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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8329/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 8329/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliati in VIA G. OBERDAN 156, CATANIA;
rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. ALFREDO GULITI, giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore e legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_2
domiciliata in VIA TEOCRITO 11; rappresentata e difesa dall'avv. MARCELLO MARINA, giusta procura in atti.
CONVENUTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 30 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in verbale, in questa sede da intendersi integralmente richiamato, ed il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
e , premesso di essere proprietari del lotto di terreno Parte_1 Parte_2
sito in Viagrande, Via San Gaetano 87/a, meglio descritto in atti, hanno chiesto la condanna della proprietaria confinante e odierna convenuta società Controparte_3
semplice alla: a) rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante arretramento del terrapieno artificiale e del muro di contenimento realizzati a distanza inferiore a quella legale;
b) all'esecuzione di tutti i lavori necessari per eliminare il rischio idrogeologico e prevenire allagamenti e/o smottamenti;
c)
al ripristino delle precedenti pendenze ovvero, in subordine, all'adozione di ogni accorgimento per la regimazione e la raccolta delle acque di scolo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno;
d)
all'arretramento delle opere nel rispetto delle distanze legali in materia di vedute;
e) al risarcimento dei danni patrimoniali, da liquidarsi in € 8.000,00 o nel diverso importo ritenuto congruo, subiti nella propria abitazione a causa della tracimazione di acqua e materiale fangoso proveniente dal fondo confinante della convenuta verificatesi in data 23 e 24 novembre 2019 e 25 marzo 2020; f) al risarcimento del danno in misura non inferiore ad € 80.000,00 o nel diverso importo ritenuto congruo,
anche mediante valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c.; g) al pagamento, in favore degli attori, delle spese e dei compensi del giudizio, nonché per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
pagina 2 di 8 Più in particolare gli attori hanno prospettato che, nel gennaio 2019, la società convenuta ha realizzato sul proprio lotto di terreno e sino al confine con la proprietà degli attori, un terrazzamento al fine di ivi piantare un vigneto, creando artificialmente un dislivello tra i fondi contigui, prima inesistente, e innalzando in violazione delle norme in materia di distanze tra costruzioni di cui all'art. 873 c.c. ed in materia di diritti di veduta di cui all'art. 905 c.c. Hanno prospettato, inoltre, di aver subito diversi allagamenti del piano cantinato della propria abitazione in occasione di eventi meteorici e a causa della suddetta modificazione morfologica del pendio – la quale ha modificato l'originario corso di deflusso delle acque - e dell'incapacità di contenimento del terrapieno e del relativo muro costruito in aderenza al preesistente muro di confine.
Radicatosi il contraddittorio, la società convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle stesse.
Ciò premesso in punto di fatto, le domande attoree di accertamento del rischio idrogeologico in danno del proprio fondo e del risarcimento dei danni patrimoniali subiti dallo stesso in concomitanza di eventi meteorici sono fondate, mentre vanno rigettate tutte le rimanenti.
Si dà innanzitutto atto che non sussiste alcuna violazione della normativa in tema di distanze legali tra costruzioni di cui agli artt. 872 e 873 c.c. richiamata dall'attore, e ciò perché la stessa,
secondo la medesima rubrica codicistica, fa riferimento alle costruzioni.
Nel caso di specie, invece, la fabbrica rispetto alla quale la parte attrice ha lamentato il mancato rispetto della distanza è quella del muro di cinta che preesisteva all'edificazione del terrapieno, cui allo stato attuale è posto in aderenza, la quale, per le sue caratteristiche, non va considerata come costruzione ai fini dell'applicazione della disciplina sulle distanze legali indicata dall'art. 873 c.c.
Ed infatti, nel caso di specie trova applicazione l'esenzione di cui all'art. 878 c.c. che sancisce l'inapplicabilità ai muri di cinta che non abbiano un'altezza superiore ai tre metri delle norme sulle pagina 3 di 8 distanze legali nelle costruzioni. Ed invero, la circostanza che il muro di cinta posto al confine tra i fondi finitimi sia di altezza inferiore ai tre metri la si desume dai condivisibili rilievi resi in sede di c.t.u. dal consulente tecnico d'ufficio dott. il quale, verificato che il nuovo Persona_1
terrapieno ha raggiunto in altezza il preesistente muro di cinta, ha accertato che le misurazioni dei dislivelli tra le due quote di campagna sono risultate essere di “ +0,00 m;
+1,00 m;
+0,85 m;
+1,60 m;
+1,80 m;
+2,55 m;
+1,70 m;
+1,90 m;
+1,80 m;
+1,45 m;
+1,50 m;
per l'intera estensione del confine
sud - lunghezza totale: circa 125 m” (cfr. pag. 8 relazione di c.t.u.).
