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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 512/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 24.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno (RC) alla Via dei Colli n. 103, presso lo studio dell'Avv. BARBARA
SANCI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
PATRIZIA SANGUINETI, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale INPS di Reggio Calabria, in Viale Calabria n. 82; resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno ordinario di invalidità ex art. 1, legge n. 222/84).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 20.02.2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l'INPS esponendo che in data 28.07.2021 aveva presentato alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di validità ex art. 1, legge n. 222/84, ma che l'INPS non gli aveva riconosciuto il beneficio richiesto.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3047/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU limitatamente alla data di decorrenza del beneficio riconosciuto, ancorata dal consulente alla data della visita peritale, ritenendo che la provvidenza dovesse essergli per contra riconosciuta dalla data della domanda amministrativa.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità dalla data della domanda amministrativa.
Richiesti chiarimenti al CTU nominato nella fase di ATP, ad esito dell'udienza di discussione del 24.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
4.1.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 1.2.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 20.2.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, la parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dalla CTU evidenziando che quest'ultima avrebbe individuato nella data della visita peritale la decorrenza del beneficio nonostante in atti fosse ampiamente documentato come tutte le patologie da cui deriva l'accertata riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa fossero certamente preesistenti alla data della visita.
A sostegno della propria contestazione, il ricorrente richiama i seguenti accertamenti strumentali e specialistici: 1) referto RM spalla dx del 13.10.2020; 2) referto visita specialistica del 23.10.2020; 3) referto visita fisiatrica del 26.08.2020; 4) referto eco spalla dx del 08.06.2020; 5) referto ecografia spalla, gomito e polso sin. del
11.01.2021; 6) referto RM spinale d/s del 15.01.2021; 7) referto visita ortopedica del
15.04.2022; 8) referto RM spinale cervicale e L/S del 08.06.2022; 9) referto visita psichiatrica del 05.03.2022.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Pertanto, il giudicante ha ritenuto necessario convocare la consulente già nominata affinché fornisse chiarimenti circa la valutazione operata sul quadro clinico del periziando.
Ebbene, la consulente, con i chiarimenti resi all'udienza del 14.11.2024, il cui contenuto in tale sede si richiama, perché esaustivo e congruamente motivato, ha riconfermato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in capo a parte ricorrente, della decorrenza beneficio dalla data della domanda amministrativa, così motivando: “La valutazione del grado di incidenza della patologia osteoarticolare sulla capacità lavorativa specifica del periziando viene fatta sulla scorta delle limitazioni funzionali determinate dalla patologia stessa. Nel caso in questione, pur evidenziandosi un quadro radiologico conseguente alle patologie presenti (vedi referti), non è possibile valutare con certezza il danno funzionale conseguente prima della visita CTU. Alla visita ortopedica agli atti (rilasciata non da struttura pubblica) del 15.04.2022 non si evincono limitazioni funzionali tali da compromettere l'attività lavorativa. All'esame obiettivo lo specialista scrive: EO
Neurologico negativo e poi descrive dolore al passaggio L-S. Marcate contratture muscolari paravertebrali, movimenti delle spalle possibili, con dolore solo ai massimi gradi di escursione con forza mantenuta e non viene indicato il grado delle limitazioni funzionali”. Inoltre, con riferimento alla visita del 20.10.2020 il CTU ha evidenziato che “i test ivi riportati sono riconducibili ad una limitazione funzionale di grado lieve dovuta al dolore alla spalla e che addirittura nel 2022 la situazione risulta non solo peggiorata ma anzi migliorata”.
L'opponente, con le proprie note di trattazione scritta del 4.12.2024, contesta i chiarimenti resi dal consulente, evidenziando che se è vero che le lesioni tendinee già accertate nel referto ecografico spalla destra dell'8.6.2020 “sono responsabili della limitazione antalgica riscontrata in sede di visita”, per come acclarato dal
CTU in sede di visita peritale, “questi avrebbe dovuto, in accordo con i comuni principi medico-legali, presumere la sussistenza di una tale limitazione già dal 2020
o comunque, al fine di superare tale presunzione, ben motivare il proprio convincimento se di segno opposto.”
