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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/07/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in funzione di GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 752/2023 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. Fozzi Parte_1
Antonio Roberto e NN CA che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso
[...] Controparte_2 dall'avv. Luigi Aragoni per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via
E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Infortunio sul lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/08/2023, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , affermando di avere riportato in data 22/12/2021 CP_1 un infortunio sul lavoro, chiedendo la condanna dell assicuratore resistente all'indennizzo CP_3 del danno biologico dallo stesso derivato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo
23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che l'infortunio era stata determinato in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia. L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, come CP_1 meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 10 luglio 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
La giurisprudenza ha precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la patologia successivamente in sorta, che ha Parte_1 determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
Il consulente nominato, Dott. dopo una dettagliata analisi delle condizioni di Persona_1 parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“......modificando in parte il giudizio medico clinico e medico legale formulato nelle conclusioni poste nella bozza peritale, ovvero una modifica per quanto concerne il periodo di decorrenza, e dichiaro in modo definitivo che il Sig. risulta essere affetto da Esiti di frattura Parte_1 traumatica del soma di L1 con deformazione a cuneo per infortunio sul lavoro, sintomatica per lombalgia, in trattamento con analgesici e busto ortopedico in tela e stecche;
tale patologia è riconducibile all'infortunio sul lavoro occorso in data 22.12.2021 e ha determinato/determina una menomazione permanente dell'integrità psicofisica ricompresa nelle Tabelle Ministeriali delle
Menomazioni secondo l'articolo 13, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 38/2000, con Danno Biologico
Unitario in misura del 006%, secondo la voce tabellare applicata con codice 205 (esiti di frattura di vertebra lombare con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità e/o disturbi trofico sensitivi intercorrenti = fino a 10%), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al mese di dicembre 2023, e con Danno Biologico Unitario in misura del 008%, secondo la voce tabellare applicata con codice 205 (esiti di frattura di vertebra lombare con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità e/o disturbi trofico sensitivi intercorrenti = fino a 10%), con decorrenza dal mese di gennaio 2024, per aggravamento della patologia lombare”. La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2°, del
Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito da , sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio Parte_1 espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici ad eccezione del termine di decorrenza.
Ed invero, la superiore percentuale dell'8% stimata dal CTU deve essere riferità all'attualità
e pertanto al momento delle operazioni peritali, quindi al 19/12/2024.
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, in quanto al momento dell'instaurazione della lite la valutazione amministrativa è stata confermata e la sua maggiorazione si è venuta a concretizzare solo in corso di causa.
L viene infine condannata, al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto all'indennizzo in conto capitale previsto dall'art. 13, Parte_1 comma 2°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico subito in conseguenza dell'infortunio per cui è causa descritto in ricorso, nella misura del 8%, e condanna l CP_1 resistente al pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo al
19/12/2024, determinata nella misura di legge, agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla predetta data e sino al saldo.
➢ Dichiara compensate le spese processuali;
➢ Condanna l al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto. CP_1
Oristano, addì 10 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Sanna