Pertanto, trattandosi di un muro di cinta, di altezza inferiore ai tre metri, per come deduttivamente dimostrato, la disciplina di cui agli artt. 872 e 873 c.c. non trova applicazione: deve quindi disattendersi quanto prospettato sul punto da parte attrice nelle proprie difese.
Nulla, peraltro, può essere riconosciuto a titolo di danno, in carenza di qualsivoglia violazione nell'edificazione del terrapieno – al netto di quella a carattere urbanistico, irrilevante in questa sede
(cfr. Cass. n. 29166/2021) - e di puntuale allegazione sul punto: ed invero, non è stata fornita dagli attori alcuna prova o elemento che giustifichi l'ammontare del danno quantificato in € 80.000,00.
Parimenti, va rigettata la domanda attorea diretta ad ottenere la condanna della società
convenuta ad arretrare le opere nel rispetto delle distanze legali perché lesive dei diritti degli attori in materia di vedute di cui all'art. 905 c.c.
Più in particolare, gli attori hanno lamentato l'illegittima costituzione di una servitù di veduta a carico del fondo degli stessi a seguito della sopraelevazione della quota di campagna del fondo di proprietà della convenuta. Ebbene, dalla pacifica ricostruzione dei fatti e dalla documentazione fotografica allegata alla relazione di c.t.u., è evidente la preesistente vista reciproca sui fondi limitrofi e l'assenza di un'apertura di veduta sul fondo degli attori: in particolare, con la sopraelevazione del fondo dell'odierna convenuta non si può ritenere di per sé sussistere una modifica tale da costituire ex
pagina 4 di 8 novo una servitù di veduta sul fondo finitimo, tanto più che è provata l'assenza di un parapetto o di uno sporto, sicché l'eventuale affaccio richiederebbe l'adozione di manovre complesse (cfr. Cass.
23572/2007). Ne deriva che, proprio per lo stato dei luoghi, il terrapieno della convenuta deve dirsi carente dei requisiti della prospectio e dell'inspectio sul fondo del vicino attore la cui privacy, peraltro,
è ad ogni modo assicurata dalla fitta vegetazione presente sul confine.
Giova per altro verso precisare, in relazione alle restanti domande attoree, la fondatezza dell'azione.
Ed infatti, quanto alla sussistenza del rischio idrogeologico in danno della proprietà attorea, le risultanze della c.t.u. hanno individuato che l'aggiunta di nuovo materiale terroso all'interno del fondo agricolo lungo l'intera zona di confine tra le due proprietà, ha generato dislivelli nelle quote CP_1
del terreno con una potenziale alterazione degli equilibri interni esistenti nel sottosuolo ed un aggravamento del deflusso delle acque a carico del fondo attoreo. Più in particolare, lo stesso c.t.u.
afferma “non potendo escludere il verificarsi di fenomeni rovinosi di dissesto connessi ad un
improvviso defluire delle acque, sia in superficie che all'interno del suolo, specie negli strati di
sottofondo in cui le nuove masse terrose sono state sovrapposte al precedente terreno, appare
plausibile l'esistenza del rischio idrogeologico in danno della proprietà degli attori. Inoltre, l'assenza
di armature metalliche, preventivamente progettate, all'interno del muro di contenimento (edificato in
blocchi sagomati di pietrame lavico sovrapposti a secco) non garantisce la necessaria resistenza al
ribaltamento o ad eventuali sovraccarichi laterali provenienti dal terrapieno adiacente” (cfr. pag. 12
relazione di c.t.u.). Pertanto, accertata l'esistenza del rischio idrogeologico a carico del fondo attoreo, il tecnico ha confermato la consequenziale possibilità, in occasione di eventi meteorici, di un facile scorrimento delle acque superficiali di scolo, a partire dal fondo agricolo verso il lotto degli CP_1
pagina 5 di 8 attori, con possibilità di straripamento delle masse terrose miste a quantitativi rilevanti di acque piovane.