Orbene, ritiene questo giudicante che la contestazione in esame integri un salto logico, atteso che, sebbene a pag. 4 della propria consulenza il CTU scriva “sono queste lesioni di tipo degenerativo dovute tra l'altro a logoramento dei tendini per usura”, nel 2020 le lesioni tendinee ben potevano non aver ancora raggiunto quella gravità, riscontrata nell'esame obiettivo (03.08.2023), tale da comportare la limitazione antalgica riscontrata in sede di visita peritale.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, la domanda non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell'INPS e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) accerta e dichiara la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 a decorrere dall'agosto 2023;
c) nulla sulle spese;
d) pone definitivamente a carico dell'Inps le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 25/04/2025
Il Giudice Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 512/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 24.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Siderno (RC) alla Via dei Colli n. 103, presso lo studio dell'Avv. BARBARA
SANCI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
PATRIZIA SANGUINETI, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale INPS di Reggio Calabria, in Viale Calabria n. 82; resistente OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno ordinario di invalidità ex art. 1, legge n. 222/84).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 20.02.2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l'INPS esponendo che in data 28.07.2021 aveva presentato alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di validità ex art. 1, legge n. 222/84, ma che l'INPS non gli aveva riconosciuto il beneficio richiesto.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 3047/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU limitatamente alla data di decorrenza del beneficio riconosciuto, ancorata dal consulente alla data della visita peritale, ritenendo che la provvidenza dovesse essergli per contra riconosciuta dalla data della domanda amministrativa.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependo l'insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità dalla data della domanda amministrativa.
Richiesti chiarimenti al CTU nominato nella fase di ATP, ad esito dell'udienza di discussione del 24.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il
4.1.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 1.2.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 20.2.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, la parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dalla CTU evidenziando che quest'ultima avrebbe individuato nella data della visita peritale la decorrenza del beneficio nonostante in atti fosse ampiamente documentato come tutte le patologie da cui deriva l'accertata riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa fossero certamente preesistenti alla data della visita.
A sostegno della propria contestazione, il ricorrente richiama i seguenti accertamenti strumentali e specialistici: 1) referto RM spalla dx del 13.10.2020; 2) referto visita specialistica del 23.10.2020; 3) referto visita fisiatrica del 26.08.2020; 4) referto eco spalla dx del 08.06.2020; 5) referto ecografia spalla, gomito e polso sin. del
11.01.2021; 6) referto RM spinale d/s del 15.01.2021; 7) referto visita ortopedica del
15.04.2022; 8) referto RM spinale cervicale e L/S del 08.06.2022; 9) referto visita psichiatrica del 05.03.2022.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Pertanto, il giudicante ha ritenuto necessario convocare la consulente già nominata affinché fornisse chiarimenti circa la valutazione operata sul quadro clinico del periziando.
Ebbene, la consulente, con i chiarimenti resi all'udienza del 14.11.2024, il cui contenuto in tale sede si richiama, perché esaustivo e congruamente motivato, ha riconfermato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in capo a parte ricorrente, della decorrenza beneficio dalla data della domanda amministrativa, così motivando: “La valutazione del grado di incidenza della patologia osteoarticolare sulla capacità lavorativa specifica del periziando viene fatta sulla scorta delle limitazioni funzionali determinate dalla patologia stessa. Nel caso in questione, pur evidenziandosi un quadro radiologico conseguente alle patologie presenti (vedi referti), non è possibile valutare con certezza il danno funzionale conseguente prima della visita CTU. Alla visita ortopedica agli atti (rilasciata non da struttura pubblica) del 15.04.2022 non si evincono limitazioni funzionali tali da compromettere l'attività lavorativa. All'esame obiettivo lo specialista scrive: EO
Neurologico negativo e poi descrive dolore al passaggio L-S. Marcate contratture muscolari paravertebrali, movimenti delle spalle possibili, con dolore solo ai massimi gradi di escursione con forza mantenuta e non viene indicato il grado delle limitazioni funzionali”. Inoltre, con riferimento alla visita del 20.10.2020 il CTU ha evidenziato che “i test ivi riportati sono riconducibili ad una limitazione funzionale di grado lieve dovuta al dolore alla spalla e che addirittura nel 2022 la situazione risulta non solo peggiorata ma anzi migliorata”.
L'opponente, con le proprie note di trattazione scritta del 4.12.2024, contesta i chiarimenti resi dal consulente, evidenziando che se è vero che le lesioni tendinee già accertate nel referto ecografico spalla destra dell'8.6.2020 “sono responsabili della limitazione antalgica riscontrata in sede di visita”, per come acclarato dal
CTU in sede di visita peritale, “questi avrebbe dovuto, in accordo con i comuni principi medico-legali, presumere la sussistenza di una tale limitazione già dal 2020
o comunque, al fine di superare tale presunzione, ben motivare il proprio convincimento se di segno opposto.”
Orbene, ritiene questo giudicante che la contestazione in esame integri un salto logico, atteso che, sebbene a pag. 4 della propria consulenza il CTU scriva “sono queste lesioni di tipo degenerativo dovute tra l'altro a logoramento dei tendini per usura”, nel 2020 le lesioni tendinee ben potevano non aver ancora raggiunto quella gravità, riscontrata nell'esame obiettivo (03.08.2023), tale da comportare la limitazione antalgica riscontrata in sede di visita peritale.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, la domanda non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell'INPS e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) accerta e dichiara la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/84 a decorrere dall'agosto 2023;
c) nulla sulle spese;
d) pone definitivamente a carico dell'Inps le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 25/04/2025
Il Giudice Dott. Rodolfo Valentino Scarponi