2021 la difesa del depositava note scritte e, nell'impugnare e contestare Pt_1 integralmente ogni difesa di controparte, ribadiva che il recupero delle spese legali distratte nella sentenza n. 766/2011 erano legate all'esecutività della sentenza della Corte di Appello n. 528/2017 la quale era stata provvisoriamente sospesa in giudizio di opposizione ad esecuzione con il procedimento RGAC n. 2465/17 e dunque il credito oggetto del presente giudizio era inesigibile.
La sentenza del Giudice di Appello, infatti, sostituiva la decisione del primo grado di tal che gli effetti della sospensione del detto giudizio avevano effetto anche sulla statuizione delle spese resa nel giudizio di primo grado;
per tali ragioni, insisteva nella richiesta di sospensione della efficacia del titolo esecutivo.
Per l'udienza del 01/07/2021 le parti ribadivano le rispettive prospettazioni;
sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e stante il carico di ruolo, si rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.04.2022 e così sino al 20.2.2025, sostituita dal deposito di note.
All'esito della stessa si rinviava all'udienza del 28.3.2025 per la discussione, sostituita con note di trattazione scritta. La causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da avverso alla sentenza n. 504/20 del Giudice di Pace Parte_1 di Catanzaro è infondato e va rigettato.
Ed, infatti, va condiviso il rigetto dell'opposizione a precetto avverso l'intimazione di pagamento dell'Avv. , in forza della sentenza n. 766/11 della II^ Sezione del Controparte_1
Tribunle civile di Catanzaro, che riconosceva in favore della stessa, in qualità di procuratore
2 distrattario della parte rappresentata la liquidazione delle spese legali paria ad euro CP_2
1.476,00.
La summenzionata sentenza era stata confermata in secondo grado con sentenza n. 528/17 del Tribunale di Catanzaro che statuiva al contempo la spettanza in favore dell'ex coniuge CP_2 della somma di euro 3.308,00 a titolo di spese legali, sentenza la cui sola efficacia esecutiva
[...] era stata sospesa nel procedimento giudiziario di opposizione a precetto n. 2465/17 R.G del
Tribunale di Catanzaro promosso da CP_2
L'appellante erroneamente misconosce l'esistenza di due provvedimenti giudiziari distinti ovvero la sentenza n. 766/11, e la sentenza di conferma di secondo grado n. 528/17 che statuiva altresì la condanna al pagamento delle spese legali in favore di CP_2
L'avv. ebbe ad agire per il recupero delle spese liquidate in suo favore in Controparte_1 qualità di procuratore distrattario nel giudizio di primo grado e conclusosi con la sentenza n.
766/2011.
Di conseguenza non è assolutamente ascrivibile all'appellata una violazione dell'art. 1175 c.c. per avere intrapreso l'azione esecutiva in quanto la stessa ricorre nell'ipotesi in cui l'agire del creditore arrechi un aggravio ingiustificato al debitore.
In definitiva, costituisce abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile, mentre l'appellato ha agito in virtù di un legittimo e autonomo titolo di credito per il recupero delle spese legali riconosciutegli in sentenza. (Sez. 1, Ordinanza n. 30539 del 26/11/2018, Rv. 651878-1; Sez. 6-1,
Ordinanza n. 25210 del 11/10/2018, Rv. 651350-01; Sez. 1, Sentenza n. 24698 del 19/10/2017, Rv.
646580-01; Sez. 5, Sentenza n. 22502 del 02/10/2013, Rv. 628806-01) La stessa doglianza di sulla cui scorta il credito vantato dall'odierna Parte_1 appellata sarebbe stato oggetto di proposta di compensazione da parte di rispetto ad un CP_2 precetto notificatole dall'ex coniuge per euro 742,00 e opposto dalla stessa nel giudizio n. 2856/18 è priva di fondamento. non avrebbe potuto disporre di un credito di cui era neppure titolare;
ed infatti la CP_2 compensazione aveva ad oggetto esclusivamente la somma di cui la stessa era legittima creditrice liquidatale nella sentenza di secondo grado n. 528/17.
La pronuncia sulla distrazione - che costituisce il titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva nel caso di specie - modifica il soggetto attivo del rimborso alle spese processuali, facendo sorgere in capo al difensore distrattario un diritto di credito nei confronti del soccombente che solo quest'ultimo può azionare in sede esecutiva: il provvedimento favorevole sulla distrazione è titolo esecutivo in favore del solo distrattario, unico legittimato pertanto alla intimazione del precetto e ad incardinare la procedura esecutiva (Cass. 27041/2008).
La distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., perfeziona infatti una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell'avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese nei confronti della parte processualmente vittoriosa, pertanto, quando il giudice attribuisce all'avvocato anticipatario le spese processuali, il difensore distrattario è titolare di un proprio ed autonomo diritto alla prestazione avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza/provvedimento esecutivo. In altri termini, mentre il debitore resta sempre la parte processuale soccombente, il creditore è l'avvocato, l'assenso (espresso o tacito) della parte assistita alla dichiarazione di distrazione resa in giudizio dal proprio difensore, perfeziona una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti del difensore - distrattario (creditore) (Cass. Sez.
3 - Sentenza n.
13367/2018).
3 Il titolo esecutivo azionato dall'appellata è costituito dalla sentenza n. 766/11 Tribunale di
Catanzaro; la conferma della decisone in secondo grado con la sentenza della Corte di Appello n.
528/17 non elide il titolo esecutivo rappresentato dalla prima decisione - essendo stato l'appello rigettato- e proprio il titolo costituito dalla sentenza di primo grado è stato validamente speso dall'avv. ; quanto alle spese liquidate per il primo grado di giudizio ttolo Controparte_1 esecitivo era e resta la sentenza 766/2011. Né l'efficacia esecutiva del provvedimento decisorio del
Tribunale civile di Catanzaro è stata sospesa nel procedimento di opposizione a precetto promosso da avverso l'odierno appellante attenendo quella pronuncia al titolo rappresentato dalla CP_2 sentenza della Corte di Appello e relativamente alle sole spese del secondo grado di giudizio.
Per le suesposte ragioni deve essere rigettato l'appello proposto e per le ragioni innanzi pese
è infondata la domanda proposta da di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. . Parte_1
Neppure deve ritenersi sussistente il presupposto della condanna ex art. 96 c.p.c. di parte appellante, non essendovi elementi dai quali desumere che abbia agito con dolo o cola grave.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo (individuato in quello per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 1101,00 ad € 5200,00 in ragione della bassa complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 504/20 del Giudice di Pace di Catanzaro;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1 CP_1
; che si liquidano in euro 1701,00 per onorari, oltre IVA CPA e accessori di legge;
[...]
- in considerazione dell'esito del presente giudizio, l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 all'art. 13, comma 1-quater, del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Catanzaro, 28.3.2025
Dott. Adele Ferraro
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