Dunque, al fine di prevenire il pericolo di smottamenti e/o allagamenti sul fondo di proprietà
degli attori, il tecnico ha individuato gli interventi necessari al fine di scongiurare il suddetto pericolo,
che si sostanziano nella realizzazione di una nuova strada di servizio, parallela al muro divisorio e distante almeno 3 metri dal lotto di proprietà degli attori, scavata nell'attuale terrapieno e tale da riprendere l'originario piano di campagna (cfr. pagg. 12 -14 relazione di c.t.u.).
Di conseguenza, e coerentemente con le risultanze di cui sopra, il nominato CTU Ing. Per_1
ha altresì ricondotto i danni accertati all'interno del vano cantinato dell'immobile di proprietà
[...]
degli attori agli allagamenti verificatesi tra la notte del 23 e 24 novembre 2019 ed 25 marzo 2020,
durante i quali elevati quantitativi di acque piovane di scorrimento si sono riversati – a causa delle opere realizzate dalla convenuta - nel lotto degli attori, accumulandosi nel massetto sottostate all'immobile, per poi risalire dalle murature, attraverso gli strati di fondazione, sotto forma di umidità
di risalita. Pertanto, si appalesa la responsabilità della società convenuta nella causazione dei danni,
come meglio specificato alle pagine 16 e ss. della relazione di c.t.u. Tale voce di danno è determinabile in € 5.051,48 ovvero nella somma corrispondente al costo dei necessari lavori di ripristino da compiere nell'unità immobiliare degli attori, specificatamente indicati e conteggiati nel computo metrico estimativo alle pagine 19 e ss. della relazione di c.t.u. La somma corrispondente al risarcimento dei suddetti danni materiali va rivalutata a partire dalla data del sinistro, trattandosi di debito di valore stimato in base a pregressi preventivi. Al danneggiato spettano inoltre gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro (cfr. Cass., S.U. n.1712/95).
pagina 6 di 8 Per tutto quanto sin qui esposto, in conclusione, il Tribunale disattende le domande attoree segnate nelle conclusioni di cui all'atto di citazione ai punti a.1 e a.2, d.1. e d.2 secondo quanto sopra esposto nonché f.1 e f.2 in quanto genericamente formulate e non adeguatamente provate;
accoglie unicamente le domande attoree di cui ai punti b.1 e b.2, c.1 e c.2 ed e.1, e.2 e, per l'effetto, condanna la
: 1) realizzare ogni intervento di natura tecnica al fine di prevenire Parte_3
il pericolo di smottamenti e allagamenti sul fondo di proprietà e realizzando, a tal Pt_1 Parte_2
fine, una strada di servizio scavata nell'attuale terrapieno che corra parallela al muro divisorio su fondo di proprietà convenuta, che disti almeno 3 metri dal lotto di proprietà degli attori e che sia tale da riprendere l'originario piano di campagna, secondo quanto previsto a pagina 12 dell'elaborato peritale a firma dell'Ing. ; 2) al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli attori Persona_1
per i pregiudizi all'immobile, liquidati in € 5.051,48 oltre interessi e rivalutazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta società
nella misura di cui al dispositivo (valore della causa come da decisum, Parte_3
tariffa media per tutte le fasi), sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022. Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 8329/2020,
1) rigetta le domande proposte da e indicate nelle Parte_1 Parte_2
conclusioni di cui all'atto di citazione alle lettere a.1, a.2, d.1, d.2, f.1, f.2;
2) accoglie le domande azionate da e indicate nelle Parte_1 Parte_2
conclusioni di cui all'atto di citazione alle lettere b.1, b.2, c.1 e c.2, e.1, e.2 e, per l'effetto:
pagina 7 di 8 a) condanna la a realizzare a proprie spese e cure, sul proprio Parte_3
fondo, una strada di servizio, scavata nel terrapieno, che corra parallela al preesistente muretto di confine, che disti almeno 3 metri dal lotto di proprietà degli attori e che sia tale da riprendere l'originario piano di campagna, secondo quanto previsto a pagina 12 dell'elaborato peritale a firma ing.
; Persona_1
b) condanna la al risarcimento dei danni patrimoniali subiti Parte_3
dagli attori e , liquidati in complessivi € 5.051,48, oltre Parte_1 Parte_2
interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. , Persona_1
per complessivi € 1.084,93, come da decreto di liquidazione, definitivamente a carico della
[...]
Parte_3
4) condanna la al rimborso delle spese processuali nei Parte_3
confronti degli attori e che liquida in complessivi euro Parte_1 Parte_2
5.077,00 per compensi professionali, oltre € 759,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 18 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 8329/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliati in VIA G. OBERDAN 156, CATANIA;
rappresentati e difesi C.F._2
dall'avv. ALFREDO GULITI, giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore e legale rappresentante P.IVA_1 Controparte_2
domiciliata in VIA TEOCRITO 11; rappresentata e difesa dall'avv. MARCELLO MARINA, giusta procura in atti.
CONVENUTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 30 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in verbale, in questa sede da intendersi integralmente richiamato, ed il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
e , premesso di essere proprietari del lotto di terreno Parte_1 Parte_2
sito in Viagrande, Via San Gaetano 87/a, meglio descritto in atti, hanno chiesto la condanna della proprietaria confinante e odierna convenuta società Controparte_3
semplice alla: a) rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante arretramento del terrapieno artificiale e del muro di contenimento realizzati a distanza inferiore a quella legale;
b) all'esecuzione di tutti i lavori necessari per eliminare il rischio idrogeologico e prevenire allagamenti e/o smottamenti;
c)
al ripristino delle precedenti pendenze ovvero, in subordine, all'adozione di ogni accorgimento per la regimazione e la raccolta delle acque di scolo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno;
d)
all'arretramento delle opere nel rispetto delle distanze legali in materia di vedute;
e) al risarcimento dei danni patrimoniali, da liquidarsi in € 8.000,00 o nel diverso importo ritenuto congruo, subiti nella propria abitazione a causa della tracimazione di acqua e materiale fangoso proveniente dal fondo confinante della convenuta verificatesi in data 23 e 24 novembre 2019 e 25 marzo 2020; f) al risarcimento del danno in misura non inferiore ad € 80.000,00 o nel diverso importo ritenuto congruo,
anche mediante valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 2056 c.c.; g) al pagamento, in favore degli attori, delle spese e dei compensi del giudizio, nonché per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
pagina 2 di 8 Più in particolare gli attori hanno prospettato che, nel gennaio 2019, la società convenuta ha realizzato sul proprio lotto di terreno e sino al confine con la proprietà degli attori, un terrazzamento al fine di ivi piantare un vigneto, creando artificialmente un dislivello tra i fondi contigui, prima inesistente, e innalzando in violazione delle norme in materia di distanze tra costruzioni di cui all'art. 873 c.c. ed in materia di diritti di veduta di cui all'art. 905 c.c. Hanno prospettato, inoltre, di aver subito diversi allagamenti del piano cantinato della propria abitazione in occasione di eventi meteorici e a causa della suddetta modificazione morfologica del pendio – la quale ha modificato l'originario corso di deflusso delle acque - e dell'incapacità di contenimento del terrapieno e del relativo muro costruito in aderenza al preesistente muro di confine.
Radicatosi il contraddittorio, la società convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle stesse.
Ciò premesso in punto di fatto, le domande attoree di accertamento del rischio idrogeologico in danno del proprio fondo e del risarcimento dei danni patrimoniali subiti dallo stesso in concomitanza di eventi meteorici sono fondate, mentre vanno rigettate tutte le rimanenti.
Si dà innanzitutto atto che non sussiste alcuna violazione della normativa in tema di distanze legali tra costruzioni di cui agli artt. 872 e 873 c.c. richiamata dall'attore, e ciò perché la stessa,
secondo la medesima rubrica codicistica, fa riferimento alle costruzioni.
Nel caso di specie, invece, la fabbrica rispetto alla quale la parte attrice ha lamentato il mancato rispetto della distanza è quella del muro di cinta che preesisteva all'edificazione del terrapieno, cui allo stato attuale è posto in aderenza, la quale, per le sue caratteristiche, non va considerata come costruzione ai fini dell'applicazione della disciplina sulle distanze legali indicata dall'art. 873 c.c.
Ed infatti, nel caso di specie trova applicazione l'esenzione di cui all'art. 878 c.c. che sancisce l'inapplicabilità ai muri di cinta che non abbiano un'altezza superiore ai tre metri delle norme sulle pagina 3 di 8 distanze legali nelle costruzioni. Ed invero, la circostanza che il muro di cinta posto al confine tra i fondi finitimi sia di altezza inferiore ai tre metri la si desume dai condivisibili rilievi resi in sede di c.t.u. dal consulente tecnico d'ufficio dott. il quale, verificato che il nuovo Persona_1
terrapieno ha raggiunto in altezza il preesistente muro di cinta, ha accertato che le misurazioni dei dislivelli tra le due quote di campagna sono risultate essere di “ +0,00 m;
+1,00 m;
+0,85 m;
+1,60 m;
+1,80 m;
+2,55 m;
+1,70 m;
+1,90 m;
+1,80 m;
+1,45 m;
+1,50 m;
per l'intera estensione del confine
sud - lunghezza totale: circa 125 m” (cfr. pag. 8 relazione di c.t.u.).
Pertanto, trattandosi di un muro di cinta, di altezza inferiore ai tre metri, per come deduttivamente dimostrato, la disciplina di cui agli artt. 872 e 873 c.c. non trova applicazione: deve quindi disattendersi quanto prospettato sul punto da parte attrice nelle proprie difese.
Nulla, peraltro, può essere riconosciuto a titolo di danno, in carenza di qualsivoglia violazione nell'edificazione del terrapieno – al netto di quella a carattere urbanistico, irrilevante in questa sede
(cfr. Cass. n. 29166/2021) - e di puntuale allegazione sul punto: ed invero, non è stata fornita dagli attori alcuna prova o elemento che giustifichi l'ammontare del danno quantificato in € 80.000,00.
Parimenti, va rigettata la domanda attorea diretta ad ottenere la condanna della società
convenuta ad arretrare le opere nel rispetto delle distanze legali perché lesive dei diritti degli attori in materia di vedute di cui all'art. 905 c.c.
Più in particolare, gli attori hanno lamentato l'illegittima costituzione di una servitù di veduta a carico del fondo degli stessi a seguito della sopraelevazione della quota di campagna del fondo di proprietà della convenuta. Ebbene, dalla pacifica ricostruzione dei fatti e dalla documentazione fotografica allegata alla relazione di c.t.u., è evidente la preesistente vista reciproca sui fondi limitrofi e l'assenza di un'apertura di veduta sul fondo degli attori: in particolare, con la sopraelevazione del fondo dell'odierna convenuta non si può ritenere di per sé sussistere una modifica tale da costituire ex
pagina 4 di 8 novo una servitù di veduta sul fondo finitimo, tanto più che è provata l'assenza di un parapetto o di uno sporto, sicché l'eventuale affaccio richiederebbe l'adozione di manovre complesse (cfr. Cass.
23572/2007). Ne deriva che, proprio per lo stato dei luoghi, il terrapieno della convenuta deve dirsi carente dei requisiti della prospectio e dell'inspectio sul fondo del vicino attore la cui privacy, peraltro,
è ad ogni modo assicurata dalla fitta vegetazione presente sul confine.
Giova per altro verso precisare, in relazione alle restanti domande attoree, la fondatezza dell'azione.
Ed infatti, quanto alla sussistenza del rischio idrogeologico in danno della proprietà attorea, le risultanze della c.t.u. hanno individuato che l'aggiunta di nuovo materiale terroso all'interno del fondo agricolo lungo l'intera zona di confine tra le due proprietà, ha generato dislivelli nelle quote CP_1
del terreno con una potenziale alterazione degli equilibri interni esistenti nel sottosuolo ed un aggravamento del deflusso delle acque a carico del fondo attoreo. Più in particolare, lo stesso c.t.u.
afferma “non potendo escludere il verificarsi di fenomeni rovinosi di dissesto connessi ad un
improvviso defluire delle acque, sia in superficie che all'interno del suolo, specie negli strati di
sottofondo in cui le nuove masse terrose sono state sovrapposte al precedente terreno, appare
plausibile l'esistenza del rischio idrogeologico in danno della proprietà degli attori. Inoltre, l'assenza
di armature metalliche, preventivamente progettate, all'interno del muro di contenimento (edificato in
blocchi sagomati di pietrame lavico sovrapposti a secco) non garantisce la necessaria resistenza al
ribaltamento o ad eventuali sovraccarichi laterali provenienti dal terrapieno adiacente” (cfr. pag. 12
relazione di c.t.u.). Pertanto, accertata l'esistenza del rischio idrogeologico a carico del fondo attoreo, il tecnico ha confermato la consequenziale possibilità, in occasione di eventi meteorici, di un facile scorrimento delle acque superficiali di scolo, a partire dal fondo agricolo verso il lotto degli CP_1
pagina 5 di 8 attori, con possibilità di straripamento delle masse terrose miste a quantitativi rilevanti di acque piovane.
Dunque, al fine di prevenire il pericolo di smottamenti e/o allagamenti sul fondo di proprietà
degli attori, il tecnico ha individuato gli interventi necessari al fine di scongiurare il suddetto pericolo,
che si sostanziano nella realizzazione di una nuova strada di servizio, parallela al muro divisorio e distante almeno 3 metri dal lotto di proprietà degli attori, scavata nell'attuale terrapieno e tale da riprendere l'originario piano di campagna (cfr. pagg. 12 -14 relazione di c.t.u.).
Di conseguenza, e coerentemente con le risultanze di cui sopra, il nominato CTU Ing. Per_1
ha altresì ricondotto i danni accertati all'interno del vano cantinato dell'immobile di proprietà
[...]
degli attori agli allagamenti verificatesi tra la notte del 23 e 24 novembre 2019 ed 25 marzo 2020,
durante i quali elevati quantitativi di acque piovane di scorrimento si sono riversati – a causa delle opere realizzate dalla convenuta - nel lotto degli attori, accumulandosi nel massetto sottostate all'immobile, per poi risalire dalle murature, attraverso gli strati di fondazione, sotto forma di umidità
di risalita. Pertanto, si appalesa la responsabilità della società convenuta nella causazione dei danni,
come meglio specificato alle pagine 16 e ss. della relazione di c.t.u. Tale voce di danno è determinabile in € 5.051,48 ovvero nella somma corrispondente al costo dei necessari lavori di ripristino da compiere nell'unità immobiliare degli attori, specificatamente indicati e conteggiati nel computo metrico estimativo alle pagine 19 e ss. della relazione di c.t.u. La somma corrispondente al risarcimento dei suddetti danni materiali va rivalutata a partire dalla data del sinistro, trattandosi di debito di valore stimato in base a pregressi preventivi. Al danneggiato spettano inoltre gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro (cfr. Cass., S.U. n.1712/95).
pagina 6 di 8 Per tutto quanto sin qui esposto, in conclusione, il Tribunale disattende le domande attoree segnate nelle conclusioni di cui all'atto di citazione ai punti a.1 e a.2, d.1. e d.2 secondo quanto sopra esposto nonché f.1 e f.2 in quanto genericamente formulate e non adeguatamente provate;
accoglie unicamente le domande attoree di cui ai punti b.1 e b.2, c.1 e c.2 ed e.1, e.2 e, per l'effetto, condanna la
: 1) realizzare ogni intervento di natura tecnica al fine di prevenire Parte_3
il pericolo di smottamenti e allagamenti sul fondo di proprietà e realizzando, a tal Pt_1 Parte_2
fine, una strada di servizio scavata nell'attuale terrapieno che corra parallela al muro divisorio su fondo di proprietà convenuta, che disti almeno 3 metri dal lotto di proprietà degli attori e che sia tale da riprendere l'originario piano di campagna, secondo quanto previsto a pagina 12 dell'elaborato peritale a firma dell'Ing. ; 2) al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli attori Persona_1
per i pregiudizi all'immobile, liquidati in € 5.051,48 oltre interessi e rivalutazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta società
nella misura di cui al dispositivo (valore della causa come da decisum, Parte_3
tariffa media per tutte le fasi), sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022. Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 8329/2020,
1) rigetta le domande proposte da e indicate nelle Parte_1 Parte_2
conclusioni di cui all'atto di citazione alle lettere a.1, a.2, d.1, d.2, f.1, f.2;
2) accoglie le domande azionate da e indicate nelle Parte_1 Parte_2
conclusioni di cui all'atto di citazione alle lettere b.1, b.2, c.1 e c.2, e.1, e.2 e, per l'effetto:
pagina 7 di 8 a) condanna la a realizzare a proprie spese e cure, sul proprio Parte_3
fondo, una strada di servizio, scavata nel terrapieno, che corra parallela al preesistente muretto di confine, che disti almeno 3 metri dal lotto di proprietà degli attori e che sia tale da riprendere l'originario piano di campagna, secondo quanto previsto a pagina 12 dell'elaborato peritale a firma ing.
; Persona_1
b) condanna la al risarcimento dei danni patrimoniali subiti Parte_3
dagli attori e , liquidati in complessivi € 5.051,48, oltre Parte_1 Parte_2
interessi e rivalutazione come in parte motiva;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. , Persona_1
per complessivi € 1.084,93, come da decreto di liquidazione, definitivamente a carico della
[...]
Parte_3
4) condanna la al rimborso delle spese processuali nei Parte_3
confronti degli attori e che liquida in complessivi euro Parte_1 Parte_2
5.077,00 per compensi professionali, oltre € 759,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il 18 